REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL ARTE

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Transcript:

Approvato dal Consiglio di Facoltà del 26 Febbraio 2004 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL ARTE (CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE 95/S STORIA DELL ARTE) ART. 1 DENOMINAZIONE 1. È istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell Università degli Studi di Siena il Corso di Laurea Specialistica in Storia dell Arte, appartenente alla classe delle lauree specialistiche n. 95/S Storia dell Arte. ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 1. Sono titoli di ammissione le Lauree Triennali della classe n. 13 Scienze dei beni culturali. Interamente riconoscibile per l ammissione alla Laurea Specialistica in Storia dell Arte è la Laurea in Scienze dei beni storico-artistici, musicali, cinematografici e teatrali (curriculum Storico-Artistico) rilasciata dall Università degli Studi di Siena. 2. Per i laureati di altri Corsi di Laurea il Comitato per la Didattica, esaminata la carriera universitaria, indica gli eventuali debiti formativi da recuperare per l ammissione. ART. 3 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 1. È organo della Facoltà il Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Specialistica in Storia dell arte, costituito secondo quanto previsto dall art. 1 del Regolamento Didattico di Facoltà ed avente i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo. 2. È inoltre istituito il Consiglio Didattico, presieduto dal Presidente del Comitato per la Didattica e composto dai docenti afferenti al Corso di Laurea Specialistica, nonché dai titolari di supplenza, affidamento o contratto. È convocato dal Presidente del Comi- Pag. 1

tato per la Didattica o da almeno il 30% dei docenti afferenti al Corso di Laurea Specialistica per esprimere pareri sulla riforma dei regolamenti e in generale su problematiche connesse all indirizzo complessivo del Corso di Laurea Specialistica. ART. 4 OBIETTIVI FORMATIVI 1. I laureati del Corso di Laurea Specialistica in Storia dell Arte devono aver acquisito avanzate conoscenze e competenze sia di carattere storico che metodologico nei diversi ambiti e nelle diverse aree nelle quali si articolano le arti figurative dall età medievale a quella contemporanea. 2. Oltre che essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici nell ambito della gestione dei beni artistici ed avere acquisito la padronanza di almeno una lingua dell Unione Europea (con riferimento anche ai lessici disciplinari), i laureati specialisti devono aver maturato conoscenze teoriche e applicate relativamente alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico, con approfondimento delle problematiche specifiche di un settore (Medioevo, età moderna o età contemporanea) sia dal punto di vista storico che relativamente alle particolari esigenze di gestione, tutela e conservazione. ART. 5 ATTIVITÀ FORMATIVE 1. Le attività formative del Corso di Laurea Specialistica si compongono di: corsi di insegnamento frontale, eventualmente suddivisi in moduli, attività seminariali e di esercitazione, laboratori linguistici, attività autogestite (attività proposte al Comitato per la Didattica dagli studenti, relativamente ai crediti riservati alle attività formative libere), tirocini ed esperienze di ricerca nell ambito delle singole aree disciplinari. 2. Il Corso di Laurea Specialistica prevede le seguenti attività formative: SSD CFU L-LIN/12 Lingua e traduzione: Lingua inglese 6 Pag. 2

L-LIN/04 Lingua e traduzione: Lingua francese 6 L-LIN/07 Lingua e traduzione: Lingua spagnola L-LIN/14 Lingua e traduzione: Lingua tedesca L-ANT/03 Storia romana 5 L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/04 Storia contemporanea M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle Chiese M-FIL/04 Estetica 5 M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/06 Storia della filosofia L-ART/01 Storia dell arte medievale 30 L-ART/02 Storia dell arte moderna L-ART/03 Storia dell arte contemporanea ICAR/18 Storia dell architettura L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro 10 L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche 10 L-ANT/07 Archeologia classica L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale ICAR/18 Storia dell architettura L-ART/05 Discipline dello spettacolo L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 Musicologia e storia della musica L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea Pag. 3

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche M-STO-08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO/09 Paleografia GEO/07 Petrologia e petrografia 2 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 5 IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell Unione Europea SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese Attività formative libere 6 Altre attività formative Tirocinio 5 Prova finale 30 Totale 120 3. Il Comitato per la Didattica determina annualmente l organizzazione dell offerta formativa, tenendo conto delle linee generali stabilite dal Consiglio di Facoltà per quanto riguarda il calendario dell attività didattica, i periodi e il numero delle sessioni d esame e di laurea. 4. Il Comitato per la Didattica può integrare il programma didattico annuale con l attivazione di moduli didattici integrativi, diversi per durata, metodologie e finalità dalla programmazione ordinaria, e delibera circa la quantificazione e l attribuzione dei relativi crediti. Pag. 4

ART. 6 ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO 1. Sono previste prove differenziate di verifica dell apprendimento a seconda della tipologia delle attività formative. 2. Per i corsi di insegnamento frontale i docenti responsabili dei corsi e dei moduli di insegnamento verificano la preparazione degli studenti mediante una o più prove in itinere e una prova finale, che si svolgono in forma scritta e/o orale. Dal superamento della prova finale deriva l attribuzione dei crediti. Per i moduli che prevedono meno di trenta ore di didattica frontale il Comitato per la Didattica può autorizzare la soppressione della prova in itinere. 3. Le modalità di svolgimento delle prove in itinere e delle prove finali sono comunicate agli studenti all inizio del corso. All interno dei corsi di insegnamento integrati, le prove finali dei singoli moduli possono valere come prove in itinere dell intero corso. Gli esiti delle prove in itinere potranno costituire l unico elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice. 4. Le prove finali relative alle attività di laboratorio linguistico si svolgono nella forma stabilita dai responsabili di tali attività (sentito il parere del Comitato per la Didattica) e possono risolversi in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente. 5. Per gli stages e i tirocini i crediti sono attribuiti al termine delle attività, previo esame da parte del Comitato per la Didattica di una relazione dello studente sulle attività svolte. ART. 7 PROVA FINALE 1. La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema concordato con un docente del Corso di Laurea Specialistica. 2. I candidati dovranno dimostrare approfondite conoscenze specifiche e capacità di affrontare, facendo uso delle più opportune metodologie, una ricerca scientifica nel campo della storia dell arte oppure inerente le problematiche della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico. Pag. 5

ART. 8 ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ACCESSO E ALL'ORIENTAMENTO 1. È approntato annualmente un calendario di incontri che i docenti tengono in periodo estivo per orientare i laureati che desiderano avere informazioni sul Corso di Laurea Specialistica. ART. 9 TUTORATO 1. Il Comitato per la Didattica predispone il piano annuale di tutorato secondo quanto prescritto dal Regolamento di Ateneo sul Tutorato, prevedendo attività specifiche per gli studenti in ritardo negli studi e per la preparazione della prova finale. ART. 10 PIANI DI STUDIO 1. I piani di studio degli studenti vengono approvati dal Comitato per la Didattica. 2. I piani di studio debbono essere presentati entro il 31 ottobre e approvati dal Comitato per la Didattica entro il 31 gennaio. 3. Sono consentite modifiche al piano di studio soltanto entro il 31 marzo per seri e comprovati motivi. Per gli studenti che si trovano all estero per scambi Erasmus/Socrates tale periodo è prolungato fino al 31 maggio. ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STUDENTI GIÀ ISCRITTI CHE OPTINO PER I NUOVI CORSI DI LAUREA 1. Il Comitato per la Didattica valuta gli esami di profitto sostenuti nei Corsi di Laurea del vecchio ordinamento e provvede al riconoscimento delle attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea Specialistica, attribuendo i relativi crediti. Pag. 6

ART. 12 TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI LAUREA 1. Nel caso di trasferimenti da altri Corsi di Laurea Specialistica, il riconoscimento dei crediti acquisiti compete al Comitato per la Didattica, che valuta l effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall ordinamento e indica a quale anno di corso lo studenti può iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l Università degli Studi di Siena almeno 45 crediti su 300 (art. 11, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo). ART. 13 VERIFICA DEI CREDITI ACQUISITI 1. Lo studente che non abbia conseguito almeno 210 crediti al primo anno e 250 crediti su 300 al secondo anno del Corso di Laurea si iscrive come ripetente all anno di corso corrispondente (art. 11, comma 4, del Regolamento didattico di Ateneo). 2. Gli studenti che svolgono attività lavorative, limitatamente agli anni in cui autocertificano la loro condizione di studente-lavoratore, sono tenuti a conseguire i crediti di cui al comma precedente in un numero doppio di anni. 3. Lo studente deve conseguire nel periodo della durata normale del Corso di Laurea non meno di 180 crediti su 300 (art. 11, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo). Nel caso che non raggiunga tale obiettivo è sospeso dalla posizione di studente. È sospeso altresì lo studente fuori corso che non consegua crediti in ciascun anno accademico. 4. La durata del corso di studio dello studente lavoratore è quella prevista dall art. 21 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo. ART. 14 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA 1- Attività formative svolte dallo studente all'estero nell'ambito di programmi di Cooperazione internazionale ed europea (Socrates/Erasmus, etc.), saranno riconosciute, in termini di CFU, dal Comitato per la Didattica, se preventivamente concordate con il medesimo e debitamente documentate. ART. 15 NORME DI RIFERIMENTO Pag. 7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme fissate dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Facoltà. Pag. 8