Codice civile svizzero

Documenti analoghi
Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre , decreta:

Decisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero

Ordinanza sullo stato civile

Autorità parentale congiunta nuove norme in vigore dal 1 luglio 2014

Codice civile svizzero

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Diritto in vigore Avamprogetto "Mantenimento del figlio" Disegno "Autorità parentale"

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Promemoria sulla dichiarazione dell autorità parentale congiunta presso l ufficio dello stato civile in Svizzera n

Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Codice civile svizzero

Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

Codice civile svizzero

Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Codice civile svizzero

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza sull assicurazione militare

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL DIRITTO SULL AUTORITÀ PARENTALE DOMANDE

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Codice delle obbligazioni

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Decreto federale Disegno

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

SOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE

Codice penale militare e Procedura penale militare

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

INDICE. Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO

Accordo. Traduzione 1

INDICE SOMMARIO. Costituzione e disposizioni a tutela dei diritti fondamentali

INDICE. Capitolo primo

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

INDICE SISTEMATICO. Introduzione... PARTE PRIMA LA VIOLENZA IN FAMIGLIA DAL PUNTO DI VISTA SOCIOLOGICO CAPITOLO I LA FAMIGLIA

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Codice penale svizzero

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. II civ. 27 Gennaio 2012, n Famiglia Matrimonio - Separazione Casa coniugale Comodato

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Raccomandazione per l applicazione delle modifiche dell autorità parentale

SOMMARIO. CAPITOLO 1 Il matrimonio e la convivenza

INDICE-SOMMARIO. Parte Prima GENERALITÀ. Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE

Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013

Imposizione della famiglia: senza concubinato

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Codice penale svizzero e Codice penale militare

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa

Percorso di formazione per tutori volontari

Dichiarazione concernente il cognome

Legge federale sugli assegni familiari

Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n

Codice delle obbligazioni

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Legge federale sul contratto d assicurazione

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Legge federale sul foro in materia civile

L. 219/12 art. 3 comma 1, L. 219/12. D.Lvo 154/2013 art 96, comma 1, lett. c)

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

INDICE. pag. Indice delle abbreviazioni delle riviste CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

INDICE SOMMARIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

III. GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO a cura di MASSIMO DOGLIOTTI egilda FERRANDO

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

INDICE SOMMARIO. Parte Prima PROFILI CIVILI. Capitolo 1 IL VALORE ESISTENZIALE DEL DENARO IN FAMIGLIA. IL RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE

Transcript:

Codice civile svizzero (Autorità parentale) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: I Il Libro secondo del Codice civile 2 è modificato come segue: F. Figli I. Diritti e doveri dei genitori Art. 133 1 Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: 1. l autorità parentale; 2. la custodia; 3. le relazioni personali; e 4. il contributo di mantenimento. 2 Tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione una domanda congiunta dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio. 3 Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio. Art. 134 II. Modificazione delle circostanze 1 In caso di modificazione delle circostanze, le condizioni per modificare i diritti e i doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. 2 In caso di disaccordo sulla modifica del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, la decisione spetta al giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio. Negli altri casi è competente l autorità di protezione dei minori. 3 Allorché decide in merito a una modifica del contributo di mantenimento, il giudice disciplina, se del caso, anche l autorità parentale, la custodia e le relazioni personali. 1 FF 2011 8025 2 RS 210 2011-2459 8061

Art. 179, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sul mutamento delle circostanze in caso di divorzio sono applicabili per analogia. II. Figlio di genitori non coniugati Art. 270a (nuovo) 1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile o celibe del genitore cui spetta l autorità parentale. 2 In caso di autorità parentale congiunta, sono applicabili per analogia le disposizioni sul cognome del figlio di genitori coniugati. 3 Se l autorità parentale non spetta ad alcun genitore, il figlio assume il cognome da nubile della madre. 4 Le modifiche dell attribuzione dell autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sulla modifica del nome. Art. 275 cpv. 2 2 Allorché decide in merito all autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali. A. Principi Abis. Morte di un genitore Art. 296 1 L autorità parentale ha lo scopo primario di garantire il bene del figlio. 2 Finché minorenni, i figli sono soggetti all autorità parentale congiunta del padre e della madre. 3 I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Una volta raggiunta la maggiore età, ottengono l autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l autorità di protezione dei minori decide in merito all attribuzione dell autorità parentale, tenendo conto dell interesse del figlio. Art. 297 1 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l autorità parentale spetta al genitore superstite. 2 Se muore il genitore detentore esclusivo dell autorità parentale, l autorità di protezione dei minori trasferisce l autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio. 8062

Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali Aquater. Riconoscimento I. Dichiarazione comune dei genitori II. Decisione dell autorità di protezione dei minori Art. 298 1 Il giudice che decide nell ambito di una procedura di divorzio o di un altra procedura matrimoniale trasferisce l autorità parentale esclusiva a un genitore se è necessario per tutelare gli interessi del figlio. 2 Può anche limitarsi a stabilire il luogo di dimora e disciplinare l accudimento del figlio se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori. 3 Invita l autorità di protezione dei minori a nominare un tutore al figlio se né la madre né il padre risultano idonei ad assumere l autorità parentale. Art. 298a 1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio, l autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori. 2 In tale dichiarazione i genitori certificano di: 1. essere pronti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e 2. essersi accordati in merito all accudimento, alle relazioni personali e al mantenimento del figlio. 3 La dichiarazione va indirizzata all ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano in occasione del riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. 4 Finché non viene rilasciata la dichiarazione, l autorità parentale spetta esclusivamente alla madre. Art. 298b (nuovo) 1 Se un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l altro genitore può rivolgersi all autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. 2 Tale autorità dispone l autorità parentale congiunta, sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre. 3 Contemporaneamente all autorità parentale, l autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni controverse. È fatta salva l azione per la prestazione di mantenimento. 4 Se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l autorità di protezione dei minori trasferisce l autorità parentale al padre o nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio. 8063

Aquinquies. Azione di paternità Asexies. Patrigno e matrigna Asepties. Genitori affilianti Art. 298c (nuovo) Se il giudice accoglie un azione di paternità, dispone l autorità parentale congiunta, sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre. Art. 299, titolo marginale Art. 300, titolo marginale Art. 301 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis Il genitore che accudisce il figlio può prendere decisioni senza consultare l altro genitore se: 1. si tratta di affari di ordine quotidiano o urgente; 2. il dispendio richiesto per raggiungere l altro genitore risulta sproporzionato. II. Determinazione del luogo di dimora III. Educazione IV. Educazione religiosa Art. 301a (nuovo) 1 L autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. 2 Se i genitori esercitano l autorità parentale congiuntamente e un genitore intende modificare il proprio luogo di dimora o quello del figlio, è necessaria l approvazione dell altro genitore oppure una decisione del giudice o dell autorità di protezione dei minori, qualora: a. il nuovo luogo di dimora si trovi all estero; o b. il trasferimento del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull esercizio dell autorità parentale da parte dell altro genitore. Art. 302, titolo marginale Art. 303, titolo marginale Art. 309 Abrogato 8064

Art. 311 cpv. 1 n. 1 1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l autorità di protezione dei minori priva i genitori dell autorità parentale: 1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente; Titolo finale: Dell entrata in vigore e dell applicazione del Codice civile Art. 12 cpv. 4 e 5 (nuovo) 4 Se all entrata in vigore della modifica del 3 l autorità parentale è attribuita a un solo genitore, il padre o la madre o entrambi congiuntamente possono rivolgersi all autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio, chiedendo che sia disposta l autorità parentale congiunta. Tale autorità decide applicando per analogia gli articoli 298a e 298b. 5 Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell autorità parentale può rivolgersi singolarmente all autorità di protezione dei minori soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni prima dell entrata in vigore della presente modifica. II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 3 RS 210; FF 2011 8061 8065

Allegato (cifra II) Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 17 giugno 2005 4 sul Tribunale federale Art. 100 cpv. 2 lett. c 2 Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 5 sul riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 6 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. 2. Legge federale del 18 dicembre 1987 7 sul diritto internazionale privato Art. 63 cpv. 1 1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85). Art. 85 cpv. 4 4 I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte delle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o se sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell adulto. 4 RS 173.110 5 RS 0.211.230.01 6 RS 0.211.230.02 7 RS 291 8066