Problematiche regolamentari per gli operatori di rete e i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale

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Problematiche regolamentari per gli operatori di rete e i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale Avv. Mauro Maiolini Roma, lì 29 maggio 2013 1

PREMESSA Come noto il 4 luglio 2012 è considerata, ai sensi dell art. 3, comma 13 della delibera n.353/11/cons dell Agcom, la data stabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica. Con il completamento della digitalizzazione della regione Sicilia, dal giorno successivo a tale data, il 5 luglio 2012, non trovano più applicazione alcune delle norme di cui alla citata delibera n.353/11/cons. 2

Vogliamo oggi ripercorrere brevemente le norme regolamentari che l operatore televisivo deve conoscere per l esercizio della propria attività di operatore di rete e di fornitore di servizi di media audiovisivi. La normativa di riferimento in proposito è contenuta nel Decreto Legislativo n.177/2005 recante il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella Delibera n.353/11/cons dell Agcom recante il Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e negli articoli 25, 27, 28, 32, 33 del Decreto Legislativo n.259/2003 recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (1/8) Dichiarazione di inizio attività ai fini dell acquisizione della autorizzazione generale per l attività di operatore di rete ai sensi dell art. 25 del Dlgs 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) da inoltrare al Ministero Diritto di uso definitivo delle frequenze assegnate, ai sensi dell art. 1, commi da 8 a 12 ed in particolare del comma 10 della legge n.220/2010. Il diritto di uso ha durata non superiore a 20 anni ed è rinnovabile. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (2/8) Assegnazione subordinata alla verifica di legittimità di esercizio di ogni impianto precedentemente esercito nell area tecnica Conversione degli impianti secondo il masterplan Spegnimento degli impianti non previsti dal masterplan Obbligo di realizzare e attivare la rete entro sei mesi a partire dallo switch off dell area interessata 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (3/8) Obbligo di presentare entro sei mesi dal rilascio del diritto di uso definitivo il progetto complessivo della rete di impianti di diffusione operanti sulle frequenze assegnate nel rispetto dei vincoli radioelettrici imposti dall Agcom in sede di pianificazione (si veda documento di pianificazione delle Reti di Riferimento stabilito dalla Agcom). Il progetto sarà oggetto di autorizzazione da parte del MSE sulla base della conformità degli impianti di diffusione alla delibera Agcom di riferimento. 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (4/8) Obbligo di presentare, entro sei mesi dal rilascio del diritto di uso definitivo, il progetto complessivo della rete di collegamento che sarà successivamente autorizzato dal MSE Facoltà di presentare entro il 25 maggio 2016 richiesta di riesame delle limitazioni al diritto d uso ai sensi degli artt. 14, commi da 4 a 7 e 14 bis del Codice delle Comunicazioni Elettroniche Aggiornamento dei dati tecnici degli impianti presso il catasto frequenze Agcom (ROC) 7

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (5/8) Obbligo di rispetto delle condizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche (rispetto delle norme in materia di autorizzazione generale e di diritti di uso delle frequenze, di cui agli artt. 25, 27, 28, 32, 33) Trasmissione di almeno 6 marchi/palinsesti SD, ovvero 3 marchi/palinsesti HD, ovvero 1 marchio palinsesto HD e 3 marchi palinsesti SD, ovvero possibilità (previa autorizzazione del Ministero) di ulteriori diverse configurazioni del multiplex, utilizzando altri system variant di trasmissione (art. 42 del Decreto Legislativo n.177/2005, art.18 della Delibera 353/11/CONS dell Agcom). 8

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (6/8) Rapporto tra gli operatori di rete e i fornitori di servizi di media audiovisivi disciplinati da contratto di noleggio di capacità trasmissiva liberamente negoziati (art. 26 della Delibera 353/11/CONS dell Agcom) Possibilità di diffondere contenuti nazionali da parte degli operatori di rete in ambito locale (max 1 marchio/palinsesto), oltre ad un eventuale ulteriore contenuto nazionale a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non Vi sia richiesta da parte di soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale (art. 15, comma 6 bis D. Lgs. n. 177/2005) 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (7/8) Obbligo (must carry) di veicolare almeno due contenuti di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale non collocati utilmente nella graduatoria regionale con tariffe e contratti come definiti dall art. 27 della delibera 353/11/CONS dell Agcom Spirati i termini per la veicolazione dei soggetti destinatari di eventuale must carry (quattro mesi dallo switch-off), possibilità di stipulare contratti di fornitura di capacità trasmissiva secondo le disposizioni del citato art. 26 della delibera n.353/11/cons dell Agcom (cosiddetto libero mercato) 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (8/8) Divieto di ospitare nel proprio blocco di diffusione fornitori di servizi di media audiovisivi privi del titolo abilitativo 11

DIRITTI OBBLIGHI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI SERVIZI DI MEDIA MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (1/10) (1/6) L autorizzazione ha durata di dodici anni ed è rinnovabile Il fornitore di servizi di media audiovisivi è chi ha la responsabilità editoriale dei contenuti che vengono diffusi 12

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (2/10) Fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere commerciale (Spa, Srl, società cooperative): Assenza di condanne penali ostative e impedimenti antimafia per gli amministratori Dal 5 luglio 2012 non vi sono più obblighi relativi al personale dipendente e al capitale sociale 13

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (3/10) Fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario (associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni e cooperative senza scopo di lucro): non ha obbligo di dipendenti non ha obbligo di capitale sociale deve impegnarsi a trasmettere pubblicità per non oltre il 5% di ogni ora di diffusione deve trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell orario di programmazione giornaliero tra le 7 e le 21 14

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (4/10) Le trasmissioni in mancanza di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi comportano le sanzioni amministrative pecuniarie dell art. 98, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche (da 15.000 a 2.500.000 in equo rapporto alla gravità del fatto) 15

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (5/10) Obbligo di identificare il proprio palinsesto con unico marchio per non meno di 24 ore settimanali, esclusa la ripetizione di programmi e le immagini fisse Obbligo di comunicazione di ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda entro 30 giorni Obbligo alla conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi (per ogni marchio palinsesto diffuso) 16

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (6/10) Obbligo di compilare mensilmente il registro dei programmi per ogni marchio/palinsesto diffuso. Si è ancora in attesa che l Agcom approvi un formato elettronico del registro dei programmi che renderebbe più agevole la compilazione Obbligo di separazione contabile qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi sia anche operatore di rete Obbligo di separazione contabile qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi sia anche fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta 17

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (7/10) Obbligo al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite già applicabili alle trasmissioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica svolte in ambito locale Nei programmi che non siano ad accesso condizionato, obbligo al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori. Divieto di diffusione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori (salvo che non siano ad accesso condizionato e diffusi nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 7.00) 18

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (8/10) Obbligo di adozione a tutela dei minori di sistemi di segnalazione e controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi, adottando gli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori già in sede di presentazione della domanda Obbligo di assumere iniziative tecniche ed editoriali volte a favorire la ricezione dei programmi da parte di persone con handicap sensoriali Obbligo di iscrizione della testata giornalistica al registro stampa del tribunale competente ovvero al ROC presso l Agcom. In proposito obbligo di rettifica ex art. 32 quinquies, comma 2 del Testo Unico 19

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (9/10) Obbligo di rispetto delle norme in materia di provvidenze editoria, se richieste Obbligo di comunicare all Agcom, entro il 30 giugno di ogni anno, il numero dei programmi autorizzati alla diffusione, ai sensi dell art. 23 comma 2 delibera 353/11/CONS L autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi costituisce titolo per la trasmissione differita dello stesso palinsesto (art. 3 comma 7 delibera 353/11/CONS) 20

DIRITTI E OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (10/10) Il soggetto assegnatario della numerazione LCN è tenuto a mantenere in costante esercizio il marchio/palinsesto corrispondente al numero attribuito e a rispettare tutte le condizioni di utilizzo di cui alla delibera 366/10/CONS Agcom, in attesa della attuazione della nuova delibera 237/12/CONS Agcom 21