Il Dottorato industriale Milano, 16 aprile 2014
Il quadro normativo Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, che disciplina: a) le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato b) i criteri per la istituzione di corsi di dottorato da parte degli enti accreditati Articolo 11 del decreto n. 45/2013 disciplina tre fattispecie: 1) DOTTORATO IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE 2) DOTTORATO INDUSTRIALE 3) APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DOTTORATO
1) Dottorato in collaborazione con le imprese 2) Dottorato industriale (c.d. PhD Executive )
Caratteristiche OBIETTIVI Stabiliti in accordo tra l azienda di appartenenza del dottorando e l università, sulla base delle esigenze scientifico - didattiche dell università e di quelle organizzative e gestionali dell azienda, con la finalità di: promuovere le applicazioni industriali dei corsi di dottorato e accrescere il numero dei dottori di ricerca inseriti nelle imprese fornire alle imprese percorsi di valorizzazione e retention alti potenziali DESTINATARI Dipendenti delle imprese (persone già in organico o assunte con l avvio del corso di dottorato) anche assunti contestualmente all avvio del Dottorato CRITERI DI AMMISSIONE Regole di ammissione sono identiche a quelle del dottorato full-time (bando pubblico e valutazione candidature sulla base del cv, lettera di motivazione e proposta di progetto di ricerca) 4
Contenuti FORMAZIONE Percorso formativo stabilito di comune accordo azienda-collegio dei docenti, con le seguenti caratteristiche: parte di formazione attraverso corsi universitari + parte di ricerca da eseguire in azienda, nel Dipartimento di appartenenza del dottorato o entrambe le strutture obbligo di frequenza per la formazione di base (ca. 50 CFU, pari a circa 250 ore di lezione, nei primi 2 anni) RICERCA Individuazione ed elaborazione di un progetto di ricerca che abbia come esito una tesi, implementata con metodo scientifico e che conduca a risultati originali nel panorama scientifico, con le seguenti caratteristiche: definizione dell argomento e dello svolgimento del progetto in accordo azienda-collegio dei docenti previsione di relatori (universitario e aziendale) regolamentazione con normale contratto di ricerca tra azienda e università 5
3) Dottorato di ricerca di ricerca in alto apprendistato
Principali disposizioni applicabili (d.lgs. 167/2011) E possibile assumere giovani da 18 a 29 anni Ciascun datore può assumere : 3 apprendisti ogni 2 maestranze specializzate se il datore non ha maestranze specializzate o ne ha meno di tre, può avere in forza sino a un max di tre apprendisti Forma scritta per: contratto, patto di prova, Piano Formativo Individuale Presenza di un tutore o di un referente aziendale Si applicano le norme su previdenza e assistenza sociale obbligatoria: infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, maternità, ASPI, etc.
Incentivi all assunzione BENEFICI ECONOMICI A fronte dell impegno formativo in capo al datore di lavoro, sono riconosciuti: un aliquota contributiva pari al 11,61 % (che permane per l anno successivo alla trasformazione del rapporto) risparmio sul trattamento retributivo conseguente alla possibilità di sotto inquadrare il lavoratore di un livello (CCNL chimico) rispetto al livello previsto per la qualifica contrattuale di destinazione BENEFICI NORMATIVI E prevista l esclusione degli apprendisti dal computo nell organico ai fini dell applicazione di determinati istituti salvo diverse previsioni di legge o di contratti collettivi (es. collocamento obbligatorio)
La sperimentazione in Regione Lombardia OBIETTIVO Raggiungimento del titolo di Dottorato di ricerca sulla base di un piano formativo individualizzato condiviso fra università, impresa e apprendista AVVISO PUBBLICO Contributi a Università per la realizzazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione (progettazione formativa ad hoc, erogazione della formazione aggiuntiva a quella ordinamentale pari a 40 ore, tutoraggio individuale, supporto alla realizzazione del progetto di ricerca in azienda) DESTINATARI Giovani in possesso dei seguenti requisiti: fino a 29 anni di età residenza o domicilio in Regione Lombardia (anche presso l azienda) diploma di laurea magistrale e vincitori del concorso di Dottorato assunzione con contratto di apprendistato presso sedi operative di imprese localizzate sul territorio regionale (durata max. 48 mesi)
Risoluzione del contratto DURANTE IL PERIODO DI FORMAZIONE Divieto per le parti di recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo AL TERMINE DEL PERIODO DI FORMAZIONE Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto previsto dall art. 2118 C.C. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Sanzioni Nel caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e tale da impedire il conseguimento del titolo di studio Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% Se nel corso di attività di vigilanza su un contratto in corso di esecuzione emerge un inadempimento nell erogazione della formazione l ispettore potrà adottare un provvedimento di disposizione assegnando un termine al datore di lavoro per adempiere
Apprendistato di ricerca
Caratteristiche OBIETTIVO Realizzazione di un progetto di ricerca in azienda attraverso la partnership con l università che mette a disposizione le proprie competenze formative e di tutoraggio nell accompagnare l apprendista. Il periodo di apprendistato si conclude con l attestazione del compimento dell attività di ricerca a fronte della presentazione di una tesi finale da parte dell apprendista. DESTINATARI Giovani in possesso dei seguenti requisiti: fino a 29 anni di età diploma di laurea triennale e magistrale
Il quadro normativo Il d.lgs. 167/2011 «Testo Unico dell apprendistato» rimette agli accordi tra Regioni, Parti sociali, Università e istituzioni formative o di ricerca la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione In assenza delle regolamentazioni regionali, l attivazione dell apprendistato di ricerca è demandata ad apposite convenzioni tra aziende e università o altre istituzioni formative e di ricerca A tutt oggi in Regione Lombardia non è ancora intervenuta la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato di ricerca 1) ACCORDO ASSOLOMBARDA E FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL DI MILANO (22.10.2013) per gli aspetti specifici del contratto di apprendistato di ricerca 2) D.LGS. 167/2011 (e ss. modifiche) per gli aspetti comuni a tutte le tipologie di apprendistato 3) BOZZA DI CONVENZIONE TRA AZIENDA E UNIVERSITÀ
Contenuti dell accordo sindacale CONTENUTI FORMATIVI Rinvio alle convenzioni tra azienda e università PROFILI PROFESSIONALI Rinvio ai profili formativi individuati dal CCNL applicato dall azienda DURATA Massimo 36, commisurata all entità del progetto di ricerca INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE Applicazione delle seguenti scansioni che saranno proporzionalmente rimodulate in caso di durata inferiore ai 36 mesi primo periodo: inquadramento di una categoria inferiore a quella di destinazione e retribuzione pari al minimo contrattuale senza I.P.O. secondo periodo: inquadramento della categoria di destinazione e retribuzione pari al minimo contrattuale senza I.P.O.
Contenuti della convenzione (1/2) PROGETTO DI RICERCA Definizione dell oggetto della ricerca e degli obiettivi formativi, coerenti con il progetto, funzionali al raggiungimento della prevista qualificazione contrattuale FORMAZIONE FORMALE Previsione di un monte ore annuo di formazione formale (registrata) non inferiore a 100 ore REQUISITI DELLA FORMAZIONE AZIENDALE Presenza di lavoratori in grado di trasferire competenze adeguate rispetto alla qualificazione contrattuale da conseguire; disponibilità di spazi e attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione di quanto previsto dal progetto di ricerca; delle attività di formazione formale su apposito registro individuale. La formazione formale può essere svolta interamente in assetto lavorativo REQUISITI DELLA FORMAZIONE ACCADEMICA Frequenza di insegnamenti di master universitari o corsi di laurea, seminari e workshop in coerenza con gli obiettivi formativi
Contenuti della convenzione (2/2) TUTORAGGIO Presenza di un tutor universitario e di un tutor aziendale che interagiscono con l apprendista durante il periodo di apprendistato e presiedono all integrazione della formazione e dell attività di ricerca con il lavoro dell apprendista TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO Rilascio da parte dell università di un attestazione del compimento dell attività di ricerca a fronte della presentazione di una tesi finale da parte dell apprendista ULTERIORI CONTENUTI Definizione delle condizioni di utilizzo dei risultati della ricerca, della titolarità dei diritti di proprietà industriale e del compenso riconosciuto all università per l erogazione della formazione accademica e del tutoraggio accademico individuale
Vantaggi e opportunità Il dottorando industriale (c.d. PhD Executive ) inquadra il proprio percorso di dottorato all interno della visione e della strategia di sviluppo aziendale Il dipendente di impresa ha un opportunità di formazione e crescita mantenendo posto di lavoro e stipendio L azienda, con il contratto di apprendistato in alta formazione, ha l opportunità di reclutare, formare alla ricerca e fidelizzare giovani alti potenziali