Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Documenti analoghi
Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sulla ricerca

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Ordinanza sull allevamento di animali

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale sulle foreste

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Diritto vigente. Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) 1)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale sul trasporto di viaggiatori

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

#ST# Legge federale sull'aiuto alle università

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Decreto federale Disegno

(Sviluppo dell acquis di Schengen)

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Legge sul mercato dell energia elettrica

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sulle epizoozie

Luogo e data... Firma... Campo d applicazione La presenta richiesta è valida per le località nel cantone...

Codice civile svizzero Avamprogetto (gennaio 2009)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Transcript:

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente LPAmb) Modifica del Avamprogetto L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta I Le legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell ambiente 2 è modificata come segue: Art. 10e cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3 1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente nonché sullo stato del carico inquinante e dell'uso efficiente delle risorse, in particolare: 3 I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione in merito a comportamenti rispettosi dell'ambiente e improntati all uso efficiente delle risorse e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante. Titolo prima dell'art. 10h Capitolo 5 (nuovo): Uso efficiente delle risorse naturali Art. 10h (nuovo) 1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni perseguono l'obiettivo di un'economia improntata in modo durevole all uso efficiente delle risorse, al fine di ridurre in misura determinante il carico inquinante, tenendo altresì conto del carico inquinante concausato all'estero. 2 Per migliorare l uso efficiente delle risorse la Confederazione gestisce una piattaforma sull economia verde. A tale scopo collabora a livello nazionale e internazionale con organizzazioni economiche, scientifiche e sociali. 1 FF 2 RS 814.01 1

3 Il Consiglio federale fa periodicamente rapporto alle Camere federali sull'evoluzione dell'uso efficiente delle risorse e sull'ulteriore necessità di agire, ivi comprese proposte concernenti obiettivi quantitativi per le risorse. Art. 30b cpv. 2 bis (nuovo) 2bis Per gli imballaggi che devono essere riciclati secondo l'articolo 30d capoverso 3, il Consiglio federale prescrive l'obbligo di ripresa, se ciò è necessario per garantirne il riciclaggio. Art. 30d Riciclaggio 1 I rifiuti devono essere riciclati dal punto di vista dei materiali ed energetico, se ciò è possibile secondo lo stato della tecnica e sopportabile dal punto di vista economico: 2 In particolare devono essere riciclati dal punto di vista dei materiali: a. metalli riciclabili da residui del trattamento dell'aria, dell'acqua e dei rifiuti; b. parti rilevanti riciclabili da materiali di scavo non inquinati destinati al deposito definitivo; c. fosforo da fanghi di depurazione e farine animali e ossee; il Consiglio federale stabilisce periodi di transizione. 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul riciclaggio di altri rifiuti, se ciò è reso necessario dalla quantità di rifiuti prodotti o dal punto di vista ecologico. Nell'emanare tali prescrizioni tiene conto dell'uso efficiente delle materie prime e dell efficienza energetica. 4 Può limitare l'utilizzo di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò serve a promuovere lo smercio di corrispondenti prodotti provenienti dal riciclaggio dei rifiuti, presenta vantaggi ecologici ed è sopportabile sotto il profilo economico. Art. 30e cpv. 2 Abrogato Art. 30g Rubrica Traffico di altri rifiuti Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti 1 Chiunque intende istituire o gestire una discarica deve essere in possesso di un'autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell'autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare. L'autorità può fissare una scadenza per l esercizio della discarica. 2

2 Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione altri impianti per lo smaltimento dei rifiuti, se ciò è necessario a causa delle dimensioni degli impianti e delle proprietà o della composizione dei rifiuti in essi trattati. 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti di smaltimento dei rifiuti, in particolare sullo stato della tecnica, sulla prova della necessità e sulla durata dell'autorizzazione. Nei limiti del possibile tiene conto dell'uso efficiente delle materie prime e dell efficienza energetica. Art. 32a bis cpv. 1 seconda frase 1... I proventi della tassa di smaltimento anticipata, comprensivi degli interessi e al netto delle spese di esecuzione, sono utilizzati per finanziare lo smaltimento dei rifiuti da parte di privati o enti di diritto pubblico. Titolo prima dell'art. 35d (nuovo) Capitolo 7: Riduzione del carico inquinante causato da materie prime e prodotti Art. 35d (nuovo) Informazione sui prodotti 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: a. i fabbricanti, gli importatori e i commercianti di prodotti la cui fabbricazione, utilizzo o smaltimento inquina in misura rilevante l'ambiente devono informare gli acquirenti sugli effetti di questi prodotti sull'ambiente; b. i fabbricanti, gli importatori e i commercianti che informano sugli effetti ambientali di prodotti senza che sussista un obbligo secondo la lettera a devono rispettare i requisiti previsti dal Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale stabilisce: a. i metodi per la valutazione degli effetti dei prodotti sull'ambiente, tenendo conto dell intero ciclo di vita dei prodotti e dei loro aspetti ambientali rilevanti come pure di standard riconosciuti a livello internazionale; b. la modalità in cui deve avvenire l'informazione. Art. 35e (nuovo) Rapporto su materie prime e prodotti 1 Il Consiglio federale può obbligare categorie di fabbricanti e commercianti a valutare gli effetti sull'ambiente di materie prime e prodotti con un carico inquinante rilevante e a fare rapporto alla Confederazione. 2 Il Consiglio federale: a. definisce le categorie di fabbricanti e commercianti che hanno l'obbligo di fare rapporto; b. definisce le materie prime e i prodotti per i quali deve essere fatto rapporto; 3

c. stabilisce i metodi per la valutazione degli effetti delle materie prime e dei prodotti sull'ambiente, tenendo conto del loro intero ciclo di vita e dei loro aspetti ambientali rilevanti come pure di standard riconosciuti a livello internazionale; d. stabilisce la forma e il contenuto del rapporto; e. disciplina la pubblicazione dei risultati del rapporto. Art. 35f (nuovo) Messa in commercio di materie prime e prodotti 1 Il Consiglio federale può stabilire requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti tenendo conto di standard riconosciuti a livello internazionale, se: a. le materie prime e i prodotti non sono stati o potrebbero non essere stati coltivati, raccolti, fabbricati o commercializzati conformemente alle disposizioni ambientali e ad altre disposizioni vigenti nel Paese d'origine; oppure b. la coltivazione, la raccolta o la fabbricazione delle materie prime e dei prodotti inquina l'ambiente in misura rilevante. 2 Il Consiglio federale può vietare la messa in commercio di tali materie prime e prodotti. Art. 35g (nuovo) Obbligo di diligenza 1 Chiunque mette in commercio materie prime e prodotti deve applicare la diligenza dettata dalle circostanze e garantire che le merci rispettano le prescrizioni secondo l'articolo 35f. 2 Il Consiglio federale può in particolare: a. disciplinare in dettaglio il genere e l'entità delle misure da adottare nell'ambito dell'obbligo di diligenza; b. sottoporre a un obbligo di notifica l'importazione di determinati materie prime e prodotti e; c. stabilire di quali informazioni sui prodotti e sulle materie deve disporre chi li mette in commercio; d. prevedere la rispedizione e il sequestro di materie prime e prodotti. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di diligenza se il rispetto delle disposizioni di cui all articolo 35f è garantito in altro modo. Art. 35h (nuovo) Tracciabilità Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35f, il Consiglio federale può prescrivere ai fabbricanti, agli importatori e ai commercianti l adozione di misure idonee per la tracciabilità di materie prime e prodotti. 4

Art. 41 cpv. 1 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a 29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a bis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1 4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a 35c (tasse d'incentivazione), 35e 35h (rapporto su materie prime e prodotti, messa in commercio di materie prime e prodotti,, obbligo di diligenza e tracciabilità), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali. Art. 41a, cpv. 2 e 3 2 Possono: a. promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi quantitativi e scadenze; b. concordare obiettivi quantitativi e scadenze direttamente con le aziende e le organizzazioni economiche. 3 Prima di emanare prescrizioni d esecuzione, esaminano le misure prese su base volontaria dall'economia. Per quanto possibile e necessario, nel diritto d esecuzione riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali e accordi stipulati con organizzazioni economiche. Art. 49 cpv. 1 1 La Confederazione promuove in collaborazione con i Cantoni la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di svolgere i compiti previsti dalla presente legge. Art. 49a (nuovo) Informazione e consulenza Nell'ambito dei suoi compiti, la Confederazione può sostenere progetti d'informazione e consulenza volti a promuovere l'uso efficiente delle risorse. Art. 53 cpv. 1 lett. a bis (nuovo) 1 La Confederazione può concedere contributi: a bis a istituzioni internazionali che elaborano basi scientifiche per un miglioramento dell'uso efficiente delle risorse; Art. 61 cpv. 1 lett. m bis (nuovo) 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: 5

m bis viola le prescrizioni in materia di riduzione del carico inquinante causato da materie prime e prodotti (articoli 35d 35h); II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Deve essere pubblicata nel Foglio federale non appena sarà stata ritirata o respinta l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde) 3». 3 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. 3 FF 2011 2149 6

7