ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER MISSIONI E TRASFERTE AUTORIZZATE Prot. n. del L'anno Duemilatredici il Giorno Cinque del mese di Marzo alle ore 19.00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e' riunita la Giunta nelle persone dei Signori: N. Cognome Nome Carica Presenza 1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si 2 CASALI PAOLO VICE SINDACO Si 3 MANZOTTI FRANCA ASSESSORE Si 4 BRUNI ROBERTO ASSESSORE Si 5 ELISEI DINO ASSESSORE Si 6 SCHIAVONI M.TERESA ASSESSORE Si Presenti N. 6 Assenti N. 0 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: PATRIZIA BILO', anche con funzioni di verbalizzante. Assume la Presidenza il Sig. : PAOLO NICCOLETTI nella sua qualita' di SINDACO, che,dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell' argomento di cui all' oggetto. ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 1
LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: CHE l'art. 6-comma 12, ultimo periodo, del D.L. n.78/2010, convertito con legge 122 del 30/7/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" testualmente recita " A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della Legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs 165 del 2001 e cessano di avere effetto analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"; CHE la su citata norma ha posto molte incertezze interpretative sulla possibilità di rimborsare ai dipendenti del Comune le spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo in caso di missioni o trasferte; CHE sulla questione dei rimborsi spese sono stati inizialmente espressi pareri contrastanti dalla Corte dei Corte Conti Lombardia (delibera n. 949/2010) e dalla Corte Conti Toscana (delibera n. 170/2010); RILEVATO CHE, dopo un periodo di incertezza applicativa ed in conseguenza del contrasto interpretativo fra pronunce di sezioni regionali della Corte dei Conti, è sopravvenuta una pronuncia della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di Controllo, che, con delibera n. 8 del 7/2/2011, ha stabilito i seguenti principi: a) la Corte dei Conti Sezioni Riunite aderisce all'interpretazione della sezione Toscana della C.d.C., secondo cui la sopravvivenza dell'art. 9 della legge n. 417 del 1978 ammette l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, "ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali", in quanto una diversa interpretazione porterebbe "a neutralizzare l'intento di riduzione della spesa sotteso all'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 30.07.2010 "; b) la Corte dei Conti Sezioni Riunite concordando in parte con la Ragioneria Generale dello Stato ( Circolare n.36 del 22.10.2010 peraltro condivisa dalla Corte dei Conti Toscana con delibera n.170/2010) fa salvo il principio secondo cui "Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni" e ammette la possibilità (come esplicitato dalla Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 949/2010) che "le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi"; ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 2
Le Sezioni Riunite, al proposito, con successiva deliberazione n.21/contr/2011 (conforme a SSRR N. 8/CONTR/2011) hanno puntualizzato che "...il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute... anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico....". Viene, altresì, precisato che "... al fine di evitare i rischi, evidenziati dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, ecc.), si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto". PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA E DATO ATTO CHE le autovetture dell'ente quotidianamente vengono utilizzate per spostamenti e sopralluoghi fuori della sede comunale in relazione alle diverse esigenze dei servizi, per cui è opportuno autorizzare i dipendenti comunali a poter fare uso del mezzo proprio; RILEVATO: CHE l'uso del mezzo proprio del dipendente è spesso necessario e di indubbia utilità per cui non autorizzarne l'utilizzo potrebbe incidere sull'efficienza e sui tempi di svolgimento dei servizi; CHE inoltre qualora risultino impegnate le autovetture di proprietà comunale l'utilizzo del mezzo dei dipendenti si rende necessario per non pregiudicare altri servizi comunali in contestuale svolgimento; CHE per le motivazioni sopra indicate l'utilizzo del mezzo pubblico determinerebbe costi diretti e indiretti superiori rispetto a quelli che si sosterrebbero consentendo l'utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti; RILEVATO CHE il capoluogo ove è sede il Comune di Loreto è servito da un numero limitato di mezzi pubblici e in orari generalmente non compatibili con quelli d'ufficio e che la quantificazione delle spese effettivamente da sostenere risulta assai problematica stante che la mancanza di mezzi pubblici per determinati tragitti presupporrebbe l'utilizzo di taxi e/o altri mezzi pubblici alternativi con un inevitabile dilatarsi dei tempi di trasferta e dei costi indiretti a carico dell'ente; CONSIDERATO CHE l'uso dell'automezzo proprio per recarsi in missione costituisce una circostanza eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione e la mancanza o indisponibilità di una automobile di servizio, ovvero l'assenza o la non concreta utilizzabilità dei mezzi pubblici con riferimento alle specifiche esigenze di servizio. L'autorizzazione deve essere rilasciata preventivamente dal Dirigente/Responsabile di ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 3
Settore e impone all'ente di assicurare, per il tragitto, l'autovettura autorizzata (vedi autorevole dottrina Arturo Bianco); CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che si ritiene opportuno adottare una regolamentazione interna dell'ente che preveda "forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti" esclusivamente "per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione", sulla base del parametro degli "oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto", o che comunque l'ente avrebbe sostenuto nel caso di utilizzo del mezzo comunale, come le spese di parcheggio e il pedaggio autostradale; DATO ATTO CHE nell'ambito di questo quadro previsionale, circa la preventiva predisposizione di adeguata regolamentazione (come richiamata dalla Corte dei Conti- Sezioni Riunite con deliberazione n.21/contr/2011 in merito al rimborso spese per l'utilizzo del proprio mezzo da parte dei dipendenti, per esigenze di servizio, questa Amministrazione ritiene in sintesi adottare la seguente disciplina: 1. Il dipendente è autorizzato ad eseguire missioni e/o trasferte per conto del Comune mediante utilizzo del mezzo proprio, solo al sussistere di tutte le seguenti condizioni: a) non risulti disponibile alcuna autovettura di servizio comunale; b) l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione; c) risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione l'utilizzo dell'auto propria; 2. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per missione viene rilasciata dai Responsabili di Settore e dal Segretario comunale qualora si tratti di autorizzazione a un Responsabile di Settore; 3. Sull'autovettura del dipendente devono operare le garanzie assicurative; 4. Al dipendente che utilizzerà l'auto propria, sarà rimborsata una somma mediamente corrispondente a quella che si sosterrebbe per l'utilizzo di autovettura di proprietà dell'ente. Sulla base del calcolo dei costi chilometrici dell'aci (carburante e pneumatici mediamente per le autovetture di servizio in dotazione dell'ente) è equo prevedere 0,190 per ogni Km percorso. Resta salvo anche il rimborso delle altre spese connesse al viaggio (pedaggio autostradale, parcheggio, ecc.). Resta altresì salvo l'eventuale aggiornamento dei valori di rimborso secondo le tabelle regolarmente documentate A.C.I. RITENUTO, pertanto opportuno adottare apposito Regolamento per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali, che preveda anche gli oneri assicurativi del mezzo da porre a carico dell'ente; RITENUTO di dover estendere la copertura assicurativa anche nei casi di utilizzo del mezzo proprio da parte degli Amministratori comunali; ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 4
VISTO l'art. 48 terzo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e convenuta la competenza della Giunta Municipale; VISTO il parere favorevole del Responsabile 1 Settore (AFFARI GENERALI- ISTITUZIONALI) per la regolarità tecnica e del Responsabile 5 Settore (SERVIZIO FINANZIARIO) per la regolarità contabile espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed inseriti all'originale del presente atto; CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa in forma palese D E L I B E R A 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) DI STABILIRE che per missioni e trasferte svolte dai dipendenti comunali e dal Segretario Comunale fuori dalla sede comunale prioritariamente siano utilizzate le autovetture di servizio di proprietà dell'ente se disponibili; 3) Di APPROVARE apposita disciplina per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti e del Segretario Comunale come in sintesi di seguito specificata ed elaborata in apposito REGOLAMENTO che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 1. Il dipendente è autorizzato ad eseguire missioni e/o trasferte per conto del Comune mediante utilizzo del mezzo proprio, solo al sussistere di tutte le seguenti condizioni: a) non risulti disponibile alcuna autovettura di servizio comunale; b) l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione; c) risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione l'utilizzo dell'auto propria; 2. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per missione viene rilasciata dai Responsabili di Settore e dal Segretario comunale qualora si tratti di autorizzazione a un Responsabile di Settore; 3. Sull'autovettura del dipendente devono operare le garanzie assicurative; 4. Al dipendente che utilizzerà l'auto propria, sarà rimborsata una somma mediamente corrispondente a quella che si sosterrebbe per l'utilizzo di autovettura di proprietà dell'ente. Sulla base del calcolo dei costi chilometrici dell'aci (carburante e pneumatici mediamente per le autovetture di servizio in dotazione dell'ente) è equo prevedere 0,190 per ogni Km percorso. Resta salvo anche il rimborso delle altre spese connesse al viaggio (pedaggio autostradale, parcheggio, ecc.). Resta altresì salvo l'eventuale aggiornamento dei valori di rimborso secondo le tabelle regolarmente documentate A.C.I. ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 5
Infine stante l'urgenza LA GIUNTA MUNICIPALE CON VOTAZIONE espressa nei modi e forme di legge D E L I B E R A DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4 comma del TUEL 267/2000 ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 6
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E/O TRASFERTE AUTORIZZATE ARTICOLO 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO) - A decorrere dalla data del 31.05.2010 e con riferimento al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs 165/2001 e quindi anche per i dipendenti degli enti locali, nello specifico per il Comune di LORETO, trova applicazione l'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha disapplicato le disposizioni in materia di indennità chilometrica prevista dagli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, ed ha, altresì, previsto la cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nei contratti collettivi. Da tale data, al fine di dare applicazione all'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 nel Comune di Loreto è consentito da parte dei dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, per missioni e trasferte autorizzate, alle condizioni ed al ricorrere dei presupposti indicati negli articoli seguenti. ARTICOLO 2 (SVOLGIMENTO MISSIONI E/O TRASFERTE) Qualora il dipendente, per ragioni attinenti il proprio servizio, debba recarsi fuori dalla sede comunale per missioni e/o trasferte deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Settore da cui dipende. In tale circostanza, dovrà essere prioritariamente autorizzato secondo l'ordine seguente: 1. all'uso del mezzo di trasporto di proprietà comunale, se disponibile; 2. all'uso del mezzo di trasporto pubblico, in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto di proprietà comunale. ARTICOLO 3 (UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO) I dipendenti comunali, preventivamente autorizzati a norma del precedente articolo 2, POSSONO FARE RICORSO ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: a. quando non risultino disponibili mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento della missione o della trasferta; b. quando l'uso del mezzo proprio risulti per l'ente più conveniente del mezzo pubblico in termini economici ed organizzativi, evitando, inoltre, il ricorso al noleggio auto, in quanto a causa della natura delle prestazioni programmate, l'uso del mezzo pubblico è mal conciliante per una delle seguenti ragioni: - gli orari dei servizi pubblici sono incompatibili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione; - il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o, addirittura, quest'ultimo manchi del tutto; ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 7
- in occasione di trasferte particolarmente prolungate, l'utilizzo del mezzo proprio consente un più rapido rientro presso la sede di partenza comportando, con ciò, un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché, in ragione dei compiti d'ufficio assegnati, l'espletamento di un numero maggiore di interventi. E' comunque garantita la copertura assicurativa da parte dell'amministrazione. In nessun caso è possibile il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà comunale o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio. ARTICOLO 4 (AUTORIZZAZIONE) Spetta al Responsabile del Settore dove il dipendente risulta assegnato autorizzare la trasferta o la missione. La stessa autorizzazione deve essere rilasciata dal Segretario Comunale (ed, in sua assenza, dal Sindaco o da chi lo sostituisce) qualora sia richiesta da un Responsabile di Settore. Nel caso in cui viene autorizzato l'uso del mezzo proprio il soggetto che rilascia l'autorizzazione dovrà specificare la motivazione di tale scelta. ARTICOLO 5 (RIMBORSI) Al dipendente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo della missione e il relativo rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e giustificate, come in appresso specificate: a) in caso di uso del mezzo pubblico: - rimborso del biglietto di viaggio, ivi compreso il costo della prenotazione se previsto; - rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani, purché dettagliatamente ed adeguatamente motivata e documentata. b) in caso di uso del mezzo di proprietà comunale: - pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze (purché dettagliatamente ed adeguatamente motivata e documentata); - pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificato e documentato; c) in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio: - Al dipendente che utilizzerà l'auto propria, sarà rimborsata una somma mediamente corrispondente a quella che si sosterrebbe per l'utilizzo di autovettura di proprietà dell'ente. Sulla base del calcolo dei costi chilometrici dell'aci (carburante e pneumatici mediamente per le autovetture di servizio in dotazione dell'ente) è equo prevedere 0,190 per ogni Km percorso. Resta salvo anche il rimborso delle altre spese connesse al viaggio (pedaggio autostradale, parcheggio, ecc.). Resta altresì salvo l'eventuale aggiornamento dei valori di rimborso secondo le Tabelle chilometriche A.C.I. ARTICOLO 6 (GARANZIE ASSICURATIVE) ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 8
- Per il dipendente inviato in missione o per adempimenti d'ufficio al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro, che è stato autorizzato a servizi del proprio mezzo di trasporto, sono attivate le necessarie garanzie assicurative. La disciplina di cui al presente articolo è applicata anche agli Amministratori Comunali che utilizzino il proprio mezzo di trasporto per compiere missioni e comunque per adempimenti connessi alla carica. ARTICOLO 7 (DISPOSIZIONI FINALI) Sono disapplicate tutte le disposizioni interne in contrasto con il presente Regolamento e tutto il personale dipendente è tenuto ad utilizzare l'allegato modello di autorizzazione alla trasferta e/o missione. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative, le presenti norme dovranno ritenersi automaticamente adeguate. Le presenti norme sono applicabili alla disciplina delle trasferte effettuate dai Responsabili di Settore e dal Segretario Generale. ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 9
Allegato al Regolamento comunale per le trasferte e/o missioni del personale dipendente C O M U N E D I L O R E T O MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE E/O TRASFERA Il/La dipendente Cognome Nome si recherà il giorno / / dalle ore, ritorno in sede / / alle ore, località Km a/r motivazione Mezzo usato: mezzo di proprietà comunale mezzo di trasporto pubblico mezzo proprio o mezzo proprio di altro dipendente comunale per la medesima trasferta in quanto (specificare la motivazione): a) non risultano disponibili mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento della trasferta; b) l'uso del mezzo proprio risulta per l'ente più conveniente del mezzo pubblico in termini economici o organizzativi, per una o più delle seguenti ragioni: - gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta; - il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico, oppure detto mezzo pubblico manca del tutto; - (in caso di trasferte particolarmente prolungate) l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo proprio. Data firma del Titolare della missione ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 10
SI AUTORIZZANO la missione e il ristoro nei termini sotto indicati In caso di uso del mezzo pubblico: - rimborso del biglietto di viaggio, ivi compreso il costo della prenotazione se previsto; - rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani, purchè dettagliatamente ed adeguatamente motivata e documentata. In caso di uso del mezzo di proprietà comunale: - pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze (purchè dettagliatamente ed adeguatamente motivata e documentata); - pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purchè adeguatamente giustificato e documentato. In caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio: - Al dipendente che utilizzerà l'auto propria, sarà rimborsata una somma mediamente corrispondente a quella che si sosterrebbe per l'utilizzo di autovettura di proprietà dell'ente. Sulla base del calcolo dei costi chilometrici dell'aci (carburante e pneumatici mediamente per le autovetture di servizio in dotazione dell'ente) è equo prevedere 0,190 per ogni Km percorso. Resta salvo anche il rimborso delle altre spese connesse al viaggio (pedaggio autostradale, parcheggio, ecc.). Resta altresì salvo l'eventuale aggiornamento dei valori di rimborso secondo le Tabelle chilometriche A.C.I. In caso di uso del mezzo proprio di altro dipendente comunale per la medesima trasferta: - NULLA è dovuto Data firma del Responsabile di Settore (o di chi lo sostituisce) ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 11
Del che s'e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: IL PRESIDENTE PAOLO NICCOLETTI IL SEGRETARIO GENERALE PATRIZIA BILO' ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' Si attesta che copia della presente deliberazione: viene pubblicata all'albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna e per 15 giorni consecutivi. viene comunicata ai capi gruppo consiliari. diviene esecutiva dal 10^giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo soggetta a controllo. Loreto, lì IL SEGRETARIO GENERALE PATRIZIA BILO' ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE Pagina 12