Il nuovo regolamento per l accesso ai documenti amministrativi

Documenti analoghi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184 testo in vigore dal:

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PTOF

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

DELIBERA 16 febbraio 2016 Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 285/2016/IV). (16A01708) (GU n.

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità. Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e annotato al 12 aprile 2006)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

POLITECNICO DI TORINO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Richiesta accesso atti amministrativi

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Regolamento per l'accesso ai documenti Amministrativi dell'ente. (recepite le modifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

PROCEDURA DI ACCESSO AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEPOSITATI PRESSO REGIONE LOMBARDIA

SOCIETA EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. SETA S.P.A. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO IVASS N. 19 DEL 15 MARZO 2016 REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti

Regolamento per lʼaccesso agli atti amministrativi TITOLO I

Gazzetta Ufficiale N. 114 del 18 Maggio 2006

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Circolare n. 38 Vallata, 17 ottobre 2016

Rev. 0 del 17/04/2012 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO. Titolo I Disposizioni generali. art. 1 Finalità. art. 2 Diritto di accesso

COMUNE DI MODENA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Regolamento per attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI. Approvato all unanimità con delibera del Consiglio d Istituto n. 17 del 27/08/2013 Pubblicato all Albo il 29/09/2013

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO. per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art.1 OGGETTO. Art.2 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

APPENDICE 10 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO relativo al DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Premesse

Comune di Parabiago Provincia di Milano REGOLAMENTO PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

PROCEDURA DI ACCESSO AGLI ATTI

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso).

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVI E SANITARI

IL DIRETTORE GENERALE


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA ASL MB

REGOLAMENTO DELL ISTITUTO BOSELLI-ALBERTI PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI TROPEA (Prov. di Vibo Valentia )

Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

REGOLAMENTO SUL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il/la sottoscritto/a cognome*.nome* nato/a* (prov. ) il residente in* (prov. ) via n. cell. tel. fax... CHIEDE

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. Approvato con Delibera N. 20 del Consiglio di Istituto nella seduta dell'1 luglio 2015

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI. ATTI AMMINISTRATIVI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Deliberato dal Consiglio di Istituto il 17 Dicembre 2014

Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari. Fondazione Bellaria Onlus

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

MODALITA DI ACCESSO AGLI ATTI

Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(LA PUBBLICAZIONE DEL TESTO NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA ) D.P.Reg n. 12

Regolamento di Accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA REGOLAMENTO

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 G.U. serie generale n.57 del 10/3/1998)

C O M U N E D I P A T E R N O'

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195

COMUNE DI FORTE DEI MARMI QUESTIONARIO 3

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA

CSI-PIEMONTE REGOLAMENTO SULL ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI E DETENUTI NELL AMBITO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. C h i e d e

REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Articolo 1. Fonti e finalità

Transcript:

Il nuovo regolamento per l accesso ai documenti amministrativi Gabriele Gentilini Giugno 2008 Con il d.p.r. 184/2006 è stato emanato secondo quanto disposto dall art. 23 della L. 15/2005, un nuovo regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di integrare o modificare la disciplina di cui al previgente d.p.r. 352/1992 peraltro propriamente abrogato dal nuovo d.p.r. 184/2006. Per effetto delle nuove disposizioni il diritto di accesso assurge infatti a vero e proprio principio dell attività amministrativa, tant è che, secondo l art. 22, comma 2, l. 241/90 novellata, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurane l imparzialità e la trasparenza. Con riguardo all ambito di applicazione, occorre rimarcare che il diritto è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l accesso. Nella richiesta vanno indicati gli estremi identificativi del documento, o comunque tutti gli elementi che ne consentano l individuazione. Un importante previsione è contenuta nell art. 3 del decreto, che pone a carico dell amministrazione destinataria della richiesta di accesso l obbligo di darne comunicazione ai controinteressati e cioè coloro che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, mediante l invio di copia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare opposizione alla richiesta di accesso inoltrata. - 1 -

Rientrando la comunicazione in esame fra gli atti del procedimento di accesso, si deve ritenere che dal difetto della medesima consegua l illegittimità dell eventuale atto di assenso all accesso operato dall Amministrazione, con eventuale diritto al risarcimento del danno in favore del privato controinteressato leso. Il d.p.r. 184/2006 ripropone la possibilità di accesso informale ai documenti amministrativi già delineata dal d.p.r. 352/92, consentendo all interessato la facoltà di inoltrare una richiesta meramente verbale all ufficio competente, con la precisazione che, ove si accerti in seguito l esistenza di controinteressati, sarà onere dell Amministrazione pretendere dal richiedente la formalizzazione della richiesta verbalmente inoltrata. La richiesta di accesso va presentata all ufficio dell Amministrazione competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. E da escludere, quindi, che il diritto di accesso possa essere esercitato presso uffici diversi da quelli indicati. La predetta normativa prevede tuttavia che, nel caso di accesso formale, la richiesta presentata ad Amministrazione diversa da quella competente debba essere trasmessa a quest ultima, dandone comunicazione agli interessati. L art. 25 della L. 241/90 fissa in 30 giorni (decorrenti, nell ipotesi da ultimo considerata, dalla data in cui l Amministrazione competente riceve la domanda di accesso) il termine per la conclusione del procedimento, trascorso il quale la richiesta si intende respinta. All uopo occorre precisare che il rifiuto, il differimento o la limitazione dell accesso richiesto in via formale devono essere motivati (art. 9, d.p.r. 184/06), a cura del responsabile del procedimento, con la specificazione delle circostanze in base alle quali la richiesta non può essere accolta o deve essere differito l accesso, o con l indicazione dei documenti sottratti all accesso. A dire il vero, anche l accoglimento della richiesta in quanto provvedimento amministrativo deve essere motivato, soprattutto laddove siano presenti soggetti controinteressati. - 2 -

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita' a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge». 2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso. 2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorita' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Art. 3. Notifica ai controinteressati 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito - 3 -

tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Art. 4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi. Art. 5. Accesso informale 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita' e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea. 4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed e' trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge. 5. La richiesta di accesso puo' essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico. 6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso. Art. 6. Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. - 4 -

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato. 3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5. 4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 6. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente, il funzionario preposto all'unita' organizzativa o altro dipendente addetto all'unita' competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Art. 7. Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso 1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contienel'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. 3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalita', che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 6. In ogni caso, la copia dei documenti e' rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalita' determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate. Art. 8. Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni 1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: - 5 -

a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica; b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione; c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonche' la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente. Art. 9. Non accoglimento della richiesta 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta. 2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. Art. 10. Disciplina dei casi di esclusione 1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24. 2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2. Art. 11. Commissione per l'accesso - 6 -

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilita' dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge: a) esprime pareri per finalita' di coordinamento dell'attivita' organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonche', ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso; b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12. 2. Il Governo puo' acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso. 3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione. Art. 12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso 1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso puo' essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. 2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalita' di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni. 3. Il ricorso contiene: a) le generalita' del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso. - 7 -

5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non gia' individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso. 6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto. 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso. 8. La decisione di irricevibilita' o di inammissibilita' del ricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento. 9. La decisione della Commissione e' comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato puo' emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge. 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge. Art. 13. Accesso per via telematica 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalita' di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Art. 14. Disposizioni transitorie e finali 1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da - 8 -

tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non puo' essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonche' in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso. 2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potesta' di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela. 3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. Art. 15. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E' altresi' abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. - 9 -