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Transcript:

www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2 Unificazioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.662. Preambolo [Preambolo] Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l' art. 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alla parte in cui stabilisce l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997; Visto l' art. 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato art. 3 della legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996 con la quale è stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso art. 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996; Considerato che in applicazione del citato art. 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, è conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega; Considerato che è inutilmente trascorso il predetto termine per l'adozione del parere da parte della citata commissione parlamentare e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma 16 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, il parere si intende espresso favorevolmente; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 6

1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche` di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva. 3. In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all'attivita` di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638. 4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita` di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. Articolo 2 Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 6

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia` utilizzati, nonche` di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. (3) [1 bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' previsto il versamento dell'unica o ultima rata.] (2) 2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36 bis e 54 bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. (1) (4) (5) ----- (1) Il presente comma prima modificato dall'art. 3, D.Lgs. 26.01.2001, n. 32 (G.U. 05.03.2001, n. 53), è stato, poi, così modificato dall'art. 1, comma 413, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005 in riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36 bis e 54 bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.". (2) Il presente comma prima inserito dall'art. 1, D.L. 24.06.2003, n. 143, è stato, poi, abrogato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. (3) Il presente comma prima modificato dall'art. 2, D.L. 30.09.2005, n. 203 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia` utilizzati, nonche` di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.". (4) Il termine di cui al presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005. (5) In virtù di quanto è disposto dall'art.1 del DL 07.06.2006 n.206, in caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 15.12.1997, n. 446), relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non si applica la riduzione delle sanzioni prevista dal presente comma. Articolo 3 Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 6

1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia` utilizzati, nonche` di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36 ter, con le modalita` indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita` di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e` ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. (1) ----- (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 413, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005 in riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia` utilizzati, nonche` di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36 ter, con le modalita` indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita` di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e` ridotto ai due terzi". Articolo 3 Bis Rateazione delle somme dovute 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. [Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l' articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.] (2) [2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.] (3) 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. (6) 4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 6

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva. (7) 5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. (8) 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. (4) 6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito. (5) [7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.] (9) (1) ----- (1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, c. 144, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con efficacia dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, secondo quanto disposto dal c. 147 del suddetto provvedimento. (2) Il presente comma prima modificato dall'art. 7 D.L. 13.05.2011, n. 70 con decorrenza dal 14.05.2011, è stato poi modificato dall'art. 10, comma 13-decies, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l' articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia." (3) Il presente comma è stato abogato dall'art. 7 D.L. 13.05.2011, n. 70 con decorrenza dal 14.05.2011. (4) Il presente comma prima modificato dall'art. 7 D.L. 13.05.2011, n. 70 con decorrenza dal 14.05.2011, è stato poi modificato dall'art. 10, comma 13-decies, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata." (5) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L. 12.07.2011, n. 106 con decorrenza dal 13.07.2011(G.U. 12.07.2011, 160). (6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 13-decies, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 6

dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa." (7) Il presente comma è stato inserito dall'art. 10, comma 13-decies, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011. (8) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 13-decies, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.". (9) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012. Articolo 4 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi 1. Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni per le iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, e` sostituito dal seguente: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche` i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta` degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.". Articolo 5 Decorrenza 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni devono essere presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 6 / 6