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Traduzione 1 Convenzione internazionale n. 18 concernente la riparazione dei danni delle malattie professionali 0.832.21 Adottata a Ginevra il 10 giugno 1925 2 Approvata dall Assemblea federale il 9 giugno 1927 3 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 16 novembre 1927 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 novembre 1927 (Stato 31 luglio 2013) La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d amministrazione dell Ufficio internazionale del Lavoro e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione; dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla riparazione dei danni delle malattie professionali, questione compresa nel primo punto dell ordine del giorno della sessione; e dopo aver risolto che queste proposte prenderebbero la forma di Convenzione internazionale; adotta, in data d oggi, dieci giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell Organizzazione internazionale del Lavoro: Art. 1 1. Ciascun Membro dell Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un indennità fondata sui principî generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro. 4 CS 14 68; FF 1926 I 795 ediz. ted. 1926 I 851 ediz. franc. 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell edizione franc. della presente Raccolta. 2 La Conv. è stata adottata nella settima sessione della Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 4). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all emendamento della Costituzione dell Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0). 3 N. I lett. a del DF del 9 giu. 1927 (CS 14 67). 4 Vedi l art. 9 della LAINF (RS 832.20) e l O del DFI del 26 dic. 1960 (RS 832.321.11). 1

0.832.21 Assicurazione contro gli infortuni 2. I saggi delle indennità non saranno inferiori a quelli previsti dalla legislazione nazionale per i danni cagionati da infortuni del lavoro. Salva restando questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella sua legislazione nazionale le condizioni che regolano il pagamento dell indennità per le malattie di cui si tratta, e nell applicare a queste malattie la sua legislazione relativa alla riparazione dei danni degli infortuni del lavoro, di adottare le modificazioni e gli adattamenti che gli sembrassero opportuni. Art. 2 Ciascun Membro dell Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna a considerare come malattie professionali le malattie come pure le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella tabella qui sotto, quando queste malattie o intossicazioni colpiscano dei lavoratori appartenenti alle industrie o professioni che vi corrispondono nella tabella e derivino dal lavoro in una impresa soggetta alla legislazione nazionale. Tabella Elenco delle malattie e delle sostanze tossiche Intossicazione saturnina (cagionata dal piombo, dalle sue leghe o dai suoi composti), con le conseguenze dirette di questa intossicazione. Elenco delle industrie o delle professioni corrispondenti Lavorazione dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di lavorazione dello zinco. Fusione dello zinco vecchio e del piombo in pani. Fabbricazione d oggetti di piombo fuso o di leghe contenenti piombo. Industrie poligrafiche. Fabbricazione dei composti di piombo. Fabbricazione e riparazione degli accumulatori. Preparazione ed impiego degli smalti contenenti piombo. Politura per mezzo di limatura di piombo o di materie piombifere. Lavori d imbianchino e di verniciatore che richiedano la preparazione o il maneggio d intonachi, mastici o colori contenenti materie coloranti di piombo. Intossicazione mercuriale (dal mercurio, le sue amalgame e i suoi composti) con le conseguenze dirette di questa intossicazione. Lavorazione dei minerali di mercurio. Fabbricazione dei composti di mercurio. Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio. Preparazione delle materie prime per la 2

Riparazione dei danni delle malattie professionali 0.832.21 Infezione carbonchiosa. fabbricazione dei cappelli. Doratura a fuoco. Uso delle pompe a mercurio per la fabbricazione delle lampade a incandescenza. Fabbricazione delle micce al fulminato di mercurio. Operai in contatto con animali carbonchiosi. Manipolazione di carogne o di resti di animali. Caricamento, scaricamento o trasporto di merci. Art. 3 Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate. Art. 4 1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale. 2. Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all Ufficio internazionale del Lavoro. 3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all Ufficio internazionale del Lavoro. Art. 5 Non appena le ratificazioni di due Membri dell Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazione che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell Organizzazione. Art. 6 Salve restando le disposizioni dell art. 4, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione s impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1 e 2 al più tardi il 1 gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni. 3

0.832.21 Assicurazione contro gli infortuni Art. 7 Ogni Membro dell Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell art. 35 della Costituzione dell Organizzazione internazionale del Lavoro. Art. 8 Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, allo spirare d un periodo di cinque anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all Ufficio internazionale del Lavoro. Art. 9 5 Il Consiglio d amministrazione dell Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale. Art. 10 I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato. (Seguono le firme) 5 Nuovo testo giusta l art. 1 della Conv. n. 116 del 26 giu. 1961, approvata dall As. fed. il 2 ott. 1962 (RU 1962 1413 1411; FF 1962 947). 4

Riparazione dei danni delle malattie professionali 0.832.21 Campo d applicazione il 31 luglio 2013 6 Stati partecipanti Ratifica Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Algeria 19 ottobre 1962 S 19 ottobre 1962 Angola 4 giugno 1976 S 4 giugno 1976 Argentina 24 settembre 1956 24 settembre 1956 Armenia 18 maggio 2006 18 maggio 2006 Australia 22 aprile 1959 22 aprile 1959 Isola di Norfolk a 8 febbraio 1996 8 febbraio 1996 Austria 29 settembre 1928 29 settembre 1928 Bangladesh 22 giugno 1972 S 22 giugno 1972 Belgio 3 ottobre 1927 3 ottobre 1927 Benin 12 dicembre 1960 S 12 dicembre 1960 Bosnia e Erzegovina 2 giugno 1993 S 2 giugno 1993 Bulgaria 5 settembre 1929 5 settembre 1929 Burkina Faso 21 novembre 1960 S 21 novembre 1960 Burundi 11 marzo 1963 S 11 marzo 1963 Ceca, Repubblica 1 gennaio 1993 S 1 gennaio 1993 Cina Macao a b 20 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Colombia 20 giugno 1933 20 giugno 1933 Comore 23 ottobre 1978 S 23 ottobre 1978 Congo (Kinshasa) 20 settembre 1960 S 20 settembre 1960 Côte d'ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 1960 Croazia 8 ottobre 1991 S 8 ottobre 1991 Cuba 6 agosto 1928 6 agosto 1928 Danimarca 18 giugno 1934 18 giugno 1934 Isole Faeröer 18 giugno 1934 18 giugno 1934 Egitto 10 maggio 1960 10 maggio 1960 Finlandia 17 settembre 1927 17 settembre 1927 Francia 13 agosto 1931 13 agosto 1931 Guadalupa 15 marzo 1938 15 marzo 1938 Guayana francese 15 marzo 1938 15 marzo 1938 Martinica 15 marzo 1938 15 marzo 1938 Nuova Caledonia 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Polinesia francese 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Riunione 15 marzo 1938 15 marzo 1938 St. Pierre e Miquelon 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Germania 18 settembre 1928 18 settembre 1928 Giappone 8 ottobre 1928 8 ottobre 1928 Gibuti 3 agosto 1978 S 3 agosto 1978 Guinea 21 gennaio 1959 S 21 gennaio 1959 6 RU 1973 1174, 1975 2487, 1982 1823, 1986 1427, 2005 1857, 2008 4497 e 2013 2669. Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 5

0.832.21 Assicurazione contro gli infortuni Stati partecipanti Ratifica Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Guinea-Bissau 21 febbraio 1977 21 febbraio 1977 India 30 settembre 1927 30 settembre 1927 Iraq 26 novembre 1938 26 novembre 1938 Italia 22 gennaio 1934 22 gennaio 1934 Lettonia 29 novembre 1929 29 novembre 1929 Lussemburgo 16 aprile 1928 16 aprile 1928 Macedonia 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Mali 22 settembre 1960 S 22 settembre 1960 Marocco 20 settembre 1956 20 settembre 1956 Mauritania 20 giugno 1961 S 20 giugno 1961 Montenegro 3 giugno 2006 3 giugno 2006 Mozambico 6 giugno 1977 6 giugno 1977 Myanmar 30 settembre 1927 S 30 settembre 1927 Nauru 5 settembre 1968 S 5 settembre 1968 Nicaragua 12 aprile 1934 12 aprile 1934 Niger 27 febbraio 1961 S 27 febbraio 1961 Norvegia 11 giugno 1929 11 giugno 1929 Pakistan 30 settembre 1927 30 settembre 1927 Papua Nuova Guinea 1 maggio 1976 S 1 maggio 1976 Polonia 3 novembre 1937 3 novembre 1937 Portogallo 27 marzo 1929 27 marzo 1929 Rep. Centrafricana 9 giugno 1964 9 giugno 1964 Ruanda 18 settembre 1962 S 18 settembre 1962 São Tomé e Príncipe 1 giugno 1982 1 giugno 1982 Serbia 24 novembre 2000 S 1 aprile 1927 Siria 10 maggio 1960 S 10 maggio 1960 Slovacchia 1 gennaio 1993 S 1 gennaio 1993 Slovenia 29 maggio 1992 S 29 maggio 1992 Spagna 29 settembre 1932 29 settembre 1932 Sri Lanka 17 maggio 1952 17 maggio 1952 Svizzera 16 novembre 1927 16 novembre 1927 Tunisia 12 gennaio 1959 12 gennaio 1959 Zambia 22 febbraio 1965 22 febbraio 1965 a b La Conv. è applicabile all isola di Norfolk ed a Macao, ad eccezione delle modifiche del 9 ott. 1946 e del 26 giu. 1961. Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. 6