proposta di legge n. 83

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REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 83 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 26 agosto 2016 ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTEMAGGIORE AL METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA, AI SENSI DELL ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE pdl 83

REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Signori Consiglieri, i Comuni di Montemaggiore al Metauro, di Saltara e di Serrungarina, dopo aver esercitato in forma associata molteplici funzioni e servizi, hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l adozione di una proposta di legge per la fusione mediante istituzione di un nuovo Comune, ai sensi dell articolo 8, comma 3, della l.r. 10/ 1995, proponendo, per il nuovo Comune, la denominazione di Cittanuova al Metauro. La Giunta regionale è quindi tenuta ad adottare la proposta di legge e a presentarla all Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995. Acquisiti i previsti pareri della Provincia di Pesaro-Urbino e dei Consigli comunali interessati, la proposta di legge viene trasmessa alla competente Commissione assembleare, ai sensi dell articolo 9, comma 2, della l.r. 10/1995. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, dopo che la Commissione assembleare si è espressa sulla proposta di legge, delibera sull indizione del referendum consultivo previsto dall articolo 10, comma 1, della l.r. 10/1995. Il Presidente della Giunta regionale fissa quindi con proprio decreto la data di effettuazione del referendum (articolo 10, comma 2). L iter del procedimento legislativo sopra descritto merita una sollecita definizione, considerato che la fusione è stata chiesta dai Comuni per addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso a contributi pubblici, da destinare a investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali. L articolo 1 della proposta di legge istituisce il nuovo Comune mediante fusione dei confinanti comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, a decorrere dal 1 gennaio 2017, con la proposta denominazione di Cittanuova al Metauro. L articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione. L articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti presso i Comuni che propongono la fusione. L articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni. L articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la nomina di un commissario governativo per la gestione, ai sensi della normativa statale. L articolo 6 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria, in quanto la copertura degli oneri indiretti, relativi al rimborso ai Comuni delle spese relative al referendum consultivo sulla proposta di legge regionale, è garantita per la disponibilità dell importo di euro 160.000,00 nel capitolo 2180110006 del bilancio di previsione 2016/2018 per l annualità 2016. L articolo 7 contiene la dichiarazione di urgenza della proposta di legge.

REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 1 (Istituzione) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato Cittanuova al Metauro, mediante fusione dei Comuni contermini di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. 2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. Art. 2 (Partecipazione e decentramento) 1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l istituzione del municipio nel territorio delle comunità d origine in cui non è ubicata la sede comunale. 3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2. Lo statuto può prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione. Art. 3 (Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti) 1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferite al Comune di nuova istituzione. 2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare: a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione; b) il personale dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell articolo 2112 del codice civile. 3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della

REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1990). Art. 4 (Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune) 1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione: a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali; b) è equiparato a un unione dei Comuni o a un associazione di Comuni ai fini dell accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni. Art. 5 (Norme transitorie e finali) 1. Alla data di cui all articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono. 2. Fino all insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall organo di revisione contabile in carica nel Comune di Saltara alla data dell estinzione. 3. Entro il 31 dicembre 2016 i Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2. 4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2. 5. Se non disposto diversamente nell intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Saltara. 6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di

REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, con riferimento agli ambiti territoriali d origine dei Comuni che li hanno approvati. 7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni. Art. 6 (Invarianza finanziaria) 1. Dall attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale. Art. 7 (Dichiarazione d urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.