MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO A TASSO FISSO- BUSINESS SOCI E SOCIETA'



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INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE Società Cooperativa SedeLegaleERCHIE(BR)ViaRoma,89 CAP72020 Tel: 0831/767067 Fax: 0831/767591 Email: info.08537@bccerchie.it- Sito internet: www.cassaruraleerchie.it Registro delle Imprese della CCIAA di Brindisi n. 24042 Iscritta all Albo della Banca d Italia n. 4587-20- cod. ABI 08537 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A165446 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS'È IL MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO CHE COS'E' IL MUTUO FONDIARIO Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio lungo termine(superioreai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo grado su immobili. Conilcontrattodimutuofondiariolabancaconsegnaunasommadidenaroalclientechesiimpegnadietroimpegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. L ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all 80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell 80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo. Ai sensi dell articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale(taeg), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. CHE COS'E' IL MUTUO IPOTECARIO Ilmutuoipotecarioèunfinanziamentoamedio lungotermine(superioreai18mesi).ingenerelasuaduratavada unminimodi5anniadunmassimodi20anniancheseperdeterminatiprodottipotrebbeavereunaduratasuperiore. Si definisce ipotecario perché è assistito da una garanzia ipotecaria normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile. Solitamente viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile ma può servire anche per altre finalità (ad esempio: sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità). Con il contratto di mutuo ipotecario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il cliente, a garanzia dell adempimento delle obbligazioni così assunte, inoltre, conferisce normalmente in garanzia un immobile (che, eventualmente, può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo medesimo) permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso. Nell ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito. Pagina1di6

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale(taeg), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. ITIPIDIMUTUOEILORORISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. SPECIFICITA' DEL MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO A TASSO FISSO Sitrattadiunfinanziamentoamediolungoterminedinaturafondiariaoipotecaria(*)conduratamassimadi10anni. Viene concesso esclusivamente alla clientela classificata come IMPRESA, MICROIMPRESA ed alle persone fisiche che agiscono per scopi strettamente legati all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta. Nella fattispecie le condizioni economiche riportate sono quelle riservate ai soci del Credito Cooperativo CRA di Erchie ed alle società. (*) Per la definizione e le caratteristiche di finanziamento a medio lungo termine di natura fondiaria o ipotecaria si rimanda alle precedenti sezioni Che cos è il mutuo ipotecario e Che cos è il mutuo fondiario Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.cassaruraleerchie.it. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO Tasso Annuo Effettivo Globale(TAEG) Capitale: 100.000,00 Durata del finanziamento(anni): 10 T.A.E.G.: 5,55% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l iscrizione dell ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell immobile ipotecato. Importo massimo finanziabile Fino al 70% del valore dell'immobile accertato dal perito e, comunque, non superiore a 300.000,00. Durata Massimo 10 ANNI TASSI Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread 5,25% Tasso di interesse di preammortamento 5,25% Tasso di mora 6,25% SPESE Spese per la stipula del contratto Istruttoria 0,25% Minimo: 50,00 Altre spese iniziali 0,00 Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica 0,00 Incasso rata Cassa/ ANNUALE: 2,00 SEMESTRALE: 2,00 QUADRIMESTRALE: 2,00 TRIMESTRALE: 2,00 Pagina2di6

Invio comunicazioni FOGLIO INFORMATIVO Variazione/restrizione ipoteca 0,00 Accollo mutuo 0,00 Sospensione pagamento rate BIMESTRALE: 2,00 MENSILE: 2,00 Presenza rapporto: 0,00 POSTA: 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 Gratuita Informativa pre-contrattuale 0,00 Spese per avvisi Spese per ricerche documenti in archivio Spese per decurtazione(*) Spese est. ant. mutuo(*) Spese per primo sollecito 1,00 Spese per secondo sollecito 2,00 Come da tariffe postali Recuperate nella misura effettivamente sostenuta per la produzione di ciascun documento. 0,00 (*) Spesa non dovuta qualora ricorra una delle fattispecie disciplinate dagli artt. 120-ter e 120-quater del T.U.B. 1% (*) Spesa non dovuta qualora ricorra una delle fattispecie disciplinate dagli artt. 120-ter e 120-quater del T.U.B. PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate Creterio di calcolo degli interessi FRANCESE A RATE COST. POSTIC. COSTANTE MENSILE/TRIMESTRALE/SEMESTRALE/ANNUALE Anno commerciale Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di applicato finanziamento(anni) mensile per un interesse aumenta del interesse diminuisce capitale di: 2%dopo2anni del2%dopo2anni 100.000,00 5,25% 5 1.898,60 0,00 0,00 5,25% 7 1.425,17 0,00 0,00 5,25% 10 1.072,92 0,00 0,00 Il Tasso Effettivo Globale Medio(TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura(l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet(www.cassaruraleerchie.it). ALTRE SPESE DA SOSTENERE Perizia tecnica Adempimenti notarili Assicurazione immobile Imposta sostitutiva A spese del clienteche può scegliereun peritodi propria fiducia. LasceltadelNotaioelerelativespesesonoacaricodella parte mutuataria L'assicurazione contro incendio, scoppio e calamità naturali viene stipulata sull'immobile oggetto di ipoteca ed è obbligatoria con vincolo a favore della Banca. La scelta della Compagnia di Ass.ne e le relative spese sono a carico della parte mutuataria. 0,25% o 2,00% secondo prescrizione di legge. Pagina3di6

Imposte per iscrizione ipoteca Sostenute dal cliente nella misura stabilita dalla legge vigente. TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Disponibilità dell'importo Massimo 30 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione completa Massimo 15 giorni dalla data di stipula dell'atto. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente, fuori dai casi di cui all art. 120-ter del Testo Unico Bancario, fatti salvi i limiti di cui all Accordo ABI- Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all 1% del debito residuo. Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell art. 40-bis del Testo Unico Bancario, la Banca comunica all Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l estinzione dell obbligazione medesima. L Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell ipoteca, procede a cancellare l ipoteca medesima d ufficio, cioè senza necessità di un apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall estinzione dell obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo(ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data dell integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente- anziché adire l autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all Ufficio Controlli - via Roma 89 72020 Erchie (BR) - ufficio.controlli@bccerchie.it - Tel. 0831/767067 Fax 0831/767591. LaBancadeverispondereentro30giorni. Seilclientenonèsoddisfattoononharicevutolarisposta,puòrivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Oltre alla procedura innanzi all ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la Banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). 5. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. 6. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi in qualunque momento all autorità giudiziaria competente. LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il Pagina4di6

Imposta sostitutiva Ipoteca Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento(per i mutui a tasso fisso) Perizia Piano di ammortamento FOGLIO INFORMATIVO debito al creditore. Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2,00% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione dell immobile. Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l espropriazione del bene e farlo vendere. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Relazione di un tecnico che attesta il valore dell immobile da ipotecare. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate(quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento francese Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota interessi Rata costante Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indicailcostototaledelmutuosubaseannuaed èespressoinpercentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va preammortamento dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tassodiinteressenominaleannuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tassodimora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e (TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EXART.7,COMMA5,DELDECRETOLEGGE,31GENNAIO2007,N.7,CONVERTITONELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO(N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale(di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensidall'art.7,comma5,deldecreto-legge31gennaio2007,n.7,convertitonellalegge2aprile2007,n.40- determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo(di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50%; 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; Pagina5di6

0,00%negliultimidueannidiammortamentodelmutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 0,50%; 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00%negliultimidueannidiammortamentodelmutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 1,90%nellaprimametàdelperiododiammortamentodelmutuo; 1,50%nellasecondametàdelperiododiammortamentodelmutuo; 0,20% nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00%negliultimidueannidiammortamentodelmutuo; d)pericontrattidimutuoatassomisto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondoquantostabilitoaipuntia)eb); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso(dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso(dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90%odello1,50%aisensidelpuntoc)-ècircoscrittoallapartedellostessoregolataaltassofisso,vigenteal momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1)neimutuidicuialleletterea)eb)-0,20%; 2)neimutuiatassofissodicuiallaletterac)-qualoralamisuradellapenalecontrattualesiapariosuperiorea 1,25 punti percentuali- 0,25%; 3)nei mutuiatassofisso dicuialla letterac) - qualoralamisura della penalecontrattualesiainferiorea1,25 punti percentuali- 0,15%. Pagina6di6