Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Documenti analoghi
Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Legge federale sulla protezione degli animali

Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione degli animali

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge federale sulla protezione degli animali

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sulla protezione degli animali

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2014

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sul trasporto di viaggiatori

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2013

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

persone dalla sparizione forzata è approvata.

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Codice civile svizzero

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2009

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

del 21 giugno 1991 (Stato 1 gennaio 2017)

del 21 giugno 1991 (Stato 1 ottobre 2013)

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle foreste

Codice penale svizzero

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Legge sul censimento federale della popolazione

Regolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sugli stranieri

Tabella delle concordanze: avamprogetto LPD/ riforma del Consiglio d Europa / riforma dell Unione europea

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge sul censimento federale della popolazione

Sezione 1: Scopo e campo d applicazione

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Legge sul mercato dell energia elettrica

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sulle epizoozie

Transcript:

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel Foglio federale (FF) Legge federale sulla protezione degli animali Disegno (LPAn) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 2005 2 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 bis (nuovo) e 2 1bis Il Consiglio federale può prevedere che la Confederazione o i Cantoni riconoscano determinati corsi di formazione e perfezionamento. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese. Art. 6 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali o eseguono trattamenti curativi su di essi. Art. 7, rubrica, cpv. 1 e 4 (nuovo) Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti 1 Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione, la detenzione di determinate specie di animali e determinati trattamenti curativi su animali all obbligo di annuncio o di autorizzazione. 4 Il Consiglio federale può assoggettare all obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l immissione in commercio e l utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi 1 FF 2011. 2 RS 455 2009 2694 1

destinati all addestramento e al controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi. Art. 10 cpv. 2 secondo periodo 2 Esso può vietare l allevamento, la produzione, la detenzione, l importazione, il transito e l esportazione, nonché l immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali. Titolo prima dell art. 13 Sezione 3: Circolazione di animali e prodotti animali Art. 13 Autorizzazione e annuncio 1 Il commercio professionale di animali e l utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un autorizzazione. 2 Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all obbligo di annuncio o di autorizzazione. Art. 14, rubrica, e cpv. 2 Condizioni, restrizioni e divieti 2 L importazione, il transito, l esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati. Art. 15, rubrica Principi Art. 15a (nuovo) Trasporti internazionali di animali 1 Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un autorizzazione. 2 Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell esercizio di tale attività. Art. 20a (nuovo) Informazione del pubblico 2

1 A conclusione di un esperimento sugli animali, l Ufficio federale di veterinaria (UFV) pubblica i dati seguenti: a. il titolo e il settore specialistico dell esperimento su animali; b. lo scopo dell esperimento; c. il numero di animali impiegati per ogni specie; d. il grado di sofferenza degli animali coinvolti. 2 Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non vi si oppongano. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che sono tenute a fornire le persone responsabili di un esperimento. Sezione 6a: Sistema d informazione elettronico nell ambito della sperimentazione animale Art. 20b (nuovo) Scopo e contenuto 1 La Confederazione gestisce un sistema d informazione elettronico destinato a sostenere la Confederazione e i Cantoni nell ambito dei loro compiti legali in materia di sperimentazione animale. 2 Il sistema d informazione comprende i seguenti dati personali: a. dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali; b. dati concernenti autorizzazioni e la sorveglianza degli esperimenti su animali; c. dati concernenti autorizzazioni e la sorveglianza dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio; d. dati concernenti annunci di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche; e. dati concernenti la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento; f. dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli a- nimali; g. dati necessari per la gestione degli utenti e del sistema. Art. 20c (nuovo) Diritti di accesso 1 Nell ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati online: a. i collaboratori dell UFV che svolgono compiti di alta vigilanza; b. i collaboratori delle autorità cantonali che rilasciano le autorizzazioni, nel loro ambito di competenza; c. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza; 3

d. i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza. 2 Nell ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali che rilasciano le autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti su animali possono consultare online i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni. Art. 20d (nuovo) Tasse La Confederazione riscuote dai Cantoni tasse per l utilizzo del sistema d informazione elettronico. Il Consiglio federale ne determina l ammontare. Art. 20e (nuovo) Il Consiglio federale disciplina: Disposizioni supplementari a. la collaborazione con i Cantoni; b. il catalogo dei dati; c. le responsabilità relative al trattamento dei dati; d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi in linea; e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni che regolano la concessione dell accesso; f. l archiviazione; g. i termini di conservazione e di cancellazione dei dati. Art. 23 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 L UFV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all articolo 33 se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali. 4 Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all estero. Art. 24 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 Se sono accertate infrazioni alle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l esecuzione sporgono denuncia penale. 4 Nei casi di lieve entità le autorità competenti per l esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia. Art. 25 Ricorso delle autorità 4

1 Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall UFV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale. 2 Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all UFV. Art. 26 cpv. 1, periodo introduttivo, e cpv. 2 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 2 Se l autore ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. Art. 27 Infrazioni nel commercio di animali e prodotti animali 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, violando la Convenzione del 3 marzo 1973 3 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, fa transitare, esporta o prende in possesso animali o prodotti animali menzionati negli allegati I III. Se l autore ha agito per negligenza, è inflitta una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 2 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, nel commercio di animali e di prodotti animali viola le condizioni, le restrizioni o i divieti di cui all articolo 14. Il tentativo, la complicità e l istigazione sono punibili. Se l autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Art. 28 cpv. 1, periodo introduttivo, nonché lett. h-i (nuove), cpv. 2 e 3 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l articolo 26, chiunque, intenzionalmente: h. viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali; i. viola le prescrizioni sull utilizzazione di animali vivi per la pubblicità. 2 Il tentativo, la complicità e l istigazione sono punibili. Se l autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 3 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. Art. 31 Azione penale 1 Il perseguimento e il giudizio sui reati competono ai Cantoni. 3 RS 0.453 5

2 L UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all articolo 27 capoverso 1. Inoltre, persegue e giudica le infrazioni di cui all articolo 27 capoverso 2, commesse all atto dell importazione, del transito e dell esportazione di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un infrazione alla legge del 18 marzo 2005 4 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 5 sull IVA, l Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni. 3 Se, all atto dell importazione, del transito e dell esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d ispezione frontalieri riconosciuti, vi è simultaneamente un infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull IVA, l Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni. 4 Se un infrazione costituisce simultaneamente un infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull IVA, la legge federale del 9 ottobre 1992 6 sulle derrate alimentari, la legge federale del 1 luglio 1966 7 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 1986 8 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 1991 9 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata. Art. 32 cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2 bis (nuovo), 4 e 5 1... Può autorizzare l UFV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica. 2bis Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d esecuzione e ai risultati dei controlli e delle inchieste. 4 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell ambito dell esecuzione della presente legge. 5 Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l articolo 7 capoverso 2, la sorveglianza dell importazione, del transito e dell esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d ispezione frontalieri riconosciuti, nonché la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di piante di specie protette secondo la Convenzione del 3 marzo 1973 10 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, sono di competenza della Confederazione. Art. 32a (nuovo) Cooperazione internazionale 4 5 RS 631.0 RS 641.20 6 RS 817.0 7 8 RS 916.40 RS 922.0 9 RS 923.0 10 RS 0.453 6

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell ambito della protezione degli animali. Art. 32b (nuovo) Opposizione 1 Le decisioni dell UFV possono essere impugnate mediante opposizione. 2 L effetto sospensivo dell opposizione può essere revocato. 3 Il termine di opposizione è di 10 giorni. Art. 35 cpv. 1 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all UFV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi. Art. 35a (nuovo) Commissioni d esame 1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d esame incaricate di organizzare esami destinati alle persone che esercitano funzioni nel quadro dell esecuzione della presente legge. 2 Le commissioni d esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale. 3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni lo svolgimento di tali esami. Art. 36, primo periodo L UFV pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali e- seguiti in Svizzera.... Art. 45a (nuovo) Disposizione di coordinamento Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la legge federale del sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del della LPAn, all atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, gli articoli 27 capoverso 1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn sono modificati come segue: Art. 27 cpv. 1 Abrogato Art. 31 Azione penale 1 Il perseguimento e il giudizio sui reati competono ai Cantoni. 7

2 L UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all articolo 27 capoverso 2 commesse all atto dell importazione, del transito e dell esportazione di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un infrazione alla legge del 18 marzo 2005 11 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 12 sull IVA, l Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni. 3 Se, all atto dell importazione, del transito e dell esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d ispezione frontalieri riconosciuti, vi è simultaneamente un infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull IVA, l Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni. 4 Se un infrazione costituisce simultaneamente un infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge federale del 13 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o la legge del 12 giugno 2009 sull IVA, la legge federale del 9 ottobre 1992 14 sulle derrate alimentari, la legge federale del 1 luglio 1966 15 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 1986 16 sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 1991 17 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata. Art. 32 cpv. 5 5 Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell importazione, del transito e dell esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione. II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 11 RS 631.0 12 RS 641.20 13 14 RS 817.0 15 RS 916.40 16 RS 922.0 17 RS 923.0 8