AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI RAVENNA

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Transcript:

AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI RAVENNA N. 16 delle deliberazioni N. 51 di protocollo del 8/2/2005 DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DELLA AGENZIA L'anno 2004 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 11,00 presso la sede dell Agenzia di ambito, Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4 Ravenna, si è riunita, in seconda convocazione, l Assemblea dell Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna, convocata nelle forme prescritte dalla convenzione costitutiva. Presiede il Sig. Andrea Mengozzi. Sono presenti i Sigg. ri in rappresentanza di: ENTE RAPPRESENTATO DA quota P A 1 ALFONSINE ASSESSORE GOLFIERI ENRICO 32 2 BAGNACAVALLO SINDACO ROSSI LAURA 43 3 BAGNARA DI ROMAGNA SINDACO CIARLARIELLO GIOVANNI 9 4 BRISIGHELLA 5 CASOLA VALSENIO ASSESSORE CASADIO PIER DOMENICO 22 12 6 CASTELBOLOGNESE SINDACO MORINI SILVANO 24 7 CERVIA ASSESSORE MASCANZONI UMBERTO 65 8 CONSELICE 9 COTIGNOLA 10 FAENZA 11 FUSIGNANO 12 LUGO 13 MASSALOMBARDA 14 RAVENNA 15 RIOLO TERME 16 RUSSI SINDACO FILIPUCCI MAURIZIO 26 SINDACO PEZZI ANTONIO 21 ASSESSORE SERVADEI ALBERTO 130 SINDACO BAGNARI MIRCO 23 SINDACO CORTESI RAFFAELE 79 SINDACO ERRANI LINDA 25 ASSESSORE GASPERONII ELIO 318 SINDACO PONZI EMMA 17 SINDACO VANICELLI PIETRO 29 17 S. AGATA SUL SANTERNO 18 SOLAROLO ASSESSORE AMADEI LUIGI ANTONIO 10 15 19 PROVINCIA DI RAVENNA ASSESSORE MENGOZZI ANDREA 100 Presenti enti N. 17 quote 973 Assenti enti N. 2 Quote 27 Assiste il Direttore Sergio Baroni. È presente il Delegato al coordinamento del Comitato consultivo degli utenti Ezio Nardi. Essendo rappresentata la maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti associati per la validità della seduta dell assemblea in seconda convocazione, visto l art. 19 co. 8 della convenzione costitutiva dell Agenzia, IL PRESIDENTE DELL ASSEMBLEA dichiara aperta la seduta ed invita l Assemblea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

N. 16 d ord. RELATORE Presidente OGGETTO: Prima attivazione del servizio idrico integrato nell A.T.O. n. 7 Ravenna: approvazione degli aspetti essenziali ai fini della regolazione della gestione e della stipula della convenzione. Vista la L. 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche e successive modifiche ed integrazioni; vista la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, successivamente modificata dalla L.R. 21 agosto 2001 n. 27, dalla L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 7; visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l art. 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, successivamente modificato dall art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, dall art. 14, co. 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326 e dall art. 4, co. 234 della L. 24 dicembre 2003, n. 350; visto il documento Indirizzi e linee guida per l organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato approvata con Del. G.R. 28 luglio 2003, n. 1550, che aggiorna il precedente documento approvato con Del. G.R. 3 dicembre 2001, n. 2680; visto il documento Convenzione tipo per regolare i rapporti fra l Agenzia di ambito per i servizi pubblici ed il gestore del servizio idrico integrato approvato con Del. G.R. 3 dicembre 2001, n. 2679; visto il D.M. 1 agosto 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato ; vista la L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare l art. 31 co. 29 Norme particolari per gli enti locali ; vista la Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 Principi sull erogazione dei servizi pubblici ; visto il D.P.C.M. 4 marzo 1996 Disposizioni in materia di risorse idriche ; visto il D.P.C.M. 29 aprile 1999 Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato ; visto il D. Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano ;

visto il D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ; vista la L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare l art. 141 co. 4 Patrimonio idrico nazionale ; vista la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, approvata con Del. G.R. 9 giugno 2003, n. 1053; visto il documento Adozione del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con Del. C.R. 22 dicembre 2004, n. 633; richiamata la deliberazione 14 marzo 2002, n. 4 con la quale l Assemblea, al termine del processo di ricognizione delle gestioni esistenti ha individuato le gestioni esistenti che, in quanto rispondenti a prefissati parametri indicatori di efficienza, efficacia ed economicità, sono meritevoli di salvaguardia e pertanto di mantenimento per i periodi transitori previsti dalla legge, come di seguito specificato: AMF spa di Faenza per il Comune di Faenza; AMI spa di Imola per i Comuni di Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant Agata sul Santerno, Solarolo; AREA spa di Ravenna per i Comuni di Cervia e Ravenna; TEAM spa di Lugo per i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo, Russi; preso atto che in seguito al processo di integrazione societaria di alcune società di servizi pubblici di Bologna e della Romagna che ha dato vita alla holding HERA spa di Bologna, a decorrere dal 1 novembre 2002 la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati da AMF spa, AMI spa, AREA spa, TEAM spa con l Agenzia di ambito; considerato che HERA spa è quotata in borsa dal 25/6/2003 e che, per effetto della suddetta integrazione societaria e dei pregressi affidamenti, gestisce in esclusiva il servizio idrico integrato in tutto il territorio dell Ambito Territoriale Ottimale n. 7 Ravenna alla data dell 1/10/2003; preso atto che a decorrere dall 1/1/2003 HERA spa gestisce il servizio idrico integrato tramite due società operative territoriali a tale scopo costituite ai sensi dell art. 14 co. 2 bis della L.R. 25/99, e cioè HERA RAVENNA srl Unipersonale

di Ravenna (Società operativa per l area territoriale Ravenna- Lugo) ed HERA IMOLA FAENZA srl Unipersonale di Imola (Società operativa per l area territoriale Imola-Faenza), che sono subentrate nei rami di azienda relativi allo svolgimento delle attività tecnico-operative afferenti il servizio idrico integrato e nelle attività correlate di carattere gestionale/amministrativo che insistevano sul territorio già servito rispettivamente da AREA spa e TEAM spa e da AMF spa ed AMI spa e conseguentemente nei rapporti attivi e passivi; verificato che le società operative territoriali sono interamente controllate dal gestore e che possiedono i requisiti di efficienza, efficacia ed economicità individuati dall Agenzia d ambito per la salvaguardia delle gestioni esistenti; preso atto che nella parte di territorio delle frazioni di Filo e Longastrino situata a Nord del fiume Reno in Comune di Alfonsine, la gestione del servizio idrico integrato è attuata dal gestore a mezzo della società operativa territoriale, da esso interamente controllata, Hera Ferrara srl Unipersonale; dato atto che, in applicazione dell art. 14 co. 4 della L.R. 25/99, con deliberazione 28 marzo 2003, n. 5 l Agenzia ha deliberato di confermare, in capo a Romagna Acque spa di Forlì, la gestione del complesso acquedottistico dell Acquedotto della Romagna costituito dall invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione primaria ad esso connessa, di cui la Società Romagna Acque è proprietaria; dato atto che con deliberazione 15 dicembre 2003, n. 14 l Assemblea ha approvato i criteri di indirizzo per la stesura del regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue; dato atto che con deliberazione 12 marzo 2004, n. 6 l Assemblea ha approvato il Programma degli interventi compresi nel piano di prima attivazione del servizio idrico integrato; dato atto che con deliberazione 26 luglio 2004, n. 12 l Assemblea ha approvato lo Schema di riferimento per la predisposizione della carta del servizio pubblico relativa al servizio idrico integrato; dato atto che, in applicazione di quanto previsto all art. 6 co. 3 della L.R. 25/99 ed agli artt. 9 co. 2 e 16 della Convenzione tra gli Enti locali della Provincia di Ravenna per la costituzione della Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna sottoscritta il 24/7/2000, l Agenzia ha consultato le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio oltre che il Comitato consultivo degli utenti di cui all art. 24 della L.R. 25/99; visto il documento Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato nell ambito di Ravenna. Aspetti

essenziali ai fini della regolazione della gestione e della stipula della convenzione allegato al presente atto sotto la lettera A a formarne parte integrante e sostanziale; l Assemblea all unanimità delibera di riconoscere che HERA spa possiede i requisiti per fruire del regime speciale previsto all art. 113 comma 15 bis del D. Lgs 267/2000; di riconoscere che HERA spa può espletare il servizio idrico integrato a mezzo delle seguenti società operative territoriali, a condizione che le stesse non svolgano solo alcune parti del servizio: HERA RAVENNA srl di Ravenna per i Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Cotignola, Fusignano, Lugo, Ravenna, Russi, HERA IMOLA FAENZA srl di Imola per i Comuni di: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Faenza, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant Agata sul Santerno, Solarolo; di rinviare l attivazione del procedimento finalizzato alla modifica degli ambiti, relativo al distacco della parte di territorio delle frazioni di Filo e Longastrino situata a Nord del fiume Reno in Comune di Alfonsine, dall ambito territoriale ottimale n. 7 di Ravenna ed al contestuale accorpamento all ambito territoriale ottimale n. 6 di Ferrara, successivamente alla stipula delle convenzioni di cui agli artt. 10 e 16 della L.R. 25/99, in analogia a quanto previsto all art. 2 co. 5 della medesima L.R. 25/99; di approvare il documento Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato nell ambito di Ravenna. Aspetti essenziali ai fini della regolazione della gestione e della stipula della convenzione allegato al presente atto sotto la lettera A a formarne parte integrante e sostanziale; di conferire ampio mandato agli organi esecutivi dell Agenzia di redigere, sulla base del documento allegato al presente atto sotto la lettera A, ogni documento necessario alla stipula della convenzione di cui all art. 11 co. 2 della L. 36/94 ed all art. 14 co. 1 della L.R. 25/99. DECISIONE ESITO VOTAZIONE Presenti N. 17 Astenuti N. 0 Votanti N. 17 quote 973 quote 0 quote 973 Favorevoli N. 17 Contrari N. 0 quote 973 quote 0

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. IL PRESIDENTE dell AGENZIA IL DIRETTORE dell AGENZIA LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA TRASMESSA: a) all ufficio competente per la pubblicazione all Albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal al ; e b) agli enti locali associati ai sensi dell art. 24 della convenzione fra gli enti associati per la costituzione dell Agenzia d ambito. Ravenna, 8/2/2005 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AVVERTENZE RICORSI GIURISDIZIONALI Contro il provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni da quello in cui ne abbiano ricevuta la notifica o ne abbiano comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento. Contro il provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, entro il termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell atto impugnato o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO