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CIRCOLO DELLA SCRANNA C.so Garibaldi 80/82 FORLI Codice Fiscale 80006260402 STATUTO SOCIALE TITOLO I Denominazione - sede - durata ART. 1 E costituito un sodalizio nella forma di associazione priva di personalità giuridica operante nei settori ricreativo e culturale. Il sodalizio assume la denominazione Circolo della Scranna con sede sociale nel Comune di Forlì, Corso Garibaldi 80/82. Il cambio di sede nell ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria. La durata del sodalizio è illimitata. TITOLO II Caratteristiche - Scopo - Oggetto ART.2 Il sodalizio è autonomo e amministrativamente indipendente, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti i soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci medesimi. Il sodalizio non persegue finalità di lucro e gli eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali statutariamente previsti, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del sodalizio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ART. 3 Il sodalizio, attraverso i metodi del libero associazionismo e compatibilmente con i mezzi finanziari disponibili, ha lo scopo principale di svolgere attività culturali e ricreative, a favore dei propri soci e di soggetti terzi, proponendosi come centro di vita associativa per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. A tal fine il sodalizio potrà: - organizzare intrattenimenti danzanti; - serate di musica d ascolto; - concerti di musica classica o leggera anche in collaborazione con organizzazioni esterne; - organizzare tornei di gioco/carte, ospitare nei propri locali tornei di gioco/carte di altre associazioni (burraco, bridge ecc.); - organizzare gite/soggiorni per i soci; - attivare rapporti di collaborazione con altri sodalizi aventi le stesse finalità; - ospitare nei propri locali incontri culturali, sportivi, ricreativi, convegni, meeting; - organizzare cene per i soci e loro familiari; - gestire l attività di bar e ristorante in proprio o con affidamento della gestione a terzi; - promuovere incontri e rapporti di collaborazione e convenzione con le Amministrazioni locali, Quartieri, AUSL, istituzioni e con gli enti e le associazioni del proprio territorio e non solo; - avviare indagini, convenzioni e collaborazioni socio-assistenziali ed economiche, anche in collaborazioni con altri, in primo luogo con i Comuni e le loro articolazioni ed altri Enti preposti, sollecitando interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi per i propri soci e la collettività tutta; - esercitare in via meramente marginale e occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti. Il sodalizio non ha fini politico/religiosi o razziali. 1

TITOLO III Soci ART. 4 Il numero dei soci e illimitato. Al sodalizio possono aderire tutte le persone maggiorenni di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. ART. 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del sodalizio. La validità della qualifica di socio diventa efficace, con iscrizione nel libro soci, all atto di accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio in caso di rigetto della domanda deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all assemblea dei soci. ART. 6 La qualifica di socio da diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dal sodalizio; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del sodalizio; - a godere dell elettorato attivo e passivo. ART. 7 I soci sono tenuti: - all osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, ivi comprese quelle adottate dall Assemblea generale dei Soci; - al pagamento del quota associativa annuale e, qualora deliberata dall organo direttivo, la quota di accesso; - al pagamento dell eventuale contributo straordinario, proposto dal Consiglio Direttivo per le attività dell associazione, purchè deliberato dall Assemblea Generale dei Soci. La quota associativa annuale è determinata annualmente per l anno successivo, in funzione dei programmi di attività, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. Perdita della qualifica di socio ART. 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per mancato pagamento dell eventuale contributo straordinario (di cui al precedente art. 7 del presente Statuto) o per causa di morte. ART. 9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla data di annotazione nel libro soci. L esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del sodalizio; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del sodalizio; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al sodalizio. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà 2

convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale o dell eventuale quota di accesso, nei tempi previsti, comporta l automatica decadenza da socio senza necessità di alcuna formalità. ART. 10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e dell eventuale quota di accesso. TITOLO IV Organi del sodalizio ART. 11 Sono organi dell associazione: a) l Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. e) il Collegio dei Probiviri Assemblee ART. 12 L assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del sodalizio ed è convocata in sezioni ordinarie e straordinarie. Essa è l organo sovrano del sodalizio e all attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. ART. 13 L Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del sodalizio e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell Assemblea ordinaria: a) elezione del Consiglio direttivo; b) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; c) elezione del Collegio dei Probiviri; d) determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, e deliberazioni in merito all eventuale contributo straordinario richiesto ai soci; e) approvazione del rendiconto economico-finanziario; f) approvazione dei programmi dell attività da svolgere; g) deliberazione in merito all esclusione dei soci. ART. 14 L assemblea, di norma, e considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del sodalizio nominando i liquidatori. ART. 15 La convocazione dell Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno due volte all anno, la prima entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell esercizio sociale, per l approvazione del rendiconto economico - finanziario, e la seconda preferibilmente entro l ottavo mese successivo alla chiusura 3

dell esercizio. L assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti, per scrutinio segreto. In tal caso è compito dell Assemblea nominare tre scrutatori con il compito di vigilare sulle operazioni di voto. La votazione inerente l elezione degli organi sociali deve avvenire per scrutinio segreto. L assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del sodalizio, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti a libro soci. ART. 16 L assemblea e presieduta dal Presidente dell Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall assemblea stessa. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono pubblicizzate ai soci con l esposizione per 10 giorni dopo l approvazione presso la sede sociale. Consiglio Direttivo ART. 17 Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea dei soci ed e formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente; il Segretario e il Cassiere Economo. Tali ultime due figure possono essere assunte anche da un unica persona. Inoltre se, per qualunque motivo, il cassiere economo non fosse in grado di svolgere la sua funzione, tale carica sarà assunta dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o mediante affissione nell albo sociale della sede da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo e investito dei più ampi poteri per la gestione del sodalizio. Spetta, pertanto, fra l altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione che non siano spettanti all Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e della quota di accesso; 4

g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali, sul coordinamento delle stesse e assicurarsi che tutti i servizi compresi nei programmi di attività deliberati siano resi, anche facendo ricorso a personale esterno alla struttura associativa del sodalizio. ART. 18 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo. Nell impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Presidente ART. 19 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso. Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l elezione del nuovo Presidente. Segretario e Cassiere Economo ART. 20 Il Segretario, eletto all interno del Consiglio direttivo, ha il compito di redigere i verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo, cura la tenuta del libro soci, provvedendo all aggiornamento in merito alle nuove ammissioni, ai recessi, decadenze ed esclusioni; cura la corrispondenza in entrata e uscita; conserva con cura e diligenza tutti i libri sociali. Il Cassiere economo, eletto all interno del Consiglio direttivo, provvede alla tenuta delle scritture contabili, compreso l inventario di tutti i beni mobili e immobili del sodalizio, elabora la bozza di rendiconto economico e finanziario, composto da stato patrimoniale e conto economico, da sottoporre al Consiglio Direttivo al fine della sua presentazione per l approvazione all Assemblea dei soci. Cura l esecuzione degli acquisti e delle vendite in ottemperanza alle direttive impartite dal Consiglio direttivo; effettua i prelievi di conto corrente con firma congiunta del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente. Collegio dei Revisori dei Conti Art. 21 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo, viene eletto dall Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica due anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l amministrazione dell associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive subentrano i sindaci supplenti che durano in carica siano alla scadenza di quelli rimasti in carica. 5

Collegio dei Probiviri ART. 22 Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica due anni. In caso di mancanza di uno o più componenti, questi sono sostituiti dai membri supplenti il cui mandato scade alla scadenza di quelli rimasti in carica. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di: a) sovrintendere, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, sul comportamento dei Soci nei locali del Circolo e sulla loro posizione morale, esprimendo il proprio parere non vincolante al Consiglio Direttivo medesimo; b) dirimere eventuali controversie che possano sorgere fra Socio e Socio, nonché fra qualsiasi organo dell Associazione, nella sua veste di amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 23 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all attività dell Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. TITOLO V Risorse economiche - Fondo Comune ART. 24 L associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni, mobili e immobili, acquisiti a qualsiasi titolo dal sodalizio, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il sodalizio ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 6

Esercizio Sociale ART. 25 L esercizio sociale va dal 1^ aprile al 31 marzo di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario, corredato da una relazione sulle attività, da presentare all Assemblea degli associati per l approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. L eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. TITOLO VI Scioglimento ART. 26 Lo scioglimento del sodalizio deve essere deliberato dall Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L assemblea, all atto di scioglimento, delibererà, sentito l organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell eventuale residuo attivo del sodalizio. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Norma finale ART.27 Per quanto non e espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. IL PRESENTE STATUTO E STATO APPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 16 NOVEMBRE 2007 7