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POLITECNICO DI MILANO Statuto della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio già Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti Art. 1 Istituzione della Scuola organi direttivi E istituita presso Il politecnico di Milano la Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi del Decreto Ministeriale di riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137, S.O. Ai sensi della normativa generale concorrono alla formazione della scuola, struttura didattica di Ateneo, la Facoltà Architettura e Società ed il Dipartimento di Architettura e Pianificazione. Sono organi della scuola il Consiglio formato dai docenti titolari di un incarico di insegnamento e il direttore delle Scuola, la cui carica ha durata triennale rinnovabile, eletto dal Consiglio della Scuola. Nel manifesto degli studi viene indicata la sede della scuola. Art. 2- Obbiettivi formativi qualificanti La scuola si propone l obbiettivo di formare specialisti con uno specifico alto profilo professionale nel settore dello studio, della tutela, del restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico, inteso nel suo senso più lato. Sono compresi anche gli aspetti della catalogazione, della manutenzione, del recupero, della riabilitazione, nonché quelli relativi alle valutazioni economiche di fattibilità preliminari agli interventi, con riferimento anche ai centri storici, alle infrastrutture ed all ambiente costruito. Al termine del percorso formativo lo specializzato dovrà avere acquisito: - un approfondita padronanza degli aspetti teorico scientifici, delle metodologie e delle tecniche proprie alle discipline concernenti il patrimonio culturale architettonico e paesaggistico; - una specifica preparazione in campo storico critico, a fini di studio, catalogazione e ricerca, anche analitica, sui monumenti; - una sicura padronanza, sul piano operativo, degli aspetti concernenti la stesura, dalle fasi preliminari agli elaborati, di un progetto di conservazione, consolidamento, restauro, valorizzazione, gestione e manutenzione di un architettura o complesso architettonico, compresi gli aspetti della sicurezza, l organizzazione e conduzione del relativo cantiere, le procedure di collaudo; - un analoga padronanza delle questioni di tutela paesaggistica ed ambientale, comprese le procedure di valutazione dell impatto ambientale; - competenze nel campo della museografia e della sistemazione di siti naturalistici o caratterizzati da testimonianze architettoniche e archeologiche; - la conoscenza avanzata degli aspetti legislativi, amministrativi ed economici necessari per la gestione e la conservazione dei beni culturali architettonici e paesaggistici 1

- la capacità di utilizzare gli strumenti informatici e di comunicazione telematica negli ambiti di specifica competenza Gli specialisti dovranno essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità: - nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - nelle altre strutture pubbliche (in primo luogo Regioni, Province, Comuni) preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico; - in strutture pubbliche o private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali o di ricerca nel settore dei beni culturali; - in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio architettonico e paesaggistico; - nella gestione e manutenzione di singoli monumenti architettonici o di siti monumentali e paesaggistici; - nella gestione, conservazione, restauro, tutela, recupero, riabilitazione, e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico generalmente inteso, in Italia e all estero, anche in riferimento all attività di organismi internazionali Art. 3 Attività formative indispensabili Nel determinare il piano degli studi il Consiglio della Scuola dovrà comprendere discipline delle seguenti aree scientifiche, con un numero di crediti per ciascuna non inferiore a quanto indicato, conformemente a quanto stabilito nell allegato 2 del decreto citato in articolo 1 Ambiti Settori scientifico disciplinarì Cfu 1 Restauro 12 Icar 19 / Restauro 2 Storia 6 ICAR/18 Storia dell'architettura L-ART/01 Storia dell'arte medievale L-ART/02 Storia dell'arte moderna L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO/09 Paleografia 3 Disegno, rilievo, ambiente. 6 BIO/03 Botanica ambientale e applicata BIO/07 Ecologia GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR/06 Topografia e cartografìa ICAR/15 Architettura del paesaggio ICAR/17 Disegno 2

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica ICAR/21 Urbanistica 4 Materiali e tecnologie 6 CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali GEO/07 Petrologia e petrografia ICAR/11 Produzione edilizia ICAR/12 Tecnologia dell'architettura INF/01 Informatica ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali 5 Strutture 8 ICAR/08 Scienza delle costruzioni ICAR/09 Tecnica delle costruzioni ICAR/19 Restauro (Consolidamento degli edifici storici) 6 Economia e diritto 6 ICAR/22 Estimo IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell'unione Europea SECS-P/06 Economia applicata 7 Impianti, allestimento, museografia 6 ICAR/14 Composizione architettonica e urbana ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento ING-IND/10 Fisica tecnica industriale ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro 8 Metodologie archeologiche 4 FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) L-ANT/07 Archeologia classica L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale L-ANT/09 Topografia antica L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 54 Alla tesi finale, che consisterà in elaborato progettuale che deve raggiungere il livello esecutivo, sono assegnati 16 CFU. Saranno inoltre definite, a cura del Consiglio della Scuola, di biennio in biennio, attività didattiche per ulteriori 50 CFU. Art. 4 Organizzazione della scuola La Scuola ha durata di due anni e prevede l acquisizione di 120 CFU secondo un piano degli studi che sarà fissato di biennio in biennio dal Consiglio della Scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento e del regolamento didattico di Ateneo, della tabella dell allegato due del decreto citato all articolo 1. Potranno essere distinte discipline fondamentali ed opzionali, anche allo scopo di individuare percorsi differenziati in rapporto alla specifica formazione pregressa degli specializzandi, potranno altresì essere individuate propedeucità. All inizio di 3

ogni anno gli specializzandi dovranno concordare le scelte opzionali che concorreranno a formare il piano degli studi. Al programma didattico definito del manifesto degli studi all inizio del biennio il Consiglio della Scuola potrà aggiungere attività pratiche, di studio sul campo, esercitazioni e visite di studio, in una misura non superiore a quanto definito all inizio del biennio. La frequenza è obbligatoria. Il Consiglio della Scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attività pratiche attinenti ai temi della specializzazione, svolte in Italia o all estero in sedi universitarie o presso altre istituzioni qualificate. Il Consiglio della scuola potrà stabilire la partecipazione, guidata da docenti appositamente designati: a campagne di rilievo o a cantieri di restauro attribuiti alla Scuola o da essa gestiti attraverso convenzioni con il Ministero per i Beni Culturali o Enti locali; ad esercitazioni pratiche di rilievo; all analisi delle condizioni statiche o materiche di una fabbrica; alla progettazione di interventi di conservazione edilizia, urbanistica e di ambienti naturali antropizzati; a sopralluoghi in cantieri o laboratori; a seminari e congressi. Art. 5 - Convenzioni L Università, su proposta del Consiglio della Scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati di particolare qualificazione, con finalità di sovvenzionamento, istituzione di borse di studio o di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche, di stages, di esercitazioni. Art. 6 Ammissione alla Scuola In base alle strutture e dalle attrezzature disponibili la Scuola è in grado di accettare fino ad un massimo di 30 iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi. L ammissione avverrà secondo la graduatoria determinata dall esame di ammissione fino all esaurimento dei posti disponibili; in caso di parità di punteggio prevale il candidato di più giovane età. Art. 7 - Titoli per la partecipazione al concorso di ammissione Sono ammessi al concorso per ottenere l iscrizione alla scuola i laureati dei corsi in Architettura del vecchio ordinamento e dei nuovi corsi di laurea specialistica della classe 4/S, Architettura ed ingegneria edile, considerata classe di riferimento con riconoscimento integrale dei 300 crediti conseguiti; inoltre possono essere ammessi i candidati forniti di laurea di secondo livello nelle classi: 2 / S Archeologia ; 10 / S, Conservazione dei beni architettonici ed ambientali ; 12 / S, Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico ; 95 / S, Storia dell arte, previa valutazione da parte della Scuola dei curricula personali, per individuare eventuali debiti formativi. Art. 8 -Prove concorsuali e iter scolastico Il bando di concorso per ottenere l ammissione alla Scuola indicherà tipo e modalità di svolgimento delle prove che saranno valutate da una commissione costituta dal Direttore e da quattro membri del Consiglio della Scuola. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e 4

dal secondo anno all ammissione alla discussione della tesi di specializzazione sarà determinato da una commissione costituita da tre membri del Consiglio della Scuola che formulerà un giudizio complessivo accertata la frequenza ad almeno il 70% delle lezioni, ai seminari ed alle altre attività di cui all articolo 4 e prese in esame le relazioni individuali che saranno fornite dai titolari dei singoli insegnamenti, eventualmente integrando con l esito di un colloquio. La commissione esprimerà un voto complessivo in centesimi. Lo studente che non abbia superato positivamente l esame finale di un anno di corso può reiscriversi per una seconda volta, eventualmente con frequenza ridotta, definita dalla commissione di giudizio. Non è possibile una seconda ripetizione dell annualità Lo studente che intendesse sospendere la frequenza della scuola, superato positivamente l esame della prima annualità, mantiene per due anni il diritto alla frequenza del secondo. I vincitori di un concorso di dottorato sono sospesi dall attività della scuola e mantengono il diritto di reiscriversi. Art. 9 Rilascio del titolo Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche Alla conclusione degli studi saranno rilasciati il diploma di specialista, un certificato con l indicazione analitica del percorso di studi e delle attività formative complementari. Art. 10 Manifesto degli studi Il manifesto degli studi indicherà, per il biennio di frequenza, l elenco dei corsi attivati, le modalità di svolgimento del concorso di ammissione e delle verifiche annuali, i requisito minimi di frequenza, modalità della discussione della tesi finale e limiti temporali tra la conclusione positiva dei corsi ed il superamento dell esame finale, formazione del giudizio finale e sua traduzione in voto, possibilità di proroghe per giustificati e rilevanti motivi, modalità di riammissione degli iscritti ad una scuola di dottorato Art. 11 (Norma transitoria ) Corsi di studio attivati con D.P.R. 162/1982 Il Politecnico di Milano assicura la conclusione dei cosi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli specializzandi già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi specializzandi di optare per l iscrizione al corso previsto dal presente statuto. Ai fini dell opzione saranno valutate in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti. 5