REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI LAUREATI (approvato con Decreto Rettorale n.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST LAUREAM. Art. 1 Oggetto del Regolamento

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

IL RETTORE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L ATTIVAZIONE DI BORSE PER ATTIVITA DI RICERCA

POLITECNICO DI TORINO REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

IL RETTORE. il comma 3 dell'art. 4 della legge , n. 210, relativo al conferimento delle suindicate borse di studio;

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Art. 1 SELEZIONE. Art. 3 CARATTERISTICHE DELL'INCARICO

Art. 4 Attivazione delle procedure Art. 5 Procedure selettive Testo vigente dal 21 luglio 2017

la L , n.590 ed, in particolare, l art.11, relativo all istituzione di questo Ateneo statale;

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. Bando di concorso per l attribuzione di una Borsa di Studio e di Approfondimento

Articolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)

pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento alla

Rep. n. 411/2012 prot. n.18961/i/003 del GG/AA

BANDO N. 3/2016 B.E. BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL

Rep. n. 2134/2017 Prot. n del 24/02/2017

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 2, DELLA L. 240/2010

Le borse di studio e gli affidamenti a personale estraneo

Rep. n /2017 Prot. n del 10/10/2017

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER COLLABORAZIONI DI TUTORATO DA IMPIEGARE NEL DIPARTIMENTO/NELLA FACOLTÀ DI NELL A.A.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE

3.2 Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti in carta libera:

AVVISO PUBBLICO. Borsa senior (durata mesi 6 euro 5.000,00 codice S1)

BANDO DI SELEZIONE PER L ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D E L L ' I N S U B R I A DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E MORFOLOGICHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO. ART. 1 Definizione e principi generali 2. ART. 2 Procedura per l individuazione del borsista 2

Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca (D.R. n. 245 del )

n. Tipologia di attività didattica assegni ore/assegno Agraria

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Servizio supporto alla ricerca

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA, DESIGN e URBANISTICA

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

Università degli studi di Palermo

+ 0,5 * 10 FR VM

Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto. (Decreto Rettorale n.39 del 12 dicembre 2008)

Bando di selezione per titoli per il conferimento di assegni per l incentivazione delle attività di tutorato didattico a.a.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Segreteria del Dipartimento. Piano 1 Uff

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

DECRETO RETTORALE N. 9365

DECRETO RETTORALE N Modifiche al "Regolamento applicativo concernente gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" IL RETTORE

Bando di concorso per dieci Borse di Studio a favore dei laureati della Scuola di Medicina e Chirurgia dell Università di Bologna

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA. Ufficio Selezione del Personale ENTRATA IN VIGORE 1 marzo 2007

IL VICEPRESIDENTE EMANA. Il seguente bando di selezione per la copertura del tutorato di cui alle premesse per l a.a. 2016/17.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BANDO N 7/2017. Affissione 20/11/2017 Scadenza 9 dicembre 2017 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

Città di Terranova Sappo Minulio Provincia di Reggio Calabria

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

ART. 4 (Domanda di ammissione) La Borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico per titoli e riservata soltanto a studenti iscritti al 3 anno

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI 1.800,00

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA BANDO PER CONTRIBUTI DI MOBILITA PER TESI ALL ESTERO. Il Preside della Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA

ART. 3. La selezione avviene per titoli ed esami.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

I L P R E S I D E. il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;

Decreto del Direttore

IL DIRETTORE. VISTO: lo Statuto dell Università degli Studi di Roma La Sapienza, emanato con DR n del 29/10/2012;

art. 1 Destinatari e caratteristiche delle borse di studio

Università degli Studi G. d Annunzio Chieti - Pescara

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

I L R E T T O R E D E C R E TA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

ART. 3. La selezione avviene per titoli ed esami.

Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

TITOLO RICERCA STRUTTURA RESPONSABILE SCIENTIFICO. Lettere, Arti, Storia e Società

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze

Università degli Studi di Perugia

Centro di ricerca Interdipartimentale sulla Earth Critical Zone per il supporto alla gestione del paesaggio e dell agroambiente

IL RETTORE. vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l istituzione del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO IL RETTORE

sede collegata di Ascoli Piceno Scuola di Architettura e Design Eduardo Vittoria DISPOSTO N.6 DEL 28/09/2011

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

REP. N. 37/2016 PROT. N. 477 DEL 10/11/2016

PLESSO BIOMEDICO DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E DIAGNOSTICA

la richiesta del prof. Gaetano Fusco del 13 settembre 2017 per l assegnazione di una borsa di ricerca

Il RETTORE. Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job placement

Regolamento Assegni di ricerca (ai sensi dell art. 22 L. 240/2010)

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli

Università degli Studi di Ferrara

REG. LXXIX N. 994 IL RETTORE

Università degli studi di Palermo

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.1, COMMA 12, LEGGE n.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Transcript:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA Pag. 1

INDICE Pag. ARTICOLO 1 FINALITÀ... 3 ARTICOLO 2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE... 3 ARTICOLO 3 PROCEDURE SELETTIVE... 3 ARTICOLO 4 CONFERIMENTO, DURATA E IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO... 4 ARTICOLO 5 ATTIVITÀ, OBBLIGHI E DIVIETI... 4 ARTICOLO 6 NORME TRANSITORIE E FINALI... 5 Pag. 2

Articolo 1 Finalità 1. Ai sensi dell art. 4, comma 3 della legge n. 210/1998 e dell art. 18, comma 5, lettera f) della L. 240/2010, i Centri di Responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità possono conferire borse per lo svolgimento di attività di studio e approfondimento e/o di attività di ricerca in favore di coloro che abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale o un titolo di dottorato di ricerca. 2. A tal fine i Centri di cui al comma 1 si avvalgono di fondi iscritti nel proprio budget, derivanti da contratti o convenzioni con enti pubblici o privati o da contributi erogati dai medesimi enti, che prevedano espressamente stanziamenti finalizzati al conferimento delle borse di studio. Restano comunque a carico dei fondi dei suddetti Centri i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività dei titolari delle borse e degli eventuali costi assicurativi relativi all istituzione delle suddette borse. 3. Le borse di cui al comma 1 vengono conferite a seguito di procedure selettive indette con avvisi pubblici, cui possono partecipare candidati in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 e dei requisiti indicati nei medesimi avvisi. Articolo 2 Modalità di attivazione 1. L attivazione delle borse è approvata dall organo collegiale competente del Centro di Responsabilità di cui all art. 1, comma 1 con apposita delibera. 2. Con la delibera di cui al comma 1 sono indicati, per ciascuna borsa: a) la durata, in coerenza con l attività di studio e/o ricerca per la quale la borsa di studio è conferita; b) l importo; c) l argomento e il docente responsabile dell'attività di studio e/o ricerca; d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva; e) la composizione della Commissione giudicatrice. Articolo 3 Procedura selettiva 1. In attuazione della delibera di cui all art. 2, l organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità indice una procedura selettiva per titoli e/o colloquio per il conferimento di una o più delle borse di cui all art. 1 comma 1. La procedura è indetta con avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi all Albo Pretorio online di Ateneo. 2. L avviso pubblico per ciascuna borsa prevede, così come indicato nella delibera di cui all art. 2: a) la durata della borsa o delle borse; b) l importo; c) l'oggetto e il docente responsabile dell'attività di studio e/o ricerca; d) i requisiti di ammissione alla procedura; e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni di accettazione; Pag. 3

f) la data di svolgimento dell eventuale colloquio previsto nell ambito della procedura e le modalità di convocazione dei candidati per la prova suddetta. 3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto dell organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità. 4. La Commissione è composta da tre docenti di ruolo. La Commissione può essere integrata da un ulteriore componente non appartenente ai ruoli universitari. 5. Dei lavori svolti dalla Commissione vengono redatti appositi verbali, contenenti anche la graduatoria finale di merito. I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione all inizio dei lavori. Articolo 4 Conferimento, durata e importo della borsa 1. Al candidato dichiarato assegnatario viene trasmessa comunicazione scritta, a firma dell organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità, in ordine al conferimento della borsa e alla data di inizio delle relative attività. 2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l assegnatario trasmette all organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità una dichiarazione di accettazione della borsa, con l'impegno ad iniziare l'attività prevista a decorrere dalla data indicata nella comunicazione stessa. Nel caso in cui l assegnatario rinunci espressamente al conferimento della borsa o non dichiari di accettarla entro il termine previsto, si procede ove possibile allo scorrimento della graduatoria. 3. La borsa è conferita per la durata massima di un anno, rinnovabile per una sola volta. 4. L importo massimo annuo della borsa è fissato in euro 13.640.000 annui lordo percipiente, fatti salvi diversi importi stabiliti in accordo con gli enti di cui all art. 1, comma 2. Alla borsa si applicano le norme fiscali vigenti. Articolo 5 Attività, obblighi e divieti 1. L attribuzione delle borse disciplinate dal presente regolamento non determina alcun rapporto di lavoro dipendente con l'università. 2. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di studio o ricerca cui essa è finalizzata, attenendosi al programma predisposto dal responsabile di cui all art. 2, comma 2, lettera c) e sotto la sua supervisione. Al termine del periodo il suddetto responsabile presenta all organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal titolare della borsa. 3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e/o di ricerca, sono considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita. 4. In caso di interruzione dell'attività di studio e/o di ricerca svolta dall assegnatario della borsa, con provvedimento dell organo monocratico di gestione del Centro di Responsabilità, sentito il responsabile della ricerca, viene dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa e all assegnatario viene corrisposto un importo proporzionale alla durata delle attività svolte. 5. Non sono ammessi il cumulo e la contemporanea fruizione delle borse di studio di cui al presente regolamento con altre borse di studio o con assegni di ricerca o con qualsiasi altro beneficio di carattere economico a qualsiasi titolo erogato Pag. 4

dall Università degli studi Roma Tre. 6. La fruizione delle borse di durata annuale di cui al presente regolamento è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore ad euro 7.500,00. La fruizione di borse di durata inferiore ad un anno è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore ad euro 12.000,00. A tal fine ciascun aspirante all assegnazione della borsa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui all art. 2, è tenuto a presentare apposita autocertificazione. L Università si riserva l effettuazione delle verifiche, ai sensi delle norme vigenti, in merito alle suddette autocertificazioni. Articolo 6 Norme transitorie e finali 1. Tutte le procedure amministrative e contabili relative al conferimento delle borse di cui al presente regolamento sono svolte dal Centro di Responsabilità interessato. 2. I risultati della ricerca sono di esclusiva proprietà dell Università degli studi Roma Tre. 3. Le borse di cui al presente regolamento sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente sia pubblico che privato. 4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto rettorale ed è pubblicato nel sito internet dell Ateneo. Pag. 5