REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE RICONOSCIUTE DALLA SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA E PER LA CONCESSIONE DI SPAZI

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REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE RICONOSCIUTE DALLA SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA E PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE Regolamento approvato dal Senato Accademico il 7.3.2017 delibera n. 43 Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14.3.2017 delibera n. 93 Emanato con Decreto Rettorale n. 950 del 27.03.2017

Indice Art. 1 - Istituzione dell Albo delle associazioni studentesche... pag. 1 Art. 2 - Requisiti per l iscrizione all Albo delle associazioni studentesche... pag. 1 Art. 3 - Requisiti delle associazioni studentesche... pag. 2 Art. 4 - Iscrizione all Albo... pag. 3 Art. 5 - Procedimento per l iscrizione... pag. 4 Art. 6 - Durata dell iscrizione... pag. 4 Art. 7 - Cancellazione e sospensione dall Albo... pag. 5 Art. 8 - Pubblicità dell Albo... pag. 6 Art. 9 - Effetti dell iscrizione all Albo... pag. 6 Art.10 - Disposizioni per le rappresentanze studentesche elette negli Organi centrali di Ateneo e nelle Assemblee di Facoltà... pag. 7 Art.11 - Disposizioni transitorie e finali... pag. 8

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE RICONOSCIUTE DALLA SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA E PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE ARTICOLO 1 Istituzione dell Albo delle associazioni studentesche 1. E istituito l Albo delle associazioni studentesche riconosciute dalla Sapienza Università di Roma. ARTICOLO 2 Requisiti per l iscrizione all Albo delle associazioni studentesche 1. Per l iscrizione all Albo le associazioni studentesche devono possedere i seguenti requisiti: a. essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto a data certa acquisita anche con le modalità di cui all articolo 3, comma 2, conformi alle caratteristiche richieste all articolo 3, comma 1; b. avere sempre tra i soci almeno 50 studenti iscritti alla Sapienza Università di Roma; c. tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da soci in possesso del requisito di cui alla lettera b). 2. Gli studenti che risultano contemporaneamente soci di più associazioni richiedenti l iscrizione all Albo o in esso iscritte sono computati, ai fini del comma 1, lettere b), in carico all associazione la cui domanda di iscrizione è stata presentata per prima. 3. Gli studenti che risultano ricoprire cariche sociali in più associazioni richiedenti l iscrizione all Albo o in esso iscritte sono computati, ai fini del comma 1, lettera c), in carico all associazione la cui domanda di iscrizione è stata presentata per prima. 4. Nel caso di cui al comma 2, non si tiene conto ai fini del comma 1, lettera b), per le altre associazioni, dei nominativi degli studenti che risultano contemporaneamente soci di più associazioni e, qualora ciò comporti il venir meno del requisito di cui al medesimo comma 1, lettera b), le predette sono tenute a regolarizzare le rispettive posizioni entro il termine perentorio di 30 giorni. La mancata regolarizzazione comporta il rigetto della domanda di iscrizione o del rinnovo di iscrizione.

Pag 2 5. Nel caso di cui al comma 3, i nominativi degli studenti che risultano ricoprire cariche sociali in più di una associazione studentesca sono cancellati dall elenco delle cariche sociali delle altre associazioni e le predette sono tenute a regolarizzare le rispettive posizioni entro il termine perentorio di 60 giorni. La mancata regolarizzazione comporta il rigetto della domanda di iscrizione e, se l associazione è già iscritta, la sua cancellazione dall albo. 7. Lo studente o la studentessa che consegua la laurea non fa venir meno, per l associazione, i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e c), se, senza soluzione di continuità di anno accademico ove possibile, si iscrive a: a) corso di laurea magistrale; b) scuola di specializzazione; c) altro corso di laurea di I livello; d) dottorato di ricerca. ARTICOLO 3 Requisiti delle associazioni studentesche 1. Lo statuto dell associazione studentesca che richiede l iscrizione all Albo deve espressamente prevedere: a) la denominazione dell associazione; b) la natura di associazione studentesca universitaria; c) l oggetto e le finalità; d) la sede legale, che non può essere stabilita presso la Sapienza Università di Roma; e) l assenza di fini di lucro; f) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta; g) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione, con la previsione della sovranità dell assemblea dei soci, dell elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri per l ammissione ed esclusione dei soci, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni; h) lo svolgimento di attività rivolte agli studenti dell'ateneo; i) la durata e la gratuità delle cariche associative; j) i poteri dell assemblea dei soci, del presidente e dell organo direttivo (se previsto); k) l obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio; l) le modalità di scioglimento dell associazione e l obbligo di devolvere il patrimonio dell associazione ad altra associazione con

Pag 3 finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. 2. Ai fini del procedimento di iscrizione all Albo, l atto costitutivo e lo statuto dell associazione studentesca possono essere sottoscritti presso un funzionario dell Area Affari istituzionali della Sapienza Università di Roma, espressamente designato per tale funzione, che riscontra l esistenza dei requisiti estrinseci degli atti e attribuisce agli stessi data certa. ARTICOLO 4 Iscrizione all Albo 1. La domanda di iscrizione all Albo deve essere indirizzata al Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma dal 1 febbraio al 30 marzo di ogni anno, sottoscritta dal legale rappresentante dell associazione ai sensi dell articolo 46 del d.p.r. 445/2000, e deve contenere: a. la denominazione completa dell associazione; b. l indicazione della sede legale e di quella operativa (se diversa dalla sede legale); c. le generalità e il numero di matricola universitaria dei soggetti che ricoprono cariche sociali con l indicazione del nome e del domicilio del legale rappresentante; d. l indicazione dell indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni ufficiali con la Sapienza Università di Roma; e. il codice fiscale. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) la copia conforme all originale dell atto costitutivo di associazione e dello statuto a data certa; b) le eventuali successive deliberazioni dell associazione con cui siano state apportate modifiche allo statuto; c) l elenco nominativo di almeno 50 soci in possesso dei requisiti di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), completo di firma in originale autenticata ai sensi dell articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e di numero di matricola universitaria; d) la fotocopia del documento di identità di ognuno dei soci di cui alla precedente lettera c). 3. La domanda è inoltrata avvalendosi di apposito modulo, anche in formato elettronico, predisposto dagli uffici competenti dell Amministrazione e reso disponibile sul Portale dell Università nella sezione Amministrazione Trasparente.

Pag 4 ARTICOLO 5 Procedimento per l iscrizione 1. Le domande di iscrizione sono esaminate dagli uffici competenti dell Amministrazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3. 2. In caso di omonimia tra associazioni, le associazioni che abbiano fatto pervenire la documentazione per l iscrizione successivamente alla prima omonima sono invitate a regolarizzare le rispettive posizioni modificando la denominazione entro il termine perentorio di 30 giorni. La mancata regolarizzazione comporta il rigetto della domanda di iscrizione. 3. L iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all articolo 4, comma 1, salvo che non sussistano condizioni sospensive. 4. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al legale rappresentante dell associazione studentesca, assegnando un termine entro il quale le condizioni devono essere sciolte. Sono fatte salve le previsioni di cui all articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5. 5. Del rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 viene data motivata comunicazione al legale rappresentante dell associazione studentesca, entro il 1 aprile di ogni anno. 6. Con riferimento alle informazioni sui soci delle associazioni studentesche, l amministrazione universitaria è tenuta ad osservare tutte le garanzie previste dalla legislazione in tema di protezione di dati personali. ARTICOLO 6 Durata dell iscrizione 1. L iscrizione all Albo ha validità di due anni. 2. La perdita del requisito di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), durante tale periodo, comporta l obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio di 30 giorni a pena di cancellazione dall Albo. La perdita del requisito di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), comporta l obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio di 5 giorni a pena di cancellazione dall Albo. Gli

Pag 5 uffici dell Amministrazione universitaria verificano annualmente la persistenza dei requisiti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b) e c). 3. Durante il periodo di cui al comma 1, le associazioni iscritte all Albo sono tenute a comunicare agli uffici competenti le modifiche apportate allo statuto rispetto a quello depositato all atto della domanda di iscrizione, nonché le modifiche intervenute relativamente alle cariche sociali, entro 30 giorni. 4. Le associazioni iscritte sono tenute a presentare la richiesta di rinnovo dell iscrizione all Albo, preventivamente rispetto alla scadenza di cui al comma 1 del presente articolo, entro i termini e con le modalità di cui all articolo 4, comma 1; allo scopo, possono allegare una dichiarazione che attesti che non sono intervenute variazioni, ovvero che specifichi le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato in sede di precedente iscrizione. ART. 7 Cancellazione e sospensione dall Albo 1. La cancellazione delle associazioni dall Albo è disposta, con Decreto Rettorale, nei seguenti casi: a) formale rinuncia; b) mancata richiesta di rinnovo allo scadere del biennio; c) perdita di uno dei requisiti previsti all articolo 2, comma 1, lettere b) e c); d) mancato rispetto delle finalità istitutive dell associazione o delle finalità e degli obblighi previsti nel presente Regolamento; e) atti e comportamenti lesivi dell immagine o degli interessi della Sapienza Università di Roma; f) violazione di legge, di regolamenti di Ateneo o di provvedimenti autorizzativi o concessivi della Sapienza Università di Roma; g) altri gravi motivi. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), in presenza di violazioni di lieve e minore entità, può essere comminata la sospensione dall Albo con perdita degli eventuali benefici conseguiti per effetto dell iscrizione. 3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1, l associazione studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione e, in ogni caso, ai fini della presa in esame della richiesta di nuova iscrizione, tutte le cariche sociali devono risultare completamente rinnovate. Gli studenti che ricoprivano cariche sociali in

Pag 6 un associazione studentesca cancellata per i motivi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 non possono ricoprire cariche sociali in associazioni studentesche riconosciute prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione. ART. 8 Pubblicità dell Albo 1. L Albo delle associazioni studentesche riconosciute dalla Sapienza Università di Roma è pubblicato sul Portale dell Università nella sezione Amministrazione Trasparente. La pagina internet dell Albo consente a richiesta il collegamento ipertestuale all eventuale sito di pertinenza di ciascuna associazione iscritta. 2. L Albo è aggiornato: a) annualmente a seguito dell iscrizione di nuove associazioni; b) biennalmente a seguito dei rinnovi di iscrizione di associazioni già riconosciute; c) tempestivamente a seguito dei provvedimenti di cancellazione. 3. Le variazioni intervenute nell Albo ai sensi del comma 2 sono tempestivamente comunicate al Senato Accademico. ART. 9 Effetti dell iscrizione all Albo 1. Dall entrata in vigore del presente Regolamento l iscrizione all Albo costituisce per le associazioni studentesche condizione necessaria al fine di: a) poter richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza Rettorale; b) poter stipulare accordi di collaborazione e/o di convenzioni con la Sapienza Università di Roma. 2. Dall entrata in vigore del presente Regolamento l iscrizione all Albo costituisce per le associazioni studentesche condizione necessaria al fine della richiesta di autorizzazioni e concessioni di competenza dei Presidi di Facoltà e dei Direttori di Dipartimento. 3. Ai fini della messa a disposizione temporanea, in via non esclusiva e salvo rimborso delle eventuali spese di gestione, di spazi, bacheche e forme di partecipazione ai canali di comunicazione, l Amministrazione universitaria, le

Pag 7 Facoltà e i Dipartimenti, per quanto di rispettiva competenza, tengono conto necessariamente delle associazioni studentesche iscritte all Albo, secondo criteri di rappresentatività e in particolare sulla base del dato associativo come attestato dall ultima revisione dell Albo disponibile. ART. 10 Disposizioni per le rappresentanze studentesche elette negli Organi centrali di Ateneo e nelle Assemblee di Facoltà 1. Alle liste elettorali che hanno espresso i rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico possono essere concessi in uso gratuito, salvo il rimborso delle spese di gestione, spazi fissi destinati all informazione degli studenti all interno della Città Universitaria. 2. Ai fini del comma 1, si tiene conto della maggiore rappresentatività come attestata dal dato elettorale relativo alle più recenti elezioni delle componenti studentesche nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico. 3. Le Facoltà, ove intendano concedere in uso gratuito alle liste elettorali che hanno espresso i rappresentanti degli studenti in carica nelle Assemblee di Facoltà, salvo il rimborso delle spese di gestione, spazi fissi destinati all informazione istituzione degli studenti all interno delle proprie strutture, tengono conto della maggiore rappresentatività delle rispettive liste, come attestata dal dato elettorale relativo alle più recenti elezioni delle componenti studentesche nelle rispettive Assemblee di Facoltà. 4. Sul Portale dell Università nella sezione Amministrazione Trasparente è prevista una pagina internet che consente a richiesta il collegamento ipertestuale all eventuale sito di pertinenza delle rappresentanze di cui ai commi 1 e 2. Le Facoltà possono prevedere pagine analoghe nella sezione Amministrazione trasparente del sito di Facoltà di rispettiva pertinenza, in favore delle rappresentanze di cui al comma 3. 5. L Amministrazione universitaria e le Facoltà, per quanto di rispettiva competenza, ove, per motivi istituzionali, intendano mettere a disposizione, su richiesta delle rappresentanze studentesche elette negli Organi centrali di Ateneo e nelle Assemblee di Facoltà, salvo rimborso delle spese di gestione, spazi fissi per l attività di back office, bacheche, forme di partecipazione ai canali di comunicazione o adeguati canali informativi, applicano i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Pag 8 6. Le rappresentanze studentesche elette negli Organi centrali di Ateneo sono ammesse a quanto previsto dall articolo 9, comma 1, lettere a) e b); le rappresentanze studentesche elette nelle Assemblee di Facoltà sono ammesse a quanto previsto dall articolo 9, comma 2. Alle rappresentanze studentesche elette negli Organi centrali di Ateneo e nelle Assemblee di Facoltà si applica, in quanto compatibile, l articolo 9, comma 3. ART. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all Albo può essere indirizzata al Magnifico Rettore ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 entro il 90mo giorno successivo all entrata in vigore del presente Regolamento. L iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro il 60mo giorno successivo all inoltro della domanda di iscrizione. 2. Entro 120 giorni dall emanazione del presente Regolamento si provvede alla eventuale revisione del Regolamento per l'utilizzo dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'università degli Studi di Roma La Sapienza di cui al Decreto Rettorale n. 461/2010, per conformarlo ai principi del presente Regolamento.