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FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO ARTIGIANO - COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SAN GIUSEPPE scarl INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (BA) Soc.Coop. Via Tirolo,2-70029 Santeramo in Colle Tel.: 080 8828011- Fax: 080 3036515 Email: info@bccsanteramo.it Sito internet: www.bccsanteramo.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Bari n. BA006-4259 Iscritta all Albo della Banca d Italia n. 4573 - cod. ABI 08844 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A 170367 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE Il finanziamento artigiano associati Cooperativa Artigiana di Garanzia San Giuseppe soc. coop. a r.l. viene concesso sulla base di una Convenzione (disponibile presso gli uffici della Banca) stipulata il 15.11.1994 tra la Banca e la Cooperativa, a favore dei soci ed è garantito da avallo rilasciato dalla Cooperativa fino al 100% dell importo erogato per singolo associato, oltre interessi, spese e oneri accessori. CHE COS'È IL FINANZIAMENTO ARTIGIANO COOP. ARTIGIANA SAN GIUSEPPE Il finanziamento artigiano è un contratto con il quale la Banca consegna una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Questo prodotto è destinato a finanziare le esigenze di spesa di un azienda, quali: - l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento del laboratorio; - l'acquisto di macchine e attrezzi nuovi aventi caratteristiche strettamente correlate all' esercizio dell attività; - la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti. L erogazione avviene attraverso l emissione e/o lo sconto di cambiali all ordine della Banca, firmate per accettazione dal titolare dell azienda associata alla Cooperativa. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Altro A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi di morte, invalidità totale - temporanea o permanente - dovuta ad infortunio o malattia, perdita involontaria del posto di lavoro. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 07/08/2017 (ZF/000004158) Pagina 1 di 6

La polizza è facoltativa e non è indispensabile per ottenere il finanziamento. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca. RATING DI LEGALITA' In ottemperanza all art.4 del D.M. n. 57 del 20 febbraio 2014 la Banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità (range minimo una stella *, massimo tre stelle ***) attribuito alle imprese nel processo d istruttoria, ai fini di una riduzione dei costi, rispetto agli standard d istituto, per la concessione del finanziamento. I costi d erogazione potranno essere così variati: spese d istruttoria per rating *** -30%, ** -20%, * -10%; tasso annuo nominale per rating ***-30 bps, ** -20 bps, *-10 bps. Ci si impegna inoltre a fornire risposta alle richieste di affidamento non oltre i 30 giorni di calendario da quando si entra in possesso della documentazione completa. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO ARTIGIANO COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SAN GIUSEPPE Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 60 T.A.E.G.: 2,244% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per assicurazione volontaria. Importo massimo finanziabile 30.000,00 Durata Massimo 60 mesi TASSI Tasso Tasso di interesse Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Parametro di riferimento FISSO TASSO DI RIFERIMENTO ARTIGIANO (Attualmente pari a: 2,28%) + 0 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 2,28% Non previsto 3 punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Tasso fissato mensilmente a norma del D.L. 21/12/94 del Ministro del Tesoro e rilevato il primo giorno lavorativo del mese dalla stampa specializzata. SPESE Spese per la stipula del contratto Istruttoria 0,00 Bollo su cambiali D.P.R. 601/73 Recupero spese erogazione 0,00 Altre spese iniziali Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica Sospensione pagamento rate 0,052 ogni 516,46 di capitale 0,78 ad effetto Non previste Non previste Spese per avvisi 0,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 07/08/2017 (ZF/000004158) Pagina 2 di 6

Spese per decurtazione 0,00 Spese est. ant. mutuo 0,00 Spese aggiuntive rata in mora 0,00 Spese sollecito 10,00 INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE 0,00 INVIO COMUNICAZIONE EX ART. 119 TUB POSTA: 1,50 Online: 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. 0,00 Altre comunicazioni 2,00 PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento FRANCESE A RATE COST. POSTIC. Tipologia di rata RATA MENSILE Periodicità delle rate SEMESTRALE O ANNUALE MODO PAGAMENTO INTERESSI INTERESSI POSTICIPATI MODO CALCOLO INTERESSI MATEMATICA TIPO CALENDARIO GIORNI CIVILI / 365 BASE CALCOLO INTERESSI MORA Importo rata ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO ARTIGIANO Data Valore 01.08.2017 2,28% 01.07.2017 2,33% 01.06.2017 2,43% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (mesi) Importo della rata mensile per un capitale di: 30.000,00 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno 2,28% 24 1.279,90 Non previsto Non previsto 2,28% 60 529,52 Non previsto Non previsto Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bccsanteramo.it. SERVIZI ACCESSORI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 07/08/2017 (ZF/000004158) Pagina 3 di 6

Polizza Assicurativa facoltativa A scelta del cliente sono disponibili, abbinate al mutuo, le polizze a copertura dei seguenti rischi: morte, invalidità totale - temporanea o permanente - dovuta ad infortunio o malattia, perdita involontaria del posto di lavoro. La polizza è facoltativa e non è indispensabile per ottenere il finanziamento. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca. ALTRE SPESE DA SOSTENERE IMPOSTE E TASSE Contributo una tantum da retrocedere alla Cooperativa San Giuseppe (Fondo Gestione) Come previste per legge 1% in ragione d'anno sul capitale mutuato TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Disponibilità dell'importo Altro Massimo 30 giorni dalla consegna della documentazione completa Massimo 30 giorni dalla consegna della documentazione completa ALTRO Garanzia - Numero effetti pari al numero delle rate da rimborsare - Avallo rilasciato dalla Cooperativa San Giuseppe ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata del mutuo, corrispondendo l importo facciale degli effetti a scadere. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l immediato pagamento di quanto dovutole. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente prima di adire l autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, all Ufficio Reclami della Banca (presso l Ufficio Legale in via Tirolo n.2 70029 Santeramo in Colle (BARI), indirizzo di PEC legale.pec.bccsanteramo.it@actaliscertymail.it, indirizzo di posta elettronica legale@bccsanteramo.it). La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Oltre alla procedura innanzi all ABF il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la Banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 07/08/2017 (ZF/000004158) Pagina 4 di 6

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi all autorità giudiziaria competente. 6. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Imposta sostitutiva Istruttoria Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di ammortamento francese Cambiale Quota capitale Quota interessi Rata costante Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso effettivo globale medio (TEGM) Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell ammontare del finanziamento negli altri casi. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Titolo di credito all ordine con cui il sottoscrittore si impegna a pagare una determinata somma a una scadenza prefissata. E assistita da privilegio legale. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui della categoria di riferimento, aumentarlo di un quarto, aggiungervi un margine di ulteriori 4 punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore e la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad 8 punti percentuali. Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle Soc. Coop. Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 07/08/2017 (ZF/000004158) Pagina 5 di 6

EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 07/08/2017 (ZF/000004158) Pagina 6 di 6