Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza

Documenti analoghi
Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali

Traduzione 1. (Stato 4 ottobre 1967)

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

Convenzione che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Atto aggiuntivo di Monaco

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Accordo

Traduzione 1

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2010)

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero

Convenzione tra la Svizzera e l Italia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie 2

Convenzione

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Protezione degli investimenti

Convenzione

Scambio di lettere

Traduzione 1. (Stato 17 agosto 2012)

Traduzione 1. (Stato 13 agosto 1964)

Testo originale. (Stato il 1 gennaio 1998)

Accordo monetario tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

Accordo

Traduzione 1 Convenzione internazionale fra la Svizzera, la Germania e l Italia concernente la ferrovia del San Gottardo 2

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Titolo III Della protezione degli investimenti

(2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di valori patrimoniali e averi, in particolare:

Convenzione intercantonale

Traduzione 1. Conchiusa il 27 agosto 1926 Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 dicembre 1927 Entrata in vigore il 29 dicembre 1927

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Accordo monetario tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Conchiuso il 21 agosto 1948 Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre Entrato in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Accordo. Traduzione 1

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Protezione degli investimenti

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero

Capitolo 12: Arbitrato internazionale

Accordo

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Accordo

Accordo tra l Organizzazione delle Nazioni Unite e l Unione Postale Universale

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Legge federale sulle garanzie procedurali in caso di indennizzo per inquinamento fonico

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità 2

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e la Francia per le linee d accesso al Sempione

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d Afganistan concernente i servizi aerei

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Ucraina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti.

Traduzione 1. (Stato 13 luglio 1994)

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni 2

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Accordo provvisorio sulle aviolinee tra la Svizzera e la Cecoslovacchia 2

Concluso il 5 ottobre 1990 Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 agosto 1991

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Traduzione 1. (Stato 29 luglio 1963)

Conchiuso a Parigi il 10 marzo 1965 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre Entrato in vigore con scambio di note il 1 aprile 1966

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sul trasferimento dei delinquenti

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Visita sanitaria dei viaggiatori e dei loro bagagli

Transcript:

Traduzione 1 Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza 0.721.423 Conchiusa il 30 aprile 1966 Approvata dall Assemblea federale il 6 dicembre 1966 2 Entrata in vigore il 25 novembre 1967 La Repubblica federale di Germania, la Repubblica d Austria, la Confederazione Svizzera, animate dal desiderio di tenere conto in maniera adeguata degli interessi legittimi degli Stati rivieraschi nelle derivazioni d acqua dal lago di Costanza hanno risolto di conchiudere una convenzione e nominato a loro plenipotenziari (seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto: Art. 1 (1) Gli Stati rivieraschi del lago di Costanza, ossia la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d Austria e la Confederazione Svizzera, si obbligano a osservare nelle derivazioni d acqua dal lago di Costanza le disposizioni della presente convenzione. (2) Nelle derivazioni d acqua ogni Stato rivierasco deve sforzarsi di tenere conto in maniera adeguata degli interessi legittimi degli altri Stati rivieraschi. Art. 2 (1) go di Costanza, secondo la presente convenzione, s intendono il lago Superiore e quello Inferiore. (2) Per regione del lago di Costanza, secondo la presente convenzione, s intendono, nel territorio della Repubblica federale di Germania, il bacino idrografico del lago, nel territorio della Repubblica d Austria, il bacino idrografico del lago, nel territorio della Confederazione Svizzera, il bacino idrografico del lago nei Cantoni d Appenzello Esterno e Interno, di San Gallo e di Turgovia, il bacino della Thur nel territorio del Cantone di Turgovia, escluso il bacino della Murg a valle del Comune di Frauenfeld, e il bacino della Sitter. RU 1967 1599; FF 1966 I 721 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 2 RU 1967 1598 1

0.721.423 Lavori pubblici (3) La presente convenzione è applicabile soltanto alle derivazioni di acqua d una quantità maggiore di 50 l/s. Art. 3 (1) Allorché una divisata derivazione d acqua dal lago di Costanza potrebbe pregiudicare degli interessi importanti di Stati rivieraschi, né il pregiudizio potrebbe essere evitato o compensato con opportuni provvedimenti compensativi o indennità, si esaminerà in maniera adeguata l interesse alla derivazione rispetto agli altri interessi. In tale esame, si terrà conto particolarmente degli interessi alla sicurezza e allo sviluppo delle condizioni di vita e d economia della regione del lago di Costanza. Segnatamente, saranno considerati gli interessi nel campo dei diversi impieghi dell acqua del lago, della navigazione, della pesca, della regolazione del lago, della protezione del paesaggio e dell economia energetica. (2) Le derivazioni d acqua dal lago di Costanza non danno alcun diritto quanto all afflusso d una determinata quantità e qualità di acqua. (3) I provvedimenti per mantenere pure le acque del lago di Costanza si determinano secondo la convenzione del 27 ottobre 1960 3 sulla protezione del lago di Costanza dall inquinamento. Art. 4 Allorché una derivazione d acqua cagioni un danno imprevedibile, ma risarcibile secondo il diritto delle genti, gli Stati rivieraschi s intenderanno circa il genere e la misura del risarcimento. Art. 5 Allorché sia da prendere un provvedimento compensativo, corrispondere un indennità o prestare un risarcimento secondo l articolo 3 o 4 per il cumulo degli effetti di parecchie derivazioni d acqua, gli Stati rivieraschi vi parteciperanno in ragione delle derivazioni operate sul territorio di ciascuno. Art. 6 Gli Stati rivieraschi s informeranno, senza indugio, d ogni derivazione d acqua dal lago di Costanza che non debba essere trattata secondo l articolo 7. A questo riguardo, le autorità tecniche conferiranno fra loro direttamente. Art. 7 Prima che sia permessa una derivazione d acqua, gli Stati rivieraschi devono consultarsi per tempo nei seguenti casi: a. allorché l acqua derivabile superi 750 l/s e sia adoperata fuori del bacino idrografico del lago di Costanza; 3 RS 0.814.283 2

Derivazioni d acqua dal lago di Constanza 0.721.423 b. allorché l acqua derivabile superi 1500 l/s e sia adoperata nel bacino idrografico del lago di Costanza. Art. 8 (1) Le obiezioni secondo l articolo 3, che fossero mosse nella procedura di consultazione di cui all articolo 7, saranno sottoposte a una commissione consultiva affinché dia dei consigli tecnici e prepari un intesa. Nello stesso modo si procederà nei casi di cui agli articoli 4 e 5. (2) La commissione consultiva si compone d un delegato per Stato rivierasco. I delegati possono aggregarsi dei consiglieri. (3) Nelle faccende concernenti esclusivamente il lago Inferiore contano soltanto i voti della Repubblica federale di Germania e della Confederazione Svizzera. (4) Ogni Stato rivierasco ha facoltà d esigere che la commissione consultiva s aduni per trattare altre questioni attenenti alle derivazioni d acqua. Art. 9 (1) Ove, in una faccenda di cui all articolo 8, numero 1, non sia possibile giungere a un accordo mediante una discussione nella commissione consultiva, si procurerà d arrivarvi in via diplomatica. (2) Ove un accordo non fosse conseguibile nemmeno in via diplomatica, il caso sarà sottoposto a una commissione arbitrale. Art. 10 (1) La commissione arbitrale consta di tre membri. Essi non devono essere cittadini d uno Stato rivierasco, né essersi occupati del caso per un altro riguardo. (2) Ciascuna parte interessata alla procedura designa un membro della commissione arbitrale. Se una parte comprende due Stati rivieraschi questi designano di comune intesa un membro. I due membri designati dalle parti eleggono un presidente. (3) Se una parte non designa il suo membro entro due mesi dalla domanda d arbitrato, esso è designato, a proposta della controparte, dal presidente della Corte Europea dei Diritti dell Uomo. (4) Se i due membri non riescono, entro due mesi, a intendersi sulla nomina del presidente, esso è nominato, a proposta d una parte, dal presidente della Corte Europea dei Diritti dell Uomo. (5) Se, nei casi menzionati nei numeri 3 e 4, il presidente della Corte Europea dei Diritti dell Uomo è impedito oppure è cittadino d uno Stato rivierasco, la nomina è fatta dal vicepresidente. Ove anche questi sia impedito, oppure sia cittadino d uno Stato rivierasco, la nomina è fatta dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino d un tale Stato. 3

0.721.423 Lavori pubblici Art. 11 (1) La commissione arbitrale procura in ogni stadio di comporre bonalmente la controversia. Ove una composizione siffatta non sia possibile, essa decide a maggioranza dei voti. Questa decisione è definitiva e obbligatoria per tutti gli Stati rivieraschi. (2) La commissione prende a fondamento delle sue proposte di transazione e delle sue decisioni: le disposizioni della presente convenzione; gli accordi corrispondenti, generali o speciali, fra gli Stati rivieraschi; i principi generali del diritto. Art. 12 (1) Salvo diversa convenzione delle parti, la commissione arbitrale stabilisce la sua procedura. (2) Lo Stato rivierasco, che non sia interessato alla procedura come parte, può parteciparvi come interveniente accessorio. Art. 13 (1) La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati quanto più presto presso il Governo della Confederazione Svizzera. Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dell ultimo strumento di ratificazione. (2) La convenzione rimarrà in vigore fintanto che uno Stato rivierasco non la disdica, con preavviso di 6 mesi, per la fine d un anno. In fede di che, i plenipotenziari degli Stati rivieraschi hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Berna, in tre esemplari, il 30 aprile 1966. Repubblica federale di Germania: Repubblica d Austria: Confederazione Svizzera: W. Frhr. v. Welck J. Tursky Spühler 4

Derivazioni d acqua dal lago di Constanza 0.721.423 Protocollo finale Gli Stati rivieraschi del lago di Costanza sono d accordo sui seguenti punti: 1. All articolo 3, numero 1: Non è tenuto conto degli interessi che fossero pregiudicati per l impiego dell acqua derivata, se tra pregiudizio e derivazione non corra un adeguato rapporto di causalità. Per esempio, l opposizione a una derivazione d acqua non potrebbe fondarsi sul motivo che l impiego dell acqua derivata aumenterebbe il potere economico d una determinata regione con possibile pregiudizio degli interessi d uno Stato rivierasco. L ultimo periodo della disposizione non restringe il concetto di «condizioni di vita e d economia» agli interessi ivi menzionati. 2. All articolo 3, numero 2: La disposizione non tocca le pretese giuridiche fondate su altro titolo. 3. All articolo 3, numero 3: La convenzione del 27 ottobre 1960 4 sulla protezione del lago di Costanza dall inquinamento rimane intatta. 4. All articolo 6: Sono autorità tecniche secondo questa disposizione, per la Repubblica federale di Germania: il Ministero dell interno di Baden-Württemberg e il Ministero dell interno di Baviera; per la Repubblica d Austria: l Ufficio del Governo del Vorarlberg; per la Confederazione Svizzera: il Dipartimento delle costruzioni del Cantone di San Gallo e il Dipartimento dei lavori pubblici e delle strade del Cantone di Turgovia. Le autorità tecniche si comunicheranno, nel termine d un anno, le derivazioni d acqua dal lago di Costanza esistenti al momento dell entrata in vigore della convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza. 5. All articolo 13: La convenzione, eccettuato l articolo 5, è applicabile soltanto alle derivazioni d acqua future. Essa non tocca gli ordinamenti in vigore per le derivazioni d acqua esistenti. 4 RS 0.814.283 5

0.721.423 Lavori pubblici Fatto a Berna, in tre esemplari, il 30 aprile 1966. Repubblica federale di Germania: Repubblica d Austria: Confederazione Svizzera: W. Frhr. v. Welck J. Tursky Spühler 6