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COMUNE DI MARSCIANO (Provincia di Perugia) D4) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con deliberazione di C.C. n. 76 del 14.7.1994 Modificato con deliberazione di C.C. n. 40 del 08.3.1995 Modificato con deliberazione di C.C. n. 123 del 21.9.1995 Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.2.1997 Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.2.1997 Modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 28.2.2000 Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 02.4.2001 Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 29.3.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 47 del 10.3.2005 Modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 26.4.2007 Modificato con deliberazione di C.C. n. 146 del 28.9.2007

INDICE ART. 1 OGGETTO pag. 3 ART. 1 bis OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE pag. 3 ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE pag. 3 ART. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE pag. 3 ART. 4[ TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO] pag. 3 ART. 4 bis OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI pag. 4 ART.5 [TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO] pag. 4 ART. 5bis OCCUPAZIONI TEMPORANEE NELL AMBITO DELLE MOSTRE-MERCATO pag. 4 ART. 5 Ter TARIFFA SERVIZI PER MERCATI, FIERE E FESTEGGIAMENTI pag. 4 ART.6 [TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE] pag. 4 ART.7 [TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI] pag. 4 ART.8 RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO pag. 5 ART.9 RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO pag. 5 ART.10 RIDUZIONE PER LE ATTIVITA EDILIZIE pag. 5 ART. 11 RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI RICORRENTI pag. 5

ART.12 RIDUZIONI PER LE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO pag. 6 ART. 13 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE pag. 6 ART. 14 ESENZIONI pag. 6 ART. 15 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI pag. 6 ART. 16 RIMBORSI pag. 6 ART. 17 TARIFFE NON REGOLAMENTATE pag. 7 ART. 17 bis RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI LOCALIZZATE NEI CENTRI STORICI pag 7 ART. 18 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI pag. 7 ART.19 AUTORIZZAZIONI ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE pag. 7 ART. 20 OCCUPAZIONI D URGENZA pag. 8 ART.21 REVOCA DELLE CONCESSIONI pag. 8 ART.22 ULTERIORI MODALITA DI VERSAMENTO pag. 8

Art. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.o.s.a.p.) nel territorio del Comune di Marsciano, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; 2. Il presente regolamento tiene conto della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e di ogni altra norma vigente applicabile al tributo 3. Ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dal decreto stesso e la relativa deliberazione di fissazione delle tariffe è adottata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. (I commi 2 e 3 sono stati inseriti con deliberazione C.C. n.47 del 10.3.2005) Art. 1 bis (inserito con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005) OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE 1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. 2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. 3. Le occupazioni di durata inferiore all anno sono temporanee. Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE Il Comune di Marsciano, tenuto conto della popolazione residente, è inserito nella classe IV, ai sensi dell art. 43 del d.lgs. 507/1993. Art. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE 1. Agli effetti dell applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie: I Categoria tutte le strade, spazi ed aree pubbliche del capoluogo ad eccezione di Schiavo e Cerro; II Categoria tutto il residuo territorio del Comune. 2. Gli spazi e le aree pubbliche comprese nella categoria I sono quelle individuate nella planimetria che costituisce l allegato al presente Regolamento. Gli spazi e le aree pubbliche comprese nella categoria II sono costituite, invece, dalla restante parte del territorio comunale. Art.4 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO [Abrogato con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005]

Art. 4 bis (Inserito con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005) OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI 1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti delle aziende di erogazione di gas, acqua, telefono ed energia elettrica la tassa è determinata ai sensi dell art. 63, comma 2, lettera f) n.1 del D.Lgs. n. 446/1997. 2. L ammontare della tassa da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinata in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria tariffaria. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura. Art. 5 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO [Abrogato con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005] Art. 5 bis (Inserito con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005) OCCUPAZIONI TEMPORANEE NELL AMBITO DELLE MOSTRE-MERCATO Sono soggette alla t.o.s.a.p. le occupazioni effettuate da espositori di hobbistica realizzati nell ambito di mostre-mercato. Art. 5 Ter (Inserito con deliberazione C.C. n. 67 del 26.4.2007) TARIFFA SERVIZI PER MERCATI, FIERE E FESTEGGIAMENTI. Ferme restando l applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché della Tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è istituita, a partire dal 01 gennaio 2007, una quota servizi, a cui sono soggetti gli operatori commerciali che partecipano: 1) al mercato settimanale del lunedì; 2) alla Fiera di San Giovanni, alla Fiera di San Biagio e al mercato straordinario dell 8 dicembre. Per il primo anno la quota viene stabilita in 60,00 annui, comprensiva di I.V.A., per i partecipanti al mercato del lunedì; ed in 30,00 a manifestazione (sempre I.V.A. compresa) per gli operatori che parteciperanno alla Fiera di San Giovanni, alla Fiera di San Biagio e al mercato straordinario dell 8 dicembre. Gli importi di cui sopra verranno deliberati ogni anno in occasione dell approvazione del bilancio di previsione senza con ciò comportare una modifica al vigente regolamento. Art. 6 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVE E CONDUTTURE [Abrogato con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005] Art. 7 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI [Abrogato con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005]

Art. 8 RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO 1. Qualora la durata dell occupazione sia superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20%. 2. Per le occupazioni temporanee poste in essere da spettacoli viaggianti e per interventi di risanamento e recupero edilizio del centro storico, come definito dal Piano Regolatore generale, la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%. 3. Se invece l occupazione temporanea è posta in essere da spettacoli viaggianti, all interno dei centri storici, come definiti dal piano regolatore generale, la tariffa di cui al comma1 è ulteriormente ridotta del 70% (comma inserito con deliberazione C.C. n.47 del 10.3.2005) Art. 9 RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo le tariffe giornaliere e/o orarie sono ridotte ad un terzo (modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005) Art. 10 RIDUZIONE PER LE ATTIVITA EDILIZIE Per le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per l esercizio dell attività edilizia le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50%. Art. 11 RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI RICORRENTI Le tariffe riferite all occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché: - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese, ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente; - il versamento della tassa dovuta per l intero periodo di occupazione sia effettuato anticipatamente o, qualora l importo complessivo della stessa sia superiore a Euro 258.23, in rate di uguale importo, senza interessi, secondo le seguenti modalità: a. per le occupazioni che interessano l intero anno solare: quattro rate aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell anno di riferimento del tributo; b. per le occupazioni iniziate nel corso dell anno ma non successivamente al 31 luglio: rateizzazioni con versamenti effettuati alle scadenze di cui al precedente punto a. che rientrano nel periodo dell occupazione. Qualora nessuna di dette scadenze sia compresa nel periodo dell occupazione, il pagamento è effettuato in un unica soluzione entro il mese di inizio dell occupazione stessa; c. per le occupazioni iniziate nel corso dell anno ma successivamente al 31 luglio: due rate aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima; - il soggetto sottoscriva il documento (quietanza) emesso dal Comune al momento del pagamento dell intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si farà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata e permane l obbligazione del versamento delle altre rate, se non ancora avvenuto, nei casi di saltuario mancato utilizzo dell area per circostanze riferibili al contribuente, ovvero qualora l occupazione, per fatto imputabile al contribuente stesso, abbia una durata inferiore a quella prevista dall atto di autorizzazione. In entrambe le situazioni è facoltà dell Amministrazione sostituire nell occupazione dell area il contribuente assente.

Art. 12 RIDUZIONI PER LE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO 1. Le tariffe per le occupazioni permanenti con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono ridotte del 30%. 2. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa secondo le modalità stabilite nell atto di affidamento. Art. 13 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE Qualora la superficie, occupata in modo temporaneo o permanente, del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo sia superiore a mille metri quadrati, l eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%. Art. 14 ESENZIONI Non si applica la tassa in oggetto per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, realizzate con passi carrabili, con tende fisse o retraibili aggettanti sul suolo pubblico e con porte apribili verso l esterno e comunque per le occupazioni da cui deriva il pagamento di un importo di ammontare pari o inferiore, nel corso dell anno di applicazione del tributo, a Euro 7.75. Non si applica, inoltre, la tassa in oggetto per le occupazioni realizzate mensilmente dagli ambulanti del mercatino dell antiquariato e del collezionismo. (Comma introdotto con deliberazione C.C. n. 9 del 29/3/2004 ed abrogato con deliberazione C.C. n. 146 del 28.9.2007) Art. 15 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI Nel caso in cui il termine per l approvazione delle tariffe è prorogato per disposizione di legge, il pagamento del tributo può essere effettuato entro il mese successivo dal termine fissato per la suddetta approvazione. Art. 16 RIMBORSI Sui rimborsi delle somme versate in eccesso si applicano gli interessi nella misura legale, con maturazione giornaliera. Art. 17 TARIFFE NON REGOLAMENTATE Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di applicazione delle tariffe, sia per occupazioni temporanee che permanenti, si applicano le misure minime fissate dal d.lgs. 507/1993.

Art. 17 bis (Inserito con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005) RIDUZIONI DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI LOCALIZZATE NEI CENTRI STORICI Le occupazioni permanenti realizzate in occasione di interventi finalizzati al recupero di immobili inagibili, inabitabili o di interesse artistico - architettonico, localizzati nei centri storici, sono ridotte di un terzo. Art. 18 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI 1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune, su richiesta dell interessato, contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta. 2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. Nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente. 3. Nell atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l utilizzazione del suolo o spazio pubblico, ivi compresa l indicazione della tariffa unitaria applicabile per l occupazione concessa. 4. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all occupazione. 5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell atto di concessione. Art. 19 AUTORIZZAZIONI ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 (inserito con deliberazione C.C. n. 47 del 10.3.2005) giorni prima dell inizio dell occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell occupazione che si intende effettuare. 2. L autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno 3 giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo. 3. L autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale. Art. 20 OCCUPAZIONI D URGENZA 1. Le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall interessato, anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione, nel caso l occupazione medesima sia effettuata per fronteggiare situazioni di emergenza che non consentono indugio.

2. Ricorrendo tale necessità, l interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell avvenuta occupazione al competente ufficio comunale e a presentare, nei due giorni seguenti, la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli. 3. Il Comune provvede ad accertare l esistenza delle condizioni di urgenza ed all eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria. 4. In ogni caso, a prescindere dal provvedimento di cui al precedente comma, resta fermo l obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione. Art. 21 REVOCA DELLE CONCESSIONI 1. L autorizzazione può essere revocata per gravi e reiterate inadempienze del soggetto agli obblighi assunti nell atto di concessione o per mancato pagamento della tassa nel termine previsto. In Questi casi l atto di revoca è preceduto da apposita intimazione ad adempiere agli obblighi previsti nella concessione. 2. L autorizzazione può inoltre essere revocata per sopraggiunte esigenze pubbliche. In questo caso, al provvedimento di revoca consegue la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancata occupazione ed il rimborso delle spese sostenute per lo sgombero delle attrezzature mobili. 3. In caso di revoca dell autorizzazione, il soggetto obbligato deve liberare l area occupata entro 15 giorni dalla notifica della revoca, con spese a carico dell inadempiente. 4. Nel caso in cui l occupazione abbia comportato la realizzazione di costruzioni o di impianti non asportabili, compete al concessionario un indennità ragguagliata al canone d uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata. Art. 22 ULTERIORI MODALITA DI VERSAMENTO Per le occupazioni temporanee non ricorrenti in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati il pagamento della tassa è fatto direttamente all incaricato del Comune, che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.