LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36 Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

Documenti analoghi
Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22 Agosto 2007

Schema di d.d.l. recante revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori,

Preambolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

ART. 5 (Modificazioni all articolo 43 t.u.l.p.s.)

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

There are no translations available. Decreto legislativo 29 settembre 2013 n.121. Art. 1. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - Legge n 201, G.U

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. (GU n.151 del Suppl. Ordinario n. 26)

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

** NORMATTIVA - Stampa ***

D.P.R n. 311

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale e' abrogato.

DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121.

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

1 di 5 05/07/

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI


Servizio di documentazione tributaria


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Legge del 29 maggio 2009 n. 74

Monti, Presidente del Consiglio dei. Passera, Ministro delle. infrastrutture e dei trasporti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)) Art. 2

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge: Art.

Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

LEGGE 18 agosto 2000, n. 235

Centro Studi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art.

LEGGE 7 MARZO 1986, n. 65 (GU n. 062 del 15/03/1986) LEGGE-QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. URN: urn:nir:stato:legge: ;65


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. promulga. la seguente legge: Art.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

11. Il commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, resta disciplinato dalla normativa vigente in materia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 24 luglio 2009 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128/L

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 18

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 APRILE

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.


LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12

LEGGE 18 agosto 2000, n.235. Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

LA SCUOLA E LE SUE LEGGI E. Scipioni Armando Editore

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

1 di 5 13/05/2018, 15:38

LEGGE 16 maggio 2014, n. 79. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244

PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI

SOMMARIO. PA R T E PR I MA Roma - Gioved ', 5 aprile 2007 AVVISO AGLI ABBONATI

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n (GU n.272 del )

LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2014 PROGRESSIONI ECONOMICHE AGGIORNAMENTO DELLA PARTITA STIPENDIALE E AVVIO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI.

Transcript:

http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attocompleto&service=212&datagu=1990-02-28&redaz=09... Pagina 1 di 5 LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36 Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona". 2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile". Art. 2. 1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dai seguenti: "Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma". Art. 3. 1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la

raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione". Pagina 2 di 5 Art. 4. 1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "nel numero di due per le armi comuni da sparo", sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di tre per le armi comuni da sparo". Art. 5. 1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione. Art. 6. 1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' aggiunto il seguente periodo: "Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila". Art. 7. (1) 1. Ai soli fini della difesa personale e' consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone comtemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria. ((1)) 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o

nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonche' di concessione gratuita della licenza. 3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi' le condizioni di applicabilita' della medesima disciplina al personale cessato dal servizio. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La l. 21 luglio 2000, n. 205 ha disposto che" la disposizione contenuta nel comma 1 del presente art. 7 si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' dei magistrati della Corte dei Conti". Pagina 3 di 5 Art. 8. 1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio. Art. 9 (2) 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine puo' autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalita' dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui e' dotato per fini di difesa. 2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalita' accompagnate purche' sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocita'. (( 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. 2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa. 2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. ))

http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attocompleto&service=212&datagu=1990-02-28&redaz=09... Pagina 4 di 5 Art. 10. 1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La denuncia e' valida anche senza l'indicazione della provenienza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1416): Presentato dall'on. ZOLLA ed altri il 6 agosto 1987. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 maggio 1988, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI e VII. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 settembre 1988; 16, 23 novembre 1988; 25 gennaio 1989; 1 febbraio 1989. Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 31 luglio 1989. Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 9 novembre 1989. Senato della Repubblica (atto n. 1950): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 22 novembre 1989, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 9a e 13a. Esaminato dalla 1a commissione il 13 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 14 dicembre 1989. Camera dei deputati (atto n. 1416/ B): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 18 gennaio 1990, con parere della commissione II. Esaminato dalla I commissione e approvato il 7 febbraio

1990. Pagina 5 di 5