REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL COMUNE DI CHIARI

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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL COMUNE DI CHIARI (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2016)

Indice: Articolo 1- Articolo 2- Articolo 3- Oggetto DefinizionI Calendario annuale delle Fiere e delle Sagre Articolo 4- Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre Articolo 5 Modalità di svolgimento e durata delle Sagre Articolo 6 Modalità di svolgimento e durata delle Manifestazioni Temporanee Articolo 7 Autorizzazioni Articolo 8 Assistenza sanitaria Articolo 9- Oneri a carico degli organizzatori Articolo 10- Disposizioni generali valori etici e culturali eco-sostenibilità Articolo 11 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti Articolo 12 Sanzioni Articolo 13 Rinvio ad altre norme Articolo 14 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle normative vigenti, le attività legate allo svolgimento di Sagre, Feste popolari e di tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità. Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, ove sia presente la somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, persegue il fine dell armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di: programmazione e calendarizzazione delle attività presentazione delle istanze volte ad ottenere l inserimento dei propri eventi nel calendario Regionale delle sagre e fiere ed ottenere l assenso dell Amministrazione Comunale allo svolgimento di manifestazioni temporanee idonea ubicazione degli eventi e dei tempi massimi di attuazione Il presente Regolamento determina altresì per le fiere, così come definite dall art. 16 comma 2 lettera f) della L.R. n. 6/2010*, la procedura di redazione del relativo elenco delle fiere e delle sagre ai sensi dell art. 18-bis della L.R. n. 6/2010. *(manifestazioni caratterizzate dalla presenza nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro titolo idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) Nell ambito delle politiche ambientali promosse da questo Comune, il regolamento si prefigge anche di promuovere l eco-compatibilità delle manifestazioni. Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Regolamento si intende per: Sagra : ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all aggregazione comunitaria in cui sia presente l attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di alla lettera h) della Legge Regionale 6/2010 e del punto 7 della DGR 27/06/2016 n X/5345 (ai sensi dell art. 16, comma 2, lett. g) della L.r. 6/2010)

Manifestazione Temporanea : riunione straordinaria di persone che per attinenza e natura non rientra nella definizione di sagra, ma si concretizza con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo, caratterizzata da una durata breve e ben definita, non stagionale o permanente, né che ricorra con cadenza prestabilita Art. 3 Calendario annuale delle Fiere e delle Sagre 1. Ai sensi dell art. 18 bis c. 2 della L.R. n. 6/2010 il Comune redige, entro il 30 novembre di ogni anno, l elenco comunale delle Fiere e delle Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare procedendo poi alla relativa pubblicazione, entro il 15 dicembre, all interno del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre; 2. A tal fine gli organizzatori devono presentare, entro il 30 ottobre, adeguata istanza per l inserimento dei propri eventi all interno del suddetto calendario. L istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati: a- dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi dati; b-indicazione dell eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail/telefono); c- tipologia e numero indicativo degli operatori commerciali partecipanti; d- denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; e- indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; f- indicazione di presenza dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; g- programma di massima della manifestazione; h- eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell artigianato locale. 3. In caso di carenza, all interno delle istanze di cui al comma 2, dei dati essenziali il Comune può chiedere le dovute integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine non superiore a giorni 5 dalla richiesta e tali comunque da permettere all Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge. La mancata integrazione nei termini stabiliti, comporta l archiviazione della pratica senza ulteriori comunicazioni. 4. All interno del calendario di cui al comma 1 verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal Comune. 5. E vietata la sovrapposizione delle sagre anche per la durata di un solo giorno. In caso di sovrapposizione di due o più Sagre negli stessi giorni e nella stessa zona, come configurata ai sensi del successivo articolo 5, le istanze verranno accolte in funzione dei seguenti criteri di precedenza: a- sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enograstronomici tipici, della cultura e dell artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;

b- forte connotazione tradizionale dell evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.); c- anni di svolgimento della Sagra; d- grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; e- ordine cronologico di presentazione dell istanza. Al divieto di sovrapposizione, può essere concessa deroga quando le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di complementarietà ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell ordine pubblico, nonché quando, a causa di avversità atmosferiche, sia stato necessario recuperare giornate di svolgimento. Art. 4 Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre 1. L elenco delle Fiere e delle Sagre inserito dal Comune nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato solo dall Ente, sentita la commissione di cui all art. 19 delle L.R. n. 6/2010 e n. 10/2016; 2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare istanza al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio della manifestazione stessa, anche al fine di darne la necessaria visibilità al pubblico. Qualora sia prevista la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo, l istanza deve essere presentata almeno 45 giorni prima. 3. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. Art. 5 Modalità di svolgimento e durata delle Sagre 1. Prima dell inizio della Sagra gli organizzatori devono presentare, nei termini e con le modalità previsti dall articolo 6, adeguata istanza al Comune che provvederà all istruttoria di merito e al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari. 2. L area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di: a)servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori ; I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori. Tutti I servizi igienici, in particolare quelli per soggetti disabili, possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che: il percorso sia breve ed agevole; l indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande; non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce

b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, compresi quelli pubblici esistenti nell area interessata all iniziativa i parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, dovranno avere un percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande. 3. La durata massima consentita per ogni singola Sagra è di giorni 6 e, nella medesima zona, non potrà essere svolta alcuna Sagra senza che siano trascorsi, di regola, almeno 2 giorni dal termine della precedente manifestazione. 4. All interno di ogni Sagra l attività di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in via temporanea, accessoria e non esclusiva rispetto alle altre attività oggetto della manifestazione. L attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge. 5. Gli orari massimi di svolgimento delle manifestazioni sono quelli previsti da specifica Ordinanza Sindacale per l esercizio delle attività temporanee di trattenimento pubblico e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzati in occasione di sagre, manifestazioni, feste popolari, patronali e di quartiere o entro i limiti stabiliti dall autorizzazione o fissati in altro provvedimento specifico. 6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite in occasione di eventi non assimilano la manifestazione alla tipologia sagra, ma devono rispettare tutte le normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare. Art. 6 Modalità di svolgimento e durata delle Manifestazioni Temporanee Al fine di monitorare le eventuali concomitanze con le sagre, tutte le manifestazioni temporanee ed eventi aperti - con o senza biglietto al pubblico, che esulino dalla definizione di sagra, organizzati in aree private, nei quali sia prevista l attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono essere proposte e comunicate all Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima. La comunicazione deve contenere: a) la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa; b) il titolo della manifestazione; c) il periodo e la durata della manifestazione e l indicazione del luogo di svolgimento; d) l elenco delle attrezzature pubbliche di cui si richiede la disponibilità e) il programma di massima della manifestazione. Lo svolgimento dell evento, sarà vincolato al rispetto del parere acquisito dalla Giunta Comunale. Art. 7 Autorizzazioni Gli organizzatori delle Sagre e delle manifestazioni, dovranno presentare, prima dell inizio di ogni evento, adeguata istanza telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune relativamente alle attività di pubblico trattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni normative vigenti. Le spese di convocazione, intervento e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, quando necessaria, sono a totale carico degli organizzatori. In caso di manifestazione che si svolga su suolo pubblico, gli organizzatori devono presentare adeguata richiesta di occupazione al Concessionario o ai competenti uffici comunali 30 giorni prima dall inizio dell evento. Lo stesso Servizio provvederà alla quantificazione di eventuali costi e

al rilascio dell autorizzazione all occupazione di suolo pubblico, necessaria per l effettivo svolgimento delle attività. Nel caso in cui la manifestazione necessiti di interventi di modifica della viabilità o specifici interventi di agenti della forza municipale, gli organizzatori devono presentare adeguata istanza al Comando Polizia Locale almeno 30 giorni dall inizio dell evento. Art. 8 Assistenza sanitaria Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al Recepimento dell accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l organizzazione e l assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda, nei seguenti termini: - almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio; - almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato; - almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato. La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it Art. 9 Oneri a carico degli organizzatori 1. Gli oneri relativi alle manifestazioni sono interamente a carico degli organizzatori, con l esonero per l Amministrazione comunale di qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi. 2. La pulizia dell area della Sagra è interamente a carico degli organizzatori, mentre resta a carico dell Amministrazione, tramite il concessionario o i competenti uffici comunali, la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimenti dei rifiuti. 3. Il rimborso per eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale e altre attrezzature fornite dall Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale. Art. 10 - Disposizioni generali valori etici e culturali eco-sostenibilità Il Comune di Chiari, in linea con la normativa europea e nazionale e in applicazione della propria Politica Ambientale ritiene che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società moderne. Nell ambito dell attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla incentivazione della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, attraverso l adozione di questo regolamento il Comune di Chiari intende altresì promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere al fine di conseguire i seguenti obiettivi: ridurre la produzione di rifiuti durante queste iniziative, incrementare e valorizzare la raccolta differenziata, diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche, orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Il Comune di Chiari ritiene inoltre di voler sostenere ed incentivare la diffusione e l'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi di coltivazione biologici, in particolare quelli provenienti da una filiera corta. L'osservanza dei principi contenuti nei capi successivi è obbligatoria per tutte le feste, sagre, manifestazioni ed eventi che ricevano, sotto qualunque forma, contributi o patrocini da parte dell'amministrazione Comunale. - Responsabile per i rifiuti Nell ambito dell organizzazione di una manifestazione, l organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa. Dovrà essere individuata un area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e dotata di fusti per la raccolta dell olio alimentare esausto da conferire poi all isola ecologica comunale. - Utilizzo delle stoviglie e carta Le feste, le sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi e bevande dovranno utilizzare preferibilmente stoviglie, posate e bicchieri in materiali biodegradabili (bioplastiche). Qualora venissero utilizzate stoviglie in bioplastiche, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, è consentito l uso di stoviglie in ceramica. -Utilizzo prodotti Le manifestazioni che prevedono la somministrazione di alimenti (stand gastronomici, buffet, coffee breck, catering...) dovranno utilizzare possibilmente prodotti preferibilmente a filiera corta, ossia coltivati nell'ambito della Provincia. -Integrazioni e modificazioni Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in materia ambientale. Articolo 11 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti 1. Durante lo svolgimento delle sagre, al fine di facilitare l integrazione dell imprenditoria locale con l evento, il Comune potrà valutare di destinare una superficie pari al 10% della superficie totale della sagra agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l attività sul territorio comunale. Qualora il Comune ipotizzi di destinare agli operatori in sede fissa o ambulanti più del 10% della superficie totale della sagra, sarà necessario un accordo tra gli organizzatori della sagra medesima e il Comune al fine di non operare scelte discriminatorie. 2. Durante lo svolgimento delle sagre, gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi potranno richiedere di vendere e somministrare i propri prodotti sull area pubblica antistante l esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra. Art. 12 Sanzioni Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate normative vigenti disciplinanti la materia specifica. secondo quanto disposto dalle L attività circa il rispetto del presente Regolamento, nonché l emissione delle relative sanzioni, è di competenza del Comando Polizia Locale. Art. 13 Rinvio ad altre norme Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 14 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dopo l approvazione da parte del Consiglio Comunale e l avvenuta pubblicazione all Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.