COMUNE di CANICATTI X X

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r; COMUNE di CANICATTI Dir. Affari Generali Ufficio Anagrafe del Deliberazione della Giunta Municipale N.ro ÀA Oggetto: Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora"- Istituzione di un'area di circolazione territoriale non esistente.- L'anno duemiladodici addì del mese di - alle ore - in Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco - rag. COREO Vincenzo e con l'intervento dei seguenti componenti: ;NOME ECOGNOME " ACQUISTO CECILIA BENNICI PATRIZIA CAPOBIANCO CALOGERO PRESENTE 'ASSENTE ~p3^orta J GUARNERI VINCENZO FERRANTE BANNERA GIUSEPPE RIZZO GAETANO >c Partecipa alla seduta il Segretario generale dott Domenico TUTTOLOMONDO. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato. PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PREMESSO che: dal combinato disposto dell'ari. 43 cod. civ., della legge n. 1228/1954 e dell'art. 1 del D.P.R. 223/1989 risulta che la residenza anagrafica corrisponde al luogo dove il cittadino ha la propria dimora abituale; i commi 38 e 39 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 hanno modificato il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954, che testualmente dispone "1. E' fitto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone suite quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagraje del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti delv articolo 44 del codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagraje del Comune di precedente residenza, 1. L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. 3. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fìssa dimora si considera residente nel Comune dove lia stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è

tenuta n fornire all'ufficio di anagrafc gli clementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita. 3-bis. È comunque, istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Slalo, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fìssa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanln giorni dalla data di entrala in vigore della presente disposizione, sotto stabilite le modalità di funzionamento de! registro attraverso l'utilizzo de! sistema INA-SA1A. 4. Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascila de! padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i eri ferì sopraindicati, è istituito apposito registro presso il ministero dell'interno, 5. // personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica."; CONSIDERATO che l'obiettivo del legislatori-1 o quello di regolamentare la fattispecie di coloro che sono "senza fissa dimora", cioè delle persone che non hanno un'abitazione tradizionale o non hanno totalmente un'abitazione. II principio fondamentale che si rileva dalla novella della suddetta norma è che il domicilio non deve solo essere "eletto" ma deve sussistere realmente tanto è vero che la norma espressamente enuncia che l'interessato deve " fornire " all'ufficio di anagrafe tutti gli elementi per definirlo; a conferma viene istituito - tramite il sistema INA-SAIA - il registro Nazionale delle persone che non hanno fissa dimora; VALUTATO che alcune categorie di cittadini (persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e della abitualità della presenza ai sensi di quanto previsto dall'ari. 43, comma 2, del codice civile) non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in modo abituale e che, ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici, per coloro che si trovano in tali condizioni (girovaghi, barboni, senza tetto, i popoli di etnia Rom, nomadi, ecc...) la residenza si considera fissata nel Comune dove hanno stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica n. 1228/1954), il quale, ai sensi delle disposizioni dettate dal codice civile (art. 43 co. 1), è il luogo della sede principale dei propri affari e interessi; TENUTQjCONTO che - ai sensi di quanto prescritto dall'ari. 7, comma 1 punto e) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 l'iscrizione anagrafica della popolazione residente viene effettuata "[.,,\per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dalvart. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fìssa dimora di cui all'ari. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione newanagrafc di alcun comune [...]'"> VISTO il punto 7 delle avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico emanate dall'istat, volume Metodi e Norme serie B - n. 29 edizione 1992, nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale territorialmente non esistente, ma riconosciuta con un nome convenzionale che non riveli l'origine nomade e possa evitare discriminazioni basate sulle abitudini di vita, ove poter iscrivere e certificare le persone senza fissa dimora, che abbiano eletto domicilio nel Comune; RITENUTO di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'istat, organo di vigilanza ai sensi dell'ari. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n 223 ed alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e pertanto di denominare una nuova via comunale territorialmente non esistente al fine di consentire l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora o senza tetto; VISTA la legge anagrafica 24 dicembre 1954, n.1228 e successive modifiche; VISTO il regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riflessi sulle situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è soggetto al parere regolarità contabile di cui all'art 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recepito dalla L.r. n. 30/200 - art. 12; PROPONE 1 - Di istituire un'area di circolazione comunale territorialmente non esistente, alla quale attribuire il nome convenzionale di via "Illuminata", per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente delle persone senza fissa dimora o senza tetto che, in presenza dei presupposti di legge, ne facessero richiesta; 2 - Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari i senza tetto, i senza fissa dimora, che in mancanza di un domicilio eletto reale, risultano nati nel Comune e le persone rientranti nei casi di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954 e s.rn.i. ; 3- Di richiedere alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento l'autorizzazione per la denominazione della via di cui al punto 1), ai sensi di quanto previsto dal!'art. 1 della legge 23 giugno 1927 n. 1188, allegando copia della presente deliberazione; 4- Trasmettere la presente deliberazione all'ufficio Anagrafe e al Comando di Polizia Municipale di questo Comune e demandare agli stessi - secondo le rispettive competenze - ogni adempimento conseguente al fine di una corretta e puntuale attuazione delle disposizioni normative di cui in premessa. II Responsabile del procedimento Hiistrativo II Propoiien^ Dirigenti PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA II sottoscritto Dirigente AA.GG., ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 - esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. igentfaà.gg. ngeì\néés~^ / LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; Ritenuta la proposta stessa meritevole di accoglimento, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto sulle quali la stessa si basa; Dato atto che sulla proposta medesima è stato espresso il parere di regolarità tecnica, mentre si prescinde da quello di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta alcuna assunzione di spesa né diminuzione di entrata, e non ha riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuta la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale ai sensi dell1 art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli artt. 13/3 L.r. 7/92 (come aggiunto dall'art. 41/2 L.r. 26/93) e 15/3 L.r. 44/91 (come sostituito dall'art. 4 L.r, 23/97); Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. DELIBERA 1 - Di istituire un'area di circolazione comunale territorialmente non esistente, alla quale attribuire il nome convenzionale di via "Illuminata", per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente delle persone senza fissa dimora o senza tetto che, in presenza dei presupposti di legge, ne facessero richiesta,; 2 - Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari i senza tetto, i senza fissa dimora, che in mancanza di un domicilio eletto reale, risultano nati nel Comune e le persone rientranti nei casi di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954 e s.m.i. ; 3- Di richiedere alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento l'autorizzazione per la denominazione della via di cui al punto 1), ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927 n. 1188, allegando copia della presente deliberazione; 4- Trasmettere la presente deliberazione all'ufficio Anagrafe e al Comando di Polizia Municipale di questo Comune e demandare agli stessi - secondo le rispettive competenze - ogni adempimento conseguente al fine di una corretta e puntuale attuazione delle disposizioni normative di cui in premessa.

sore Anziano dr. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del comune di Canicattì dal A A- *? -? & i 2 al 2^>- /?- 7O J Z. per 15 giorni consecutivi. Canicattì, ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:. I il, ai sensi dell'alt. 12 della L.r. n. 44 del 3 ort. 1991, poiché trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che sia pervenuto alcun reclamo;, I il, ai sensi dell'ari. 12 della Legge n. 44 del 3 ott. 1991, perché dichiarata immediatamente esecutiva. Il Segretario Generale Copia conforme per uso amministrativo Canicattì, II Funzionario