SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO: UFFICIO SUAP ORDINANZA N. 92 DEL 11/5/2017

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gli apparecchi c.d. VLT (art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS) e apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, c.d. new slot (art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS), sono da considerare, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione, oltre che causa di aumento della microcriminalità; Dato atto del ruolo che il Comune può assumere e rivestire nell ambito della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, ponendo in essere un sistema di prevenzione sociale e contribuendo al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l accesso alle apparecchiature di gioco, a tutela, soprattutto, di soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, esposti alla capacità suggestiva dell illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; Considerato che la Regione Veneto nelle disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d azzardo patologico GAP ha definito tra le competenze dei Comuni, la possibilità di disciplinare gli orari di apertura delle sale giochi e della relativa sanzione (art. 20 della L. R. Veneto n. 6 del 27/04/2015); Considerato che dalla documentazione sul gioco d azzardo patologico della Azienda Ulss 15 Alta Padovana (ora Azienda Ulss 6 Euganea), evidenzia un aumento, nel quinquennio 2010 2014, dei casi di giocatori patologici trattati, le relative classi di età, i dati relativi alla scolarità, stato civile e occupazione degli utenti giocatori, evidenziando una dipendenza riconducibile prevalentemente all utilizzo delle slot machine, VLT e altri giochi elettronici; Viste la circolare nr 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di seguito indicate, tutte autorizzate dalla Questura ai sensi dell art. 88 del Tulps, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici: a) Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal; b) Negozi dediti all attività prevalentemente di raccolta di scommesse; c) Sale Bingo; Richiamate: - le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell art 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell ordine e della sicurezza pubblica, oltre che il diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute ; - la sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò

può fare per esigenze di tutela della saluta, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale ; - la sentenza TAR Veneto, Sez. Terza n. 290 del 09/03/2015, che riporta come il Sindaco possa disciplinare ex art. 50, comma 7, TUEL la materia delle sale gioco, con finalità di controllo sull utilizzo delle apparecchiature presenti all interno delle sale giochi, nella prospettiva di garantire la sicurezza pubblica ed il pubblico interesse, precisando, riguardo all invocata liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, che il principio della concorrenza nel settore del commercio non è sottratto a qualsiasi limitazione, ma deve essere coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell ambiente, incluso l ambiente urbano e dei beni culturali; in tal senso è legittima l ordinanza sindacale orientata a disciplinare tali attività a tutela del pubblico interesse, tenuto conto altresì della specificità delle attività ivi svolte e dell interesse pubblico ad un controllo su tali attività anche a tutela delle categorie di utenti più deboli ; - la sentenza TAR Veneto, Sez. Terza n. 128 del 26.01.2017, che riporta scopo dell ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, ecc) obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (TAR Veneto, 114/2016) ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall utilizzo di apparecchiature per il gioco. La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre parole solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto (Cons. St. n. 2519/2016) ; - l ordinanza n. 5059 dell 11.11.2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la quale si è pronunciato in riferimento ad una precedente ordinanza cautelare (n. 248/2016) del TAR Veneto, Sezione Terza, concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale gioco e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, affermando la bontà dell ordinanza che limita gli orari delle sale gioco; Attesa la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l altro, danni alla salute umana e all ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizione di legge Considerato che anche i Comuni limitrofi hanno adottato ordinanze di limitazione degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi ove è consentita la loro installazione; Ritenuto, pertanto, opportuno intervenire in merito agli orari delle sale gioco autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, nonché limitare gli orari di funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all art. 110, comma 6, del TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, nonché installati negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 o 88 del TULPS, ovvero installati in circoli privati, al fine di ridurre la possibilità di utilizzo da parte delle fasce più fragili della cittadinanza, prestando particolare attenzione agli orari di entrata ed uscita dalle scuole e alle fasce orarie di tempo libero; Visto l art 50, comma 7 del D.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni di interessate, gli orari di apertura al pubblico

degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l espletamento dei servizi con le esigenze complessivi e generali degli utenti ; Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2017 Disciplina degli orari per l esercizio delle attività di gioco lecito nel territorio comunale. Atto di indirizzo con la quale il Consiglio ha indicato al Sindaco l adozione di specifica ordinanza volta a limitare l uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco di azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell art. 3 comma 2 del D.lgs. 267/2000 che recita: Il comune è l Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ; Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare un provvedimento con lo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d azzardo patologico (GAP), ai sensi dell art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.; Visto il vigente Regolamento Comunale per le sale giochi e l installazione di apparecchi da intrattenimento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2011; ORDINA per la motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate, i seguenti orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS e di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro di cui all art. 110, comma 6, del TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, nonché installati negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 o 88 del TULPS, ovvero installati in circoli privati: - ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi; - ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA DI DENARO DI CUI ALL ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS, NONCHÉ INSTALLATI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI O PUBBLICI DIVERSI DA QUELLI GIÀ IN POSSESSO DI LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 O 88 DEL TULPS, O IN CIRCOLI PRIVATI: l orario massimo di funzionamento è consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di non funzionamento devono essere spenti tramite l apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio; DISPONE 1. Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato oltre le seguenti disposizioni:

obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro; obbligo di esposizione all esterno del locale del cartello indicante l orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi. 2. Che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 ai sensi dell art 7 bis del D.lgs n. 267/2000 con l applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981. 3. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all articolo 110, comma sesto del TULPS, collocati in esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, nonché installati negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 o 88 del TULPS, ovvero installati in circoli privati. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 4. Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet della Città di Vigonza e che del suo contenuto sia data ampia diffusione; DISPONE Che il presente provvedimento sia trasmesso per gli adempimenti di competenza: - al Corpo di Polizia Locale - all Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Padova - alla Questura di Padova - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova - all Albo Pretorio Comunale on line; INFORMA CHE Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta (60) giorni oppure, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio Comunale on line, IL SINDACO Ing. Nunzio Tacchetto