LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

Documenti analoghi

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)) Art. 2

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238 Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. 1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

MINISTERO DELLA SALUTE

Pagina 1 di 5. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238. Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGE 14 dicembre 1978, n Riordinamento dell'ente teatrale italiano. Vigente al:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 7

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Decreto 24 ottobre 2001, n. 420

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2004, N. 110

la seguente legge: Art. 1.

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

LEGGE 19 novembre 1987, n Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA.

Legge 12 luglio 2006, n. 228

SENATO DELLA REPUBBLICA

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

NATO DELLA REPUBBLICA

Gazzetta Ufficiale N. 148 del 28 Giugno 2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21

LEGGE 29 luglio 1975, n La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

LA SCUOLA E LE SUE LEGGI E. Scipioni Armando Editore

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

E m a n a il seguente decreto legislativo:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.


GAZZETTA UFFICIALE N.156 DEL 07 LUGLIO 2005 LEGGE 4 luglio 2005, n.123 NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali. Vigente al:

Titoli professionali per addetti stampa nella P.A.

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

LEGGE 18 agosto 2015, n (GU n.199 del )

Legge 26 febbraio 1992, n "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge: Art.

ENATO DELLA REPUBBL VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. approvato dalla Camera dei deputati nella seduta, del 15 febbraio 1979 (V. Stampato n.

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

*** NORMATTIVA - Stampa ***

Aedon (ISSN ) Fascicolo 3, dicembre Il Mulino - Rivisteweb. (doi: /12096)

Atto suddiviso in articoli Stampa. Nuova Ricerca Indietro. LEGGE 8 dicembre 1956, n.1378

SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262

LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge n. 257, G.U

LEGGE 8 ottobre 2010, n Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192)

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

*** NORMATTIVA - Stampa ***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:


LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Vigente al:

Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri.

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9

LEGGE 6 marzo 2001, n. 52 Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4. (GU n.19 del ) Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015) Vigente al:

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico Dispensa di Legislazione dei Beni Culturali. La legge Ronchey

MINISTERO DELL'INTERNO. DECRETO 11 marzo 2008, n. 77

Gazzetta Ufficiale N. 297 del 21 Dicembre 2012

Transcript:

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57 Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, e' istituita in Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro, di seguito denominata "scuola". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 2. 1. L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale piu' un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attivita' avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate

apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Art. 3. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate. Art. 4. 1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che si pronunciano in conformita' ai rispettivi regolamenti, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalita' di accesso alla scuola nonche' i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa

dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della scuola e' disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. Art. 5. 1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'opificio delle pietre dure e dell'istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali. 2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1. 3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato

nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed e' costituito da una indennita' commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte. Art. 6. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, commi 1 e 2, e 5 si applicano, in quanto applicabili, anche alla scuola di insegnamento del restauro dell'istituto centrale per il restauro. Art. 7. 1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attivita' didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della settima qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quando disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni. 2. Le modalita' del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri. Art. 8. 1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7,

a decorrere dal 1992, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992 utilizzando l'accantonamento "Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI