INTEGRAZIONE AL BANDO PER L ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A.A. 17/18
ART. 1 Requisiti di condizione economica L art. 3 Parte Generale del Bando citato nelle premesse è così integrato: Reddito dello studente indipendente Nel caso di studente indipendente il reddito non verrà integrato con quello del suo nucleo familiare di origine. Lo studente è definito indipendente" quando ricorrono tutti i seguenti requisiti: 1) lo studente deve avere una residenza separata e diversa rispetto a quella della famiglia di origine da almeno due anni a partire dalla data di presentazione della domanda; 2) la residenza dello studente non deve essere in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine; 3) lo studente deve percepire da almeno due anni un reddito proprio fiscalmente dichiarato derivante da lavoro dipendente o assimilato non inferiore ad euro 6.500. L attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare dello studente. Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela. Limiti ISEE (ISEEU) e ISPE (ISPEU) Saranno esclusi dall assegnazione dei benefici per il diritto allo studio (a prescindere dal merito scolastico) gli studenti il cui ISEE (o ISEEU) superi i 23.000 euro, oppure il cui ISPE (o ISPEU) superi i 50.000 euro. ART. 2. Numero delle borse di studio L art. 1 - Capitolo I - Borse di Studio - del Bando citato nelle premesse è così modificato. Il numero delle borse di studio messe a concorso è pari a 2.400 da ripartire fra le diverse tipologie di studenti nel modo seguente: Corsi di studio laurea o dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico laurea magistrale dottorato di ricerca e specializzazione Studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi di studio Numero borse 405 475 20 1.470 2
Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca e specializzazione 30 ART. 3. Importi delle Borse di Studio L art. 4 - Capitolo I- Borse di Studio - del Bando citato nelle premesse è così riformulato. L importo della borsa di studio è calcolato sia in base alla fascia di reddito, sia in base alla provenienza geografica dello studente. Fasce di reddito 1 a Fascia da euro 0,00 ad euro 14.420,31 2 a Fascia da euro 14.420,32 ad euro 17.709,34 3 a Fascia da euro 17.709,35 ad euro 23.000 Provenienza geografica dello studente L ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito: Studenti in sede 1 a fascia euro 1.954 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2.646 2 a fascia euro 1.503 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2195 3 a fascia euro 1.188 + un pasto giornaliero per un totale di euro 1.880 Studenti pendolari 1 a fascia Euro 2.155 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2.847 2 a fascia euro 1.702 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2.394 3 a fascia euro 1.384 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2.076 3
Studenti fuori sede ospiti presso le strutture abitative del Politecnico di Milano 1 a fascia euro 2.106 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale di euro 5.139 2 a fascia euro 1.535 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale di euro 4.568 3 a fascia euro 987 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale di euro 4.020 Studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private 1 a fascia euro 4.447 + un pasto giornaliero per un totale di euro 5.139 2 a fascia euro 3.876 + un pasto giornaliero per un totale di euro 4.568 3 a fascia euro 3.328 + un pasto giornaliero per un totale di euro 4.020 Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l anno successivo all ultimo anno di corso regolare. Qualora il beneficiario appartenga alla categoria dei mutilati e degli invalidi civili di cui all art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure si trovi in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, l importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di euro: euro 2.746 per studenti considerati in sede euro 3.908 per studenti considerati pendolari euro 7.157 per studenti considerati fuori sede ART. 4. Costo del posto alloggio L art. 10 - Capitolo IV Il Servizio Abitativo a Tariffa Agevolata - del Bando citato nelle premesse è integrato con la disposizione che segue: 4
Studenti assegnatari della borsa di studio Agli studenti assegnatari della borsa di studio per l a.a. 2017/18, verrà effettuata una trattenuta sulla borsa di studio pari ad euro 2.341 quale quota forfettaria del costo del posto alloggio dalla data di assegnazione al 31 luglio 2018. ART. 5. Destinatari del servizio di ristorazione L art. 1 - Capitolo V Il Servizio di Ristorazione - del Bando citato in premessa è integrato con la disposizione che segue: Ai sensi dell art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 agli studenti assegnatari di borsa di studio per l a.a. 2017/2018 verrà effettuata una trattenuta forfettaria di euro 692 sull importo della borsa. ART. 6. Allegato 2 Elenco Paesi particolarmente poveri A seguito della pubblicazione del D.M. 9 giugno 2017 n. 1455, sono considerati particolarmente poveri i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe. ART. 7. Rinvio Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel Bando citato in premessa (cfr. Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2017 prot. 47134). 5