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REGIONE PIEMONTE BU19 12/05/2011 Codice DB0803 D.D. 29 aprile 2011, n. 274 Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Intervento di ristrutturazione urbanistica nel Comune di Torino, corso Vigevano angolo via Cigna, area denominata "ex INCET". Ente attuatore A.T.C. di Torino. Assegnazione della seconda parte del finanziamento ed autorizzazione al superamento dei massimali di costo (P.I. n. 7125)". Con la legge regionale del 26 aprile 1993 n. 11 e s.m.i., è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. A seguito dell entrata in vigore di tale legge sono state successivamente istituite presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) provinciali le nuove Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) per l esame dei programmi costruttivi; Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 974-3901 del 3 marzo 1995 ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (e.r.p.s.); con il D.P.G.R. n. 1522 del 4 aprile 1995 tale regolamento è stato promulgato ad ogni effetto di legge. Con il D.P.G.R. n. 2/R del 14 aprile 2000 sono state approvate le modifiche agli art. 4 e 12 del citato regolamento; La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23 gennaio 1995 ha stabilito, in applicazione del D.M. 5 agosto1994, i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica; tale provvedimento è stato integrato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 9-29499 del 1 marzo 2000; La Giunta Regionale con la deliberazione n. 19-23488 del 22 dicembre 1997 ha approvato i criteri in materia di assestamenti, integrazioni finanziarie e deroghe ai massimali di costo dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Tale deliberazione è stata successivamente integrata dalla D.G.R. n. 2-2082 del 29 gennaio 2001; Con la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 avente oggetto Norme in materia di edilizia sociale sono entrate in vigore le nuove norme per l edilizia residenziale pubblica ed è stata pertanto abrogata la legge regionale n. 11/93. Nel particolare l art. 40, comma 2, stabilisce che spetta alla Regione autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo degli interventi, mentre l art. 54, comma 8, stabilisce che per quanto attiene le C.T.C. operanti presso le A.T.C. provinciali, le stesse restano in carica fino all entrata in vigore del regolamento previsto dall art. 39, comma 2, della legge stessa; La Giunta Regionale con la deliberazione n. 41-9138 del 7 luglio 2008 ha, tra l altro, rilocalizzato nell area ex INCET del Comune di Torino il finanziamento di 4.166.876,14 (legge n. 457/78), ente attuatore A.T.C. di Torino, per l intervento di ristrutturazione urbanistica finalizzato alla realizzazione di alloggi per l e.r.p.s..con il citato provvedimento la Giunta Regionale ha inoltre concesso per l intervento un integrazione al finanziamento per l importo di 1.705.391,91 (legge n. 179/92) l ammontare delle risorse complessivamente rese disponibili è pertanto risultato essere pari ad 5.872.268,05. Il finanziamento inoltre è stato suddiviso in due parti e precisamente un anticipazione pari ad 587.226,00 concessa immediatamente all Agenzia per le spese di progettazione, mentre l assegnazione della seconda parte del finanziamento di 5.285.042,05 è stata demandata ad una successiva determinazione dirigenziale regionale, subordinatamente all acquisizione del parere favorevole della C.T.C. sul progetto esecutivo dell opera, nonché

l indicazione dei termini per addivenire all inizio dei lavori. Con la nota regionale del 15 luglio 2008 è stato comunicato all A.T.C. il numero di programma attribuito all intervento e precisamente il P.I. n. 7125. Dato atto che: - la C.T.C. nella seduta del 16 dicembre 2009 ha espresso parere favorevole sul progetto dell opera per numero 40 alloggi e sul relativo Q.T.E. n. 1 per un importo di programma pari ad 5.872.268,05 corrispondente al finanziamento localizzato nell area ex INCET del Comune di Torino; - la Commissione nella citata seduta ha inoltre espresso parere favorevole al superamento del massimali di costo dell intervento, sia sul recupero primario che sul recupero secondario, conseguenti alla necessità di eseguire sia delle opere di bonifica sul terreno che la demolizione del fabbricato esistente, nonché all emanazione delle nuove norme sul rendimento energetico nell edilizia che incidono sui costi di esecuzione. Tenuto conto che con la determinazione dirigenziale n. 14 del 17 gennaio 2011, sono stati aggiornati i nuovi limiti massimi di costo per l edilizia residenziale pubblica, risulta che l entità della deroga da autorizzare rispettivamente sul massimale del recupero primario (C.R.P.) è pari ad /mq 81,82 mentre sul massimale del recupero secondario (C.R.S.) è pari ad /mq. 35,61. - l A.T.C. di Torino con la determinazione dirigenziale n. 1227 del 28 dicembre 2009 ha approvato il progetto esecutivo dell opera nonché le modalità per l appalto dei lavori; - l A.T.C. di Torino con la nota del 13 aprile 2011 ha inoltre precisato che risulta imminente la stipula della convenzione con il Comune di Torino per la cessione dell area in diritto di superficie all Agenzia, che consentirà il rilascio del permesso a costruire da parte dell Amministrazione Comunale e quindi di addivenire all appalto dei lavori. Considerato che: - sulla base della documentazione acquisita occorre, così come stabilito dalla D.G.R. n. 41-9138 del 7 luglio 2008, assegnare alla A.T.C. di Torino la seconda parte del finanziamento, pari ad 5.285.042,05, per dare corso alla realizzazione dell intervento; - si rende inoltre necessario autorizzare il superamento dei massimali di costo sul recupero primario (C.R.P.) e sul recupero secondario (C.R.S.) dell intervento; - occorre altresì stabilire, ai sensi della legge n. 179/92 e s.m.i., che dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento decorreranno i tredici mesi entro i quali l intervento dovrà pervenire all inizio dei lavori. Tutto ciò premesso e considerato, - vista la legge 5.8.1978, n. 457 e s.m.i.; - vista la legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.; - vista la legge regionale del 17.2.2010, n. 3; - visto il D.P.G.R. del 4.4.1995, n. 1522 e s.m.i.; IL DIRIGENTE

- viste le D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995 e n. 9-29499 del 1.3.2000; - viste le D.G.R. n. 19-23488 del 22.12.1997 e n. 2-2082 del 29.1.2001; - vista la D.G.R. n. 41-9138 del 7.7.2008; - vista la D.D. n. 14 del 17.1.2011; - visto il parere favorevole espresso dalla C.T.C. di Torino del 16.12.2009; - vista la determinazione dirigenziale dell A.T.C. di Torino n. 1227 del 28.12.2009; - vista la nota dell A.T.C. di Torino del 13.4.2011; - visti gli art. 4 e 17 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165; - visto l art. 17 della legge regionale del 28.7.2008, n. 23. determina 1) di assegnare alla A.T.C. di Torino, ente attuatore dell intervento, la seconda parte del finanziamento di 5.285.042,05, prenotato con la D.G.R. n. 41-9138 del 7 luglio 2008, per l intervento localizzato nel Comune di Torino, area denominata ex INCET. L importo complessivo del finanziamento attribuito per l intervento, P.I. n. 7125, è pertanto pari ad 5.872.268,05, così come risulta indicato nell allegato A alla presente determinazione. 2) di autorizzare il superamento dei massimali di costo dell intervento, così come indicato nell allegato B alla presente determinazione, che contiene l indicazione dell entità delle variazioni approvate. 3) di stabilire che l intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata dovrà pervenire all inizio dei lavori, ai sensi della legge n. 179/92 e s.m.i., entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento. Gli allegati A e B fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010. Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. Il Dirigente Giuseppina Franzo Allegato

Allegato "A" alla Determinazione avente per oggetto:" Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Intervento di ristrutturazione urbanistica nel Comune di Torino, corso Vigevano angolo via Cigna, area denominata "ex INCET". Ente attuatore A.T.C. di Torino. Assegnazione della seconda parte del finanziamento ed autorizzazione al superamento dei massimali di costo (P.I. n. 7125)" ASSEGNAZIONE DELLA SECONDA PARTE DEL PROVINCIALE N P. I. TIPO INTERV. ENTE ATTUATORE COMUNE LOCALIZZATO URBANO PARERE C.T.C ASSEGNATO CON LA DGR N. 41-9138 DEL 7.7.2008 ASSEGNATO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO Euro Euro Euro TORINO AREA EX 7125 RE1A A.T.C. TORINO TORINO 16/12/09 587.226,00 5.285.042,05 5.872.268,05 INCET LEGENDA: RE1A: Intervento di ristrutturazione urbanistica attuato dalla A.T.C., finanziato con le leggi n. 457/78 e n. 179/92. Stipula della convenzione per il diritto di superficie dell'area imminente, come risulta dalla nota A.T.C. del 13/4/2011.

Allegato "B" alla Determinazione avente per oggetto: "Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Intervento di ristrutturazione urbanistica nel Comune di Torino, corso Vigevano angolo via Cigna, area denominata "ex INCET". Ente attuatore A.T.C. di Torino. Assegnazione della seconda parte del finanziamento ed autorizzazione al superamento dei massimali di costo (P.I. n. 7125)" AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI MASSIMALI DI COSTO PROVINCIALE N P.I. TIPO INTERV. ENTE ATTUATORE COMUNE PARERE C.T.C. ATTRIBUITO AMMISSIBILE PER L'INTERVENTO AUTORIZZATO ENTITA' SPLAFONAMENTO Euro Euro/Mq (*) Euro/Mq Euro/Mq TORINO 7125 TORINO - RE1A ATC TORINO AREA EX 16/12/09 5.872.268,05 INCET C.R.P. 631,00 712,82 81,82 C.R.S. 371,00 406,61 35,61 LEGENDA: RE1A: Intervento di ristrutturazione urbanistica attuato dalla A.T.C., finanziato con le leggi n. 457/78 e n. 179/92. (*) Limiti massimi di costo stabiliti con la D.D. n. 14 del 17/01/2011.