Prot. n. 19855 COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia Ufficio Tributi INFORMATIVA TASI 2015 Aggiornata alla data del 10/06/2015 La TASI (tassa sui servizi indivisibili) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 ed è disciplinata oltre che dalla stessa Legge anche dal Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/07/2014. E dovuta per i servizi indivisibili offerti dal Comune di Mirano quali ad esempio: Viabilità-Pubblica-Illuminazione, Servizio Cimiteriale, Polizia Municipale, Assistenza-Beneficenza pubblica ecc.. CHI PAGA Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell IMU, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli che sono esclusi dalla tassazione. Se l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria (è il caso ad esempio degli immobili locati o dati in uso gratuito). L occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, pari al 10% dell ammontare complessivo della tassa. La restante parte (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. Praticamente: La TASI va pagata dal possessore dell immobile (proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie) e dal detentore che dispone dello stesso pur non essendo titolare di diritti reali (es: locatario, comodatario, occupante a qualsiasi altro titolo). L aliquota viene determinata sempre con riferimento al possessore e sarà la stessa da utilizzare per il calcolo della quota dovuta dal detentore. Quindi nell ipotesi di immobili occupati da un soggetto diverso dal titolare dei diritti reali sullo stesso, sono tenuti al pagamento del tributo entrambe i soggetti: il possessore (es. proprietario) nella misura del 90% il detentore nella misura del 10% Ad esempio, nel caso di locazione di un fabbricato, il proprietario sarà responsabile del versamento del 90% dell ammontare complessivo del tributo ed il locatario del restante 10%, ed ognuno sarà responsabile solo della propria quota. Nell ipotesi di più possessori o più detentori i medesimi sono tenuti in solido all adempimento dell obbligazione tributaria gravante su ciascuno di essi. Nel caso di un abitazione in comproprietà tra due soggetti, concessi in locazione ad altri due soggetti, il tributo sarà dovuto come segue: comproprietari, in misura del 90% in solido tra di loro; locatari, in misura del 10% in solido tra di loro Cosa significa responsabilità solidale art. 1292 del codice civile L obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all adempimento per la totalità, e l adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva). Tuttavia, sono ammessi pagamenti divisi, calcolati sulla percentuale della quota di possesso, fermo restando comunque la responsabilità solidale. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In caso di locazione finanziaria (leasing), la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree
scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. QUANTO SI PAGA Base imponibile. Per calcolare l importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l aliquota. La base imponibile è la stessa dell IMU e cioè: FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, i moltiplicatori sotto indicati: Categoria catastale dell immobile Tipologia Moltiplicatore IMU A (esclusa A10) Abitazioni 160 A10 uffici 80 B Collegi, scuole, ospedali 140 C1 Negozi e botteghe 55 C2-C6-C7 Magazzini, autorimesse, tettoie 160 C3-C4-C5 Laboratori, palestre e stabilimenti 140 termali senza fini di lucro D (ecluso D5) Opifici, alberghi, teatri ecc 65 D5 Banche e assicurazioni 80 La base imponibile è ridotta del 50%: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell inagibilità o inabitabilità si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale per l applicazione dell IMU. per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all art. 10 del D.Lgs n. 42 del 2004; la riduzione non si cumula con la riduzione prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili. La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata con la visura catastale che può essere richiesta gratuitamente presso l Agenzia del Territorio sede di Venezia. Si può conoscere la rendita anche via internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it o utilizzando l accesso dal calcolo IUC alla voce Non conosci la rendita? Scopri come ottenerla. Per la consultazione sono necessari il codice fiscale e gli estremi catastali dell immobile (foglio, mappale, sub). AREE FABBRICABILI La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 01/01/2014 come definito per l ICI dall art. 5 comma 5 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. L Amministrazione comunale può determinare, con provvedimento della Giunta Comunale, i valori medi venali in comune commercio, per zone omogenee, delle aree edificabili site nel territorio comunale, aventi valore di riferimento ai fini della determinazione della base imponibile, non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente. L ultima delibera approvata dalla Giunta è la n. 116 del 26/06/2013 (valori anno 2013, validi anche per l anno 2014 e 2015 in quanto non modificati), ed è disponibile sul sito del Comune: (www.comune.mirano.ve.it). La tabella dei valori è scaricabile dal sito del Comune (percorso: calcolo IUC/TASI/documenti scaricabili/valori aree fabbricabili). TERRENI AGRICOLI sono esclusi dalla TASI ALIQUOTE TASI DA UTILIZZARE PER L ACCONTO 2015 (ALIQUOTE 2014 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 17/07/2014) Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/05/2015 sono state approvate le aliquote previste per l anno 2015, che confermano le aliquote previste per l anno 2014, DA UTILIZZARE AI FINI DEL CALCOLO DEL SALDO 2015
fattispecie Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze) Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze Fabbricati rurali strumentali Aree fabbricabili Altri fabbricati Non sono state deliberate detrazioni per la Tasi aliquota 2,5 per mille NOVITA PER L ANNO 2015 Ai sensi dell articolo 9 bis della Legge 28/03/2014 n. 47, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l esenzione IMU, mentre per la TASI è applicata, la riduzione nella misura di 2/3. Aliquota applicabile 2,5 per mille (prevista per le abitazioni principali) Riduzione del 66,67% (nel calcolo IUC ai fini TASI spuntare la casella Riduzione di 2/3 iscritti AIRE pensionati all estero alla voce Detrazioni applicabili TASI. CALCOLO TASI E disponibile un applicativo via web sul sito internet del Comune di Mirano (www.comune.mirano.ve.it) da utilizzare per il calcolo della TASI. QUANDO SI PAGA I contribuenti devono versare la TASI, per l anno in corso, in due rate: Prima rata entro il 16 giugno 2015 (nella misura del 50% del tributo dovuto per l anno). La prima rata è da calcolarsi sulla base delle aliquote dei 12 mesi dell anno precedente (anno 2014). Seconda rata entro il 16 dicembre 2015 (nella misura del 50% del tributo dovuto per l anno) a saldo del tributo dovuto per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. DOVE E COME SI PAGA Il versamento si effettua IN AUTOLIQUIDAZIONE mediante mod F24 (in posta, in banca o in via telematica) o bollettino postale approvato con decreto del 23 maggio 2014. Per gli importi superiori a 1.000,00 e per i titolari di partita IVA (qualsiasi importo) il versamento può essere effettuato solo con modalità telematica (articolo 11 comma 2 del DL 66/2014). I codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod F24 sono: Tipologia immobile Codice tributo TASI Abitazione principale e relative pertinenze 3958 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 Aree fabbricabili 3960 Altri fabbricati 3961 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributi sono esposti nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni: nello spazio codice ente/codice comune indicare il codice catastale del Comune di Mirano F241
nello spazio Acc, barrare se il pagamento si riferisce all acconto; nello spazio Saldo, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in una unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio numero immobili, indicare il numero degli immobili; nello spazio anno di riferimento indicare l anno di imposta cui si riferisce il pagamento. RAVVEDIMENTO OPEROSO: In caso di ravvedimento operoso, conseguente al tardivo versamento della tassa, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo. Il ravvedimento può essere calcolato direttamente con il programmino disponibile sul sito web calcolo IUC. In tutti i casi, deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mirano: F241 ARROTONDAMENTO: Ai sensi dell art. 1 c. 166 L. 296/2006 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. L arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod F24. L IMPORTO MINIMO DA PAGARE per soggetto passivo è di 5 euro annui (non è dovuto l importo uguale o inferiore a 4 euro). Nel caso l importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo sopra stabilito, il dovuto sarà versato con la rata a saldo. DICHIARAZIONE I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il 30 Giugno dell anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Le dichiarazioni presentate ai fini dell applicazione dell I.C.I. e dell IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Con circolare n. 2/DF del 3/06/2015 il Ministero dell Economia e delle Finanze ha precisato che, per comunicare le variazioni ai fini TASI, dovrà esser utilizzato il medesimo modello di dichiarazione IMU approvato con decreto del MEF il 30/10/2012. ESENZIONI Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall art. 7, comma 1 lettera b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504; ai fini dell applicazione della lettera i) resta ferma l applicazione delle disposizioni di cui al art. 91- bis del D.L. 24/01/2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. Sono esenti inoltre, ai sensi dell art.9 comma 2 del Regolamento comunale di applicazione della TASI, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, o in persone giuridiche di diritto privato, e loro equiparati, unicamente per gli immobili destinati ad attività sanitarie come consentito dall art. 5, comma 4 del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni, in particolare la Legge 23/12/2014 n. 190. Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88. Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68. Per informazioni rivolgersi al Multisportello del Comune di Mirano con sede in via Bastia Fuori 54/56, con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 Mirano, 12/05/2015 Il Dirigente dell Area f.to Dr Silvano Longo
RIASSUNTO ALIQUOTE IMU E TASI ACCONTO E SALDO 2015 SCADENZE Tributo Acconto Saldo IMU 16/06/2015 16/12/2015 TASI 16/06/2015 16/12/2015 ALIQUOTE Nr. Tipologie immobili Tributo Aliquota Coefficiente 1 IACP esclusi alloggi sociali (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07) IMU 9,80 160 2 Abitazione principale cat. A01, A08, A09 e pertinenze: C02, C06, C07 IMU 5,30 160 3 Altri immobili (cat. C02, C06, C07) IMU 10,00 160 4 Abitazione e pertinenze: sfitte, in locazione, in uso gratuito, a disposizione IMU 9,80 160 5 Abitazione, non locata, posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (non pensionati estero) IMU 9,80 160 6 Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) IMU 10,00 140 7 Uffici e studi privati (cat. A10) IMU 10,00 80 8 Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) IMU 10,00 65 9 Negozi e botteghe (cat. C01) IMU 10,00 55 10 Terreni agricoli IMU 10,00 135 11 Terreni incolti IMU 10,00 135
12 Terreni agricoli con requisito previdenza agricola IMU 10,00 75 13 Aree fabbricabili IMU 10,00 1 14 Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) IMU 10,00 80 15 Abitazione principale (cat. A tranne A01, A08, A09, pertinenze: C02, C06, C07) TASI 2,50 160 16 Abitazione principale, non locata, posseduta da anziani/disabili residenti in istituti TASI 2,50 160 17 IACP-Alloggi sociali (cat. A) TASI 2,50 160 18 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (D10) 65 19 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. A, C02, C06, C07) 160 20 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. B, C03) 140 21 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. A10) 80 22 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. C01) 55 INFORMAZIONI Quota Inquilino: 10,00% DETRAZIONI Riduzione di 2/3 iscritti AIRE pensionati all'estero TASI Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU, mentre per la TASI è applicata la riduzione nella misura di due terzi. IMPORTI MINIMI IMU 5,00 TASI 5,00