Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

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Traduzione 1 Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti 0.454 Conchiusa a Strasburgo il 10 marzo 1976 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 1980 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1981 (Stato 21 agosto 2008) Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando l auspicabilità di adottare disposizioni comuni per proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei sistemi moderni d allevamento intensivo, Hanno convenuto quanto segue: Titolo I Principi generali Art. 1 La presente Convenzione si applica all alimentazione, alle cure e all alloggio degli animali, in particolare nei sistemi moderni di allevamento intensivo. Nel senso della presente Convenzione, per «animali» si intendono gli animali allevati o tenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, di pellicce o ad altri fini agricoli e per «sistemi moderni d allevamento intensivo» quelli che impiegano soprattutto impianti tecnici esercìti principalmente per mezzo di dispositivi automatici. Art. 2 Ogni Parte Contraente applica i principi di protezione degli animali stabiliti nella presente Convenzione negli articoli 3 a 7. Art. 3 Ogni animale deve beneficiare di un alloggio, di un alimentazione e delle cure che tenuto conto della sua specie e del suo grado di sviluppo, d adattamento e di addomesticamento sono appropriate ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente all esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche. RU 1981 218, FF 1979 II 113 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 26 nov. 1979 (RU 1981 217). 1

0.454 Protezione della natura e del paesaggio Art. 4 1. La libertà di movimento propria dell animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche, non deve essere intralciata in modo da causargli sofferenze o danni inutili. 2. Quando un animale è continuamente o abitualmente legato, incatenato o trattenuto, deve essergli lasciato uno spazio appropriato ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente all esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche. Art. 5 L illuminazione, la temperatura, il grado di umidità, la circolazione dell aria, l aerazione dell alloggio dell animale e le altre condizioni ambiente come la concentrazione dei gas o l intensità del rumore devono tenuto conto della sua specie, del suo grado di sviluppo, d adattamento e di addomesticamento essere appropriate ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente alle esperienze acquisite e alle conoscenze scientifiche. Art. 6 Nessun animale deve essere nutrito in modo da causargli sofferenze o danni inutili e la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili. Art. 7 1. La condizione e lo stato di salute dell animale devono essere oggetto di un ispezione approfondita ad intervalli sufficienti per evitargli sofferenze inutili, ossia almeno una volta il giorno nel caso di animali custoditi in sistemi moderni di allevamento intensivo. 2. Gli impianti tecnici nei sistemi moderni di allevamento intensivo devono essere oggetto, almeno una volta il giorno, di un ispezione approfondita e qualsiasi difetto costatato deve essere eliminato nei termini più brevi. Quando un difetto non può essere eliminato immediatamente, devono essere subito prese le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali. Titolo II Disposizioni particolareggiate per l attuazione Art. 8 1. Nell anno successivo alla data d entrata in vigore della presente Convenzione è costituito un Comitato Permanente. 2. Ogni Parte Contraente ha il diritto di designare un rappresentante nel Comitato Permanente. Ogni Stato membro del Consiglio d Europa che non è Parte Contraente della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore. 2

Protezione degli animali negli allevamenti 0.454 3. Il Segretario Generale del Consiglio d Europa convoca il Comitato Permanente ogni volta che lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando la maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti o il rappresentante della Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, ne facciano richiesta. 4. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato Permanente. 5. Il Comitato Permanente decide a maggioranza dei voti emessi; tuttavia, l unanimità dei voti emessi è richiesta per: a) l adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1 dell articolo 9; b) la decisione di ammettere osservatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo; c) l adozione del rapporto di cui all articolo 13, il quale, se del caso, dà atto delle opinioni divergenti. 6. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato Permanente allestisce il proprio regolamento interno. Art. 9 1. Il Comitato Permanente è incaricato di elaborare e adottare raccomandazioni per le Parti Contraenti con disposizioni particolareggiate per l applicazione dei principi enunciati nel Titolo I della presente Convenzione; queste disposizioni devono fondarsi sulle conoscenze scientifiche concernenti le diverse specie. 2. Ai fini dell adempimento dei suoi compiti, quali quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l evoluzione della ricerca scientifica e dei nuovi metodi in materia di allevamento. 3. Eccetto che un termine più lungo sia stabilito dal Comitato Permanente, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A contare dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia attuarla sia informare il Comitato Permanente, con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d Europa, dei motivi per i quali essa ha deciso di non essere in grado o di non più essere in grado di attuarla. 4. Se due o più Parti Contraenti o la Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, hanno notificato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la loro decisione di non attuare o di non più attuare una raccomandazione, quest ultima non ha più effetto. Art. 10 Il Comitato Permanente agevola quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti quanto all applicazione della presente Convenzione. 3

0.454 Protezione della natura e del paesaggio Art. 11 Il Comitato Permanente può, su domanda di una Parte Contraente, esprimere un parere consultivo su qualsiasi questione relativa alla protezione degli animali. Art. 12 Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ogni Parte Contraente può designare uno o più organi cui questo Comitato può domandare informazioni e consigli. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d Europa il nome e l indirizzo di questi organi. Art. 13 Il Comitato Permanente sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa, allo spirare del terzo anno dopo l entrata in vigore della presente Convenzione e allo spirare di ogni successivo triennio, un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritiene necessario, proposte intese ad emendare la Convenzione. Titolo III Disposizioni finali Art. 14 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d Europa nonché a quella della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratificazione, d accettazione o d approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa. 2. La presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data del deposito del quarto strumento di ratificazione, d accettazione o di approvazione di uno Stato membro del Consiglio d Europa. 3. Essa entra in vigore riguardo a qualsiasi Parte firmataria che la ratificherà, l accetterà o l approverà dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratificazione, di accettazione o d approvazione. Art. 15 1. Dopo l entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa, di uno strumento d adesione che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito. 4

Protezione degli animali negli allevamenti 0.454 Art. 16 1. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d accettazione, d approvazione o d adesione, designare il o i territori cui s applica la presente Convenzione. 2. Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d accettazione, d approvazione o d adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l applicazione della presente Convenzione, con dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste dall articolo 17 della presente Convenzione. Art. 17 1. Ogni Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d Europa. 2. La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notificazione. Art. 18 Il Segretario Generale del Consiglio d Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Parte Contraente non membro del Consiglio: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, d accettazione, d approvazione o di adesione; c) ogni data d entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 14 e 15; d) ogni raccomandazione di cui al paragrafo 1 dell articolo 9 e la data in cui avrà effetto; e) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell articolo 9; f) ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell articolo 12; g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell articolo 16; h) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell articolo 17 e la data in cui la disdetta ha effetto. 5

0.454 Protezione della natura e del paesaggio In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 10 marzo 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d Europa ne notificherà copie certificate conformi a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti. (Seguono le firme) 6

Protezione degli animali negli allevamenti 0.454 Campo d'applicazione il 21 agosto 2008 3 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Austria 22 dicembre 1992 23 giugno 1993 Belgio 13 settembre 1979 14 marzo 1980 Bosnia e Erzegovina 29 dicembre 1994 A 30 giugno 1995 Bulgaria 20 luglio 2004 21 gennaio 2005 Ceca, Repubblica 23 settembre 1998 24 marzo 1999 Cipro 15 aprile 1977 10 settembre 1978 Comunità europea (CE/UE/CEE) 18 ottobre 1988 19 aprile 1989 Croazia 14 settembre 1994 A 15 marzo 1995 Danimarca * 28 gennaio 1980 29 luglio 1980 Finlandia * 2 dicembre 1991 3 giugno 1992 Francia 10 gennaio 1978 10 settembre 1978 Germania 9 marzo 1978 10 settembre 1978 Grecia * 12 novembre 1984 13 maggio 1985 Irlanda 7 aprile 1986 8 ottobre 1986 Islanda 19 settembre 1989 20 marzo 1990 Italia 7 febbraio 1986 8 agosto 1986 Lettonia 5 giugno 2007 6 dicembre 2007 Lituania 2 marzo 2004 3 settembre 2004 Lussemburgo 19 gennaio 1979 20 luglio 1979 Macedonia 30 marzo 1994 A 1 ottobre 1994 Malta 26 marzo 1991 27 settembre 1991 Montenegro 6 giugno 2006 S 6 giugno 2006 Norvegia 25 febbraio 1980 26 agosto 1980 Paesi Bassi * 21 aprile 1981 22 ottobre 1981 Polonia 20 febbraio 2008 21 agosto 2008 Portogallo 20 aprile 1982 21 ottobre 1982 Regno Unito * 8 gennaio 1979 9 luglio 1979 Guernesey 8 gennaio 1979 9 luglio 1979 Isola di Man 13 dicembre 2001 13 dicembre 2001 Serbia 28 febbraio 2001 A 29 agosto 2001 Slovenia 20 ottobre 1992 A 21 aprile 1993 Spagna 5 maggio 1988 6 novembre 1988 Svezia 7 dicembre 1977 10 settembre 1978 3 Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati). 7

0.454 Protezione della natura e del paesaggio Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Svizzera 24 settembre 1980 25 marzo 1981 Ungheria 30 marzo 2004 1 ottobre 2004 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d Europa: http://conventions.coe.int/treaty/fr/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. 8