ACCORDO DI RISERVATEZZA

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ALLEGATO E 4 Flight: nuovo prodotto ATM ed innovazioni SESAR Il presente Accordo di Riservatezza ( Accordo ) è stipulato tra Enav S.p.A. (Parte Divulgante), sede commerciale in Roma, Via Salaria n.716 ("ENAV"), e la Società I.C.A. S.r.l. di seguito identificata come Fornitore/Appaltatore (Parte Ricevente), ed avrà efficacia dall ultima data di sottoscrizione indicata di seguito ( Data di Efficacia ). Al fine di proteggere le informazioni Riservate Aziendali che potrebbero essere reciprocamente comunicate tra ENAV e il Fornitore/Appaltatore, le parti concordano quanto segue. 1.1. Definizioni ACCORDO DI RISERVATEZZA Per Informazioni Riservate Aziendali si intendono tutte le informazioni 1, che non siano di pubblico dominio (scambiate dalle parti oralmente, per iscritto, in formati immagini, in formato elettronico o in qualsiasi altraa forma) a patto che tali informazioni: (i) siano indicate quali Riservate Aziendali al momento della comunicazione dalla Parte Divulgante 2, o (ii) alla luce della circostanze del caso concreto e in base a un criterio di ragionevolezza, debbano essere considerate riservate in sé dalla Parte Ricevente. Le Informazioni Riservate Aziendali comunicate alla Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti della Parte Divulgante sono disciplinati dal presente Accordo. 1 Nello specifico, tutte le informazioni tecniche, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura confidenziale e/o attinenti alla proprietà industriale, divulgate da una Parte (Parte Divulgante) all altra Parte ( Parte Ricevente ). 2 Qualora siano comunicate per iscritto, tali informazioni devono essere identificate come Riservate Aziendali ; qualora, invece, siano divulgate verbalmente, visivamente o, comunque, in qualunque altraa forma diversa da quella scritta, devono essere identificate come Riservate Aziendali al momento della loro divulgazione e confermate tali dallaa Parte Divulgante per iscritto ed entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione. Tutte le tutele e le restrizioni previste dal presente Accordo in ordine all uso ed alla divulgazione delle informazioni Riservate Aziendali si applicano anche durante il suddetto periodo di 30 (trenta) giorni. ENAV S.p.A. Società con Socio unico Via Salaria, 716 00138 Roma Tel. +39 06 81661 Cap. Soc. 1.121.744.385,00 I..V. P.IVA 02152021008 Reg. Imp. Roma C.F. e CCIAA 97016000586 REA 965162 pag 1 / 5

La parti si impegnano ad osservare reciprocità nell ambito delle informazioni oggetto del presente Accordo. 1.2. Fini/Oggetto Si conviene tra le parti che il presente Accordo di Riservatezza riguarda tutte le Informazioni Confidenziali (come sopra definite) che la Parte Divulgante metterà a disposizione della Parte Ricevente in fase di esecuzione delle prestazioni. 1.3. Protezione delle informazioni Riservate Aziendali Per tutta la durata del presente accordo, la Parte Ricevente si impegna a mantenere tali informazioni confidenziali e a non divulgarle, direttamente o indirettamente, in nessuna maniera e con alcun mezzo a terze parti senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si obbliga a proteggere le Informazioni Riservate Aziendali con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere le proprie informazioni confidenziali (Riservate Aziendali), per evitare l uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle stesse. La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate Aziendali ai propri dipendenti, agenti, appaltatori, consulenti ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria al fine dell espletamento dei Fini, fermo restando che (i) ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali Informazioni Riservate Aziendali, in seguito a quanto esposto in questo paragrafo, deve aderire alle condizioni del presente Accordo e (ii) ferma la responsabilità della Parte Ricevente nei confronti della Parte Divulgante per qualsiasi violazione di doveri di confidenzialità da parte di tali soggetti. Nessuna parte potrà effettuare alcuna comunicazione relativa al presente Accordo o a qualsiasi operazione che sia prevista tra le parti in relazione al presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto dell altra parte. 1.4. Esclusioni Il presente Accordo non si applica nel caso di Informazioni Riservate Aziendali che: (i) siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nel presente Accordo; (ii) siano in possesso della Parte Ricevente antecedentemente la comunicazione della Parte Divulgante e non siano soggette ad un dovere di confidenzialità; (iii) siano trasferite legittimamente alla Parte Ricevente senza alcun obbligo di pag 2 / 5

confidenzialità; (iv) siano divulgate a terzi senza restrizioni nei confronti di tali soggetti dalla Parte Divulgante; (v) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza alcun uso delle Informazioni Riservate Aziendali comunicate dalla Parte Divulgante; o (vi) per le quali la Parte Ricevente sia stata espressamente autorizzata dalla Parte Divulgante alla divulgazione. La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate Aziendali ricevute dalla Parte Divulgante nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell autorità giudiziaria, a patto che la Parte Ricevente: (i) notifichi prontamente per iscritto alla Parte Divulgante la necessità di tale comunicazione; e (ii) limiti il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario. 1.5. Durata A meno che una delle parti non receda come di seguito disciplinato il presente Accordo è stipulato a tempo determinato (10 anni) ed avrà effetti dalla Data di Efficacia. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dieci (10) giorni lavorativi. Le obbligazioni di confidenzialità a carico della Parte Ricevente con riguardo alle Informazioni Riservate Aziendali sopravvivranno a detto recesso. Allo scadere del periodo di validità del presente Accordo (10 anni), o di recesso dello stesso oppure su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà restituire o notificare formalmente la distruzione di tutte le Informazioni Riservate Aziendali nonché tutte le copie, note, riassunti, o riproduzioni parziali relativi alle stesse. 1.6. Diritti di Proprietà Ciascuna parte rimarrà proprietaria esclusiva delle proprie Informazioni Riservate Aziendali. E espressamente pattuito dalle Parti che il presente accordo non costituisce a favore della Parte Ricevente alcuna concessione di brevetto o di copyright, altri diritti di proprietà industriale, o qualsiasi altro diritto o licenza, fatti salvi i limitati diritti di utilizzo previsti nell articolo 1.2 (Fini) di cui sopra. 1.7. Inibitoria Le parti riconoscono che una violazione delle proprie obbligazioni riguardanti le Informazioni Riservate Aziendali da parte della Parte Ricevente potrebbe pag 3 / 5

causare un danno irreparabile alla Parte Divulgante per il quale un risarcimento per equivalente potrebbe risultare inadeguato. Pertanto, nel caso di una violazione attuale o potenziale di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, e fatto salvo ogni altro diritto di legge, la Parte Divulgante sarà legittimata ad agire in via d urgenza per l ottenimento di un ordinanza inibitoria. 1.8. Assenza di Garanzia Le Parti si danno atto con il presente Accordo che la Parte Divulgante non rilascia né concede alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione riguardo l adeguatezza, la completezza, l idoneità per un determinato scopo o la eventuale legittimità delle Informazioni Riservate Aziendali. 1.9. Interpretazioni Il presente Accordo non potrà essere interpretato in modo da creare alcun rapporto di agenzia o di natura societaria tra le parti. Il contenuto di tale accordo tratta ogni aspetto concernente la divulgazione di Informazioni Riservate Aziendali e sostituisce e annulla qualsiasi precedente accordo, scritto o orale, riguardante tali informazioni. 1.10. Divieto di cessione Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo (per mezzo di contratto, vendita di partecipazioni azionarie, fusioni o altro) o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell altra parte. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da funzionari autorizzati di entrambe le parti. 1.11. Rinuncia e/o modifica Qualsiasi rinuncia a ciascuna delle previsioni del presente accordo, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto firmato da un funzionario autorizzato della parte rinunciante. Nel caso in cui una previsione del presente Accordo fosse o divenisse, per qualsiasi ragione, illegale o invalida, questo non inciderà sulla validità delle altre previsioni contenute nel presente Accordo. pag 4 / 5

1.12. Foro Competente Il presente Accordo e quanto da esso derivante o ad esso correlato è governato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Roma. pag 5 / 5