COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Provincia di Trento

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COPIA COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Provincia di Trento OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica Art. 14 del Regolamento per l applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento. L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO, alle ore 17.00, nella sala riunioni della sede Municipale, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale. Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: DEPAOLI DANIELE Sindaco Presente BRUNET ANTONELLA Consigliere Comunale Presente CHIAVARELLI NICOLA Consigliere Comunale Presente DEBERTOLIS FABRIZIO Consigliere Comunale Presente FRANCESCHI FRANCESCA Consigliere Comunale Presente IAGHER PAOLO Consigliere Comunale Presente LONGO EZIO Consigliere Comunale Presente MENEGUZ UBERTO Consigliere Comunale Presente PARTEL MONICA Consigliere Comunale Presente SECCO PAOLO Consigliere Comunale Presente SIMION PAOLO Consigliere Comunale Presente SIMON ANDREA Consigliere Comunale Assente giustificato SIMONI NICOLO Consigliere Comunale Presente TAVERNARO ANGIOLETTA Consigliere Comunale Presente TOFFOL ANDREA Consigliere Comunale Assente giustificato TROTTER DAMIANO Consigliere Comunale Presente ZANETEL MARIANGELA Consigliere Comunale Presente ZORTEA GIACOBBE Consigliere Comunale Presente Assiste il Segretario Comunale, dott. LUIGI ZANETEL. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. UBERTO MENEGUZ, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento. IL CONSIGLIO COMUNALE CONSIDERATO in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatorie, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società in house Azienda Ambiente srl; - a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso; - richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 aventi ad oggetto: delibera nr. 2 Presa d atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti ; delibera nr. 3 Approvazione regolamento per l applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147 ; l atto del Presidente della Comunità di Primiero n. 17 dd. 10.02.2016 avente ad oggetto Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: approvazione della tariffa rifiuti (TARI) per l anno 2016. RICHIAMATO in particolare il dispositivo di cui al punto 13 della deliberazione nr. 26/2015 della Comunità di Primiero che testualmente recita: Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all art.14 del Regolamento per l applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl ; RICHIAMATO l art. 14 del Regolamento suddetto, che testualmente recita: Art. 14 Sostituzione dei Comuni al soggetto dovuto al pagamento: 1. Il Comune si sostituisce all utenza nel pagamento totale dell importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi: a) Scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro Ente, ai sensi della L.P. 09/09/1996 nr. 8; b) Locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni. 2. Il Comune si sostituisce all utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale, dell importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi: a) Scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado non compresi nella precedente lett a) comma 1; b) Utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni); c) Manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all albo comunale o da

comitati informali, nell ambito delle quali i proventi non derivino dall esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte; 3. Il Comune annualmente quantifica l agevolazione ed individua le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolative di cui ai commi precedenti. 4. L utenza interessata presenta al gestore l istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa, il quale provvede immediatamente ad inoltrarne una copia al Comune, che verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per l esclusione di cui al comma 2, lett b) del presente articolo la cui documentazione, a tutela della privacy, sarà a disposizione presso il gestore. VISTA la L. nr. 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità); RICHIAMATO l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) avente ad oggetto Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento ; VISTO l art. 26 comma 3 lettera i) del Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni, contenute nel D.P.Reg.. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che riconosce la competenza del Consiglio Comunale per l istituzione e l ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote; VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta del presente decreto ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L: CON voti favorevoli 16 astenuti 0 e contrari 0 su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano DELIBERA 1. Di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti sostituzioni totali del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell importo dovuto a titolo di tariffa: - ai sensi dell art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile; - ai sensi dell art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile. 2. Di approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti sostituzioni parziali del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell importo dovuto a titolo di tariffa:

- ai sensi dell art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento parziale dell importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa. - ai sensi dell art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di euro 50,00 all anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica. - ai sensi dell art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all albo comunale o da comitati informali, nell ambito dei quali i proventi non derivino dall esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa. 3. Di dare atto che la spesa derivante dai punti 1 e 2 del presente deliberato troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell esercizio di competenza. 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l anno 2016. 5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell art. 79 c.4 del Testo Unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 6. Di dare evidenza, ai sensi dell art. 4 della L.P. della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 79, quinto comma, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to dott. Uberto Meneguz IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to Zortea Giacobbe REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 02 marzo 2017 all albo pretorio per 10 giorni consecutivi. Fiera di Primiero, 02.03.2017 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo telematico per dieci giorni consecutivi ai sensi del 3 comma dell art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n 3/L. Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione sono non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 79, 5 comma, T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n 3/L. Fiera di Primiero, dott. Luigi Zanetel Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. lì 02.03.2017