Titolo. Verifica di validità e congruità delle offerte. Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 rev2 PB-GAS. Pagina 1 di 5

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Pagina 1 di 5 Disposizione tecnica di funzionamento (ai sensi dell articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas, approvato dall Autorità per l energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii.) Titolo Verifica di validità e congruità delle offerte Riferimenti normativi Articolo 21, Articolo 31, comma 31.3, Articolo 33, commi 33.1 33.2 e 33.3, Articolo 38, comma 38.3, Articolo 40, comma 40.2, e Articolo 41, commi 41.1 e 41.2, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas Entrata in vigore il 3 febbraio 2014

Pagina 2 di 5 1. Premessa L articolo 21 del Regolamento prevede che, quotidianamente, per ciascun utente del bilanciamento, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, almeno i dati anagrafici, il codice PSV, il codice di identificazione dei punti di offerta relativamente ai quali l utente ha titolo a riferire offerte, il controvalore dell esposizione massima, nonché gli eventuali ulteriori dati ed informazioni di cui all articolo 33 (comma 21.1) e che tali informazioni producono effetti entro i termini indicati nelle DTF (comma 21.3). L articolo 21 del Regolamento prevede che, quotidianamente, per ciascun operatore utente abilitato, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, almeno i dati anagrafici, il codice PSV, il codice di identificazione dell impresa di stoccaggio, i limiti minimi e massimi, il controvalore massimo degli acquisti (comma 21.2) e che tali informazioni producono effetti entro i termini indicati nelle DTF (comma 21.3). L Articolo 31, comma 31.3, e l Articolo 38, comma 38.3, del Regolamento dispongono che il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF. L articolo 33, comma 33.1, lettera a), del Regolamento dispone che il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, per ciascun utente del bilanciamento, il controvalore dell esposizione massima che l utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa per la verifica di congruità delle offerte di vendita presentate nel comparto G-1 della PB- GAS. L articolo 33, comma 33.2, del Regolamento dispone che, secondo le modalità stabilite nelle DTF, l offerta di vendita presentata nel comparto G-1 della PB-GAS risulta interamente, ovvero parzialmente, garantita, per un quantità non superiore alla quantità massima, determinata dal rapporto tra il controvalore dell esposizione massima che l utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, aventi maggiore priorità e già verificate congrue. L articolo 33, commi 33.1, lettera b) e 33.3, del Regolamento dispongono che il GME effettuerà la verifica di congruità delle offerte di acquisto presentate nel comparto G-1 della PB-GAS esclusivamente qualora Snam Rete Gas trasmetta al GME i dati e le informazioni funzionali per lo svolgimento di tali verifiche. Pertanto, le modalità di svolgimento delle predette verifiche saranno

Pagina 3 di 5 disciplinate dal GME nella presente DTF solo allorquando Snam Rete Gas individuerà i dati e le informazioni di cui all articolo 33, comma 33.1, lettera b) del Regolamento. L articolo 40, comma 40.2, del Regolamento prevede che qualora Snam Rete Gas non fornisca i limiti massimi e minimi complessivi giornalieri di gas che ciascun operatore utente abilitato è tenuto ad offrire sul comparto G+1 della PB-GAS entro i termini ivi stabiliti, il GME posticipa la chiusura della seduta del comparto G+1 della PB-GAS, dandone comunicazione agli operatori, per un periodo massimo definito nelle DTF. L articolo 41, comma 41.1, del Regolamento dispone che ai fini della verifica di congruità delle offerte presentate sul comparto G+1 della PB-GAS, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, per ciascun operatore utente abilitato, il controvalore massimo degli acquisti dallo stesso effettuabili sul medesimo comparto della PB-GAS determinato da Snam Rete Gas stessa ai sensi della Del. ARG/gas 45/11. L articolo 41, comma 41.2, del Regolamento dispone che, secondo le modalità stabilite nelle DTF, l offerta di acquisto presentata sul comparto G+1 della PB-GAS risulta interamente, ovvero parzialmente, garantita, per un importo non superiore al controvalore massimo degli acquisti effettuabili dall operatore sul comparto G+1 della PB-GAS, ridotto del controvalore delle offerte in acquisto, aventi maggiore priorità e già verificate congrue. 2. Tempistica dei dati e delle informazioni relativi agli operatori della PB-GAS Le informazioni relative ai requisiti di abilitazione di ciascun operatore della PB-GAS, di cui all Articolo 21, commi 21.1 e 21.2, del Regolamento sono trasmesse da Snam Rete Gas al GME quotidianamente e producono effetti per la sessione che si svolge dopo la ricezione da parte del GME di dette informazioni. Le informazioni relative all eventuale limite di utilizzo associato a ciascuna zona sono pubblicate sul sito istituzionale del GME e sul SIMGAS. Le informazioni relative alle funzioni di costo sono pubblicate sul SIMGAS. 3. Controllo di validità Il GME effettua la verifica di validità delle offerte entro 10 minuti dalla ricezione delle stesse ed entro lo stesso termine comunica l esito della verifica all operatore titolare dell offerta.

Pagina 4 di 5 4. Limiti di vendita Il GME, entro il termine della seduta del comparto G-1 della PB-GAS, acquisisce da Snam Rete Gas il controvalore dell esposizione massima che l utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa. Sulla base di questi dati il GME determina la quantità massima che può essere offerta in vendita (Limite di Vendita) da ciascun utente del bilanciamento, effettuando il rapporto tra i due suddetti valori. In assenza di tale comunicazione, ai fini delle verifiche di congruità, il GME considera quale Limite di Vendita il limite determinato sulla base delle ultime informazioni ricevute da SRG, ridotto delle quantità relative alle offerte accettate di vendita nelle sessioni successive alla ricezione di tali informazioni, o, in mancanza di questo, considera un limite di vendita pari a zero. Il GME, partendo dall offerta di vendita avente maggiore priorità, verifica, per ogni operatore, che la quantità di ciascuna offerta sia minore o uguale al Limite di Vendita, ridotto delle quantità delle altre offerte di vendita, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo del Limite di Vendita, ovvero considera tale offerta non congrua qualora il Limite di Vendita sia pari a zero. 5. Limiti massimi e minimi di gas Il GME, ai sensi dell Articolo 40.1 del Regolamento, entro il termine di chiusura di ciascuna seduta del comparto G+1 della PB GAS riceve da Snam Rete Gas i limiti minimi e massimi per ciascun operatore. Qualora Snam Rete Gas non fornisca i limiti massimi e minimi complessivi giornalieri di gas che ciascun operatore è tenuto ad offrire sul comparto G+1 della PB-GAS, il GME posticipa la chiusura della seduta del comparto G+1 della PB-GAS, dandone comunicazione agli operatori. Qualora, entro il nuovo termine, il GME non acquisisca da Snam Rete Gas i limiti minimi e massimi, il GME, ai sensi dell Articolo 40.2 del Regolamento, ne dà comunicazione agli operatori ed esegue la sessione del comparto G+1 della PB-GAS con i valori acquisiti più di recente, ovvero, in mancanza di questi ultimi, considerando valori minimi e massimi pari a zero.

Pagina 5 di 5 6. Capienza residua delle garanzie Il GME, entro il termine della seduta del comparto G+1 della PB-GAS, acquisisce da Snam Rete Gas il controvalore massimo degli acquisti effettuabili da ciascun operatore, rispetto al quale vengono effettuate le verifiche di congruità. In assenza di tale comunicazione, ai fini delle verifiche di congruità, il GME considera un ammontare pari all ultimo controvalore massimo degli acquisti effettuabili ricevuto da Snam Rete Gas, ridotto del controvalore delle offerte accettate nelle sessioni successive alla ricezione di tale informazione. Qualora il GME non abbia mai ricevuto da Snam Rete Gas tale informazione, considera un controvalore massimo degli acquisti effettuabili pari a zero. Il GME, partendo dall offerta di acquisto avente maggiore priorità di prezzo, verifica, per ogni operatore, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il controvalore massimo degli acquisti effettuabili comunicato da Snam Rete Gas e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza delle garanzie, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza delle garanzie sia pari a zero.