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Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

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5164 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 28-3-2007 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 8 marzo 2007, n. 247 Recepimento dell Accordo Stato-Regioni Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione. Assente l Assessore alle Politiche della Salute, dr. Alberto Tedesco, sulla base dell istruttoria espletata dalla P.O. del settore ATP, Uff. 1, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue l Ass. Godelli: La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato-Regioni - Province Autonome del 05 ottobre 2006 ha sancito l Accordo Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione (G.U. - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2006 S.O. n. 270. Con l adozione della legge costituzionale n.3 del 18.10.2001, com è noto, l autonomia regionale si è notevolmente estesa sia per quanto riguarda la potestà legislativa che amministrativa. In particolare, per la tutela della salute umana, la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome, nei diversi settori, sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale. Il presente documento sugli impianti di climatizzazione, di cui al citato Accordo, introduce una serie di norme che affrontano il problema dell inquinamento dell aria negli ambienti confinati e introduce linee-guida di carattere tecnico relative agli aspetti igienico-sanitari, di manutenzione e di vigilanza degli impianti medesimi. Fin dal 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l esistenza di correlazioni tra la qualità dell aria negli edifici (Indoor Air Quality) e la salute delle persone che li occupano. Gli inquinanti che si rilevano all interno di ambienti confinati possono essere di tipo chimico(ossidi d azoto, ossidi di zolfo); di tipo fisico (fibre minerali come l amianto); di tipo microbiologico (funghi e batteri); particolato aerodisperso; prodotti da combustione. Detti inquinanti, causa di numerose affezioni e malattie quali irritazioni alle mucose, raffreddori, influenza, allergie, hanno ripercussioni notevoli sulla salute di milioni di persone anche in termini di spese mediche e di perdita di ore di lavoro. Tra gli organismi inquinanti, assai diffuso, è il batterio della legionella che, avendo il suo habitat naturale nell acqua ed avendo una rapida capacità di colonizzazione entro i sistemi idraulici (es. torri di riscaldamento o condensatori evaporativi) può essere facilmente disperso nell ambiente circostante attraverso gli aerosol i cui vapori, inalati, possono indurre nell uomo lo sviluppo della malattia con esito anche mortale. La prevenzione attraverso la pulizia e la sanificazione delle condotte aerauliche è fondamentale per evitare rischi e ripercussioni notevoli sulla salute delle persone. Peraltro, anche il D.Lgs. 626/94, per quanto attiene gli ambienti di lavoro, sottolinea che il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori dispongano di aria salubre e gli impianti vengano sottoposti a regolare pulizia e manutenzione tecnica, onde assicurare negli ambienti condizioni igieniche adeguate. Con l Accordo del 27 settembre 2001 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome sul documento concernente: Linee guida per la promozione della salute negli ambienti confinati sono state definite le iniziative di prevenzione primaria e secondaria in materia di inquinamento degli ambienti confinati e per l approfondimento delle conoscenze sulle cause d inquinamento e del relativo impatto sulla salute. Con Deliberazione di Giunta regionale n. 731 del 30.05.2006 Recepimento Accordi Stato Regioni. Adempimento intesa Stato Regioni del 23.03.2005 sono stati, fra l altro, recepiti rispettivamente, i documenti Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della Legionellosi e Linee

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 28-3-2007 5165 guida recanti indicazioni sulla Legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive termali. Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario recepire l atto di Accordo del 05.10.2006 (G.U. n. 256 del 3.11.2006 S.O. n. 207) Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione che risulta compiegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A); In attesa di una definizione più complessiva della materia da parte della Regione resta confermata la competenza del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli impianti aeraulici per la verifica del rispetto dei requisiti di cui alle Appendice A e B del citato Accordo. Per le attività di laboratorio le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono, per la diagnosi di legionellosi su campioni clinici del Laboratorio di riferimento regionale presso I Unità Operativa Complessa Igiene. Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, ovvero dei Dipartimenti provinciali dell ARPA, ricompresi in ciascun ambito provinciale, ai sensi dell art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ovvero di laboratori pubblici qualificati secondo i metodi di analisi previsti. L applicazione dei requisiti di cui alle Appendici A e B dell Accordo decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione. Da tale data il responsabile dell impianto di climatizzazione deve garantire attraverso controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali come indicati nell Accordo stesso. Con successivi provvedimenti di Giunta si provvederà alla definizione di un organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l Accordo rinvia alla competenza regionale; Per l attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali e i Commissari Straordinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse; COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico d bilancio regionale. Il Dirigente di Settore Silvia Papini L Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l adozione del conseguente atto finale di specifica e competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/97. LA GIUNTA Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell Assessore; Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della P.O. del settore ATP, Uff. 1 e del Dirigente di Settore A voti unanimi, espressi nei modi di legge DELIBERA Per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato di recepire il Documento del 05 ottobre 2006 ad oggetto: Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione (G.U. - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2006 S.O. n. 270) che risulta compiegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

5166 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del 28-3-2007 di confermare la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui alle Appendici A e B del citato Accordo 05 ottobre 2006; di stabilire che per le attività di laboratorio le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono, per la diagnosi di legionellosi su campioni clinici, del Laboratorio di riferimento regionale presso l Unità Operativa Complessa Igiene. Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, ovvero dei Dipartimenti provinciali dell ARPA, ricompresi in ciascun ambito provinciale, ai sensi dell art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ovvero di laboratori pubblici qualificati secondo i metodi di analisi previsti; di stabilire che, dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, il responsabile dell impianto di climatizzazione deve garantire attraverso i controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali come indicati nell Accordo stesso; alle Appendici A e B dell Accordo decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione; di stabilire che con successivi provvedimenti di Giunta si dovrà provvedere alla definizione di un organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l Accordo rinvia alta competenza regionale; di disporre che, per l attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali e i Commissari Straordinari devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse; di dare mandato al Settore di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati; di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) ai sensi dell art. 6 della L.R. 13/94. di disporre che l applicazione dei requisiti di cui Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

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