http://www.ingegneriromani.it PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSE E' stato pubblicato sulla G.U. 52 del 03/03/2017 il Decreto 21 febbraio 2017 contenente: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa". A seguire il testo del Decreto. http://www.ingegneriromani.it
S E R I E G E N E R A L E Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 158 - Numero 52 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 marzo 2017 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70-00186 ROMA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE 691-00138 LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA 06-85081 ARENULA - LIBRERIA 70 00186 DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO 00198 ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10-00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it S O M M A R I O DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 21 febbraio 2017. Ministero dell interno Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. (17A01579)........................... Pag. 1 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 16 febbraio 2017. Modifi ca del comma 5, dell art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo. (17A01646).......................... Pag. 17 DECRETO 20 febbraio 2017. Dichiarazione dell esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verifi catisi nei territori della Regione Lazio il 6 novembre 2016. (17A01552)......................... Pag. 18 DECRETO 17 gennaio 2017. Aggiornamento degli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (17A01586)............ Pag. 14 DECRETO 20 febbraio 2017. Rettifi ca dell allegato del decreto 9 gennaio 2017 in materia di aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. (17A01647)............................ Pag. 18
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 21 febbraio 2017. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. IL MINISTRO DELL INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplifi cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell interno 1 febbraio 1986, recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l esercizio delle autorimesse e simili», pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio 1986; Visto il decreto del Ministro dell interno 22 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell impianto», pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, n. 283 del 3 dicembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015 e successive modifi cazioni recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015; Ritenuto di dover defi nire, nell ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015, specifi che misure tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifi co per la prevenzione incendi di cui all art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell informazione; Decreta: Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2. Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all art. 1 si possono applicare alle attività di autorimessa di superfi cie complessiva coperta superiore a 300 m 2 di cui all allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. 2. Le norme tecniche di cui all art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifi che norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell interno del 1 febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell interno del 22 novembre 2002. Art. 3. Modifi che al decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015 e successive modifi cazioni 1. All allegato 1 del decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.6 - Attività di autorimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all art. 1. 2. All art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti lettere: «o) decreto del Ministro dell interno 1 febbraio 1986 recante Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l esercizio delle autorimesse e simili ; p) decreto del Ministro dell interno 22 novembre 2002 recante Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell impianto». 3. All art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili». Art. 4. Norme fi nali 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2017 Il Ministro: MINNITI 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17A01579 13