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Comune di VASTO rovincia di Chieti Deliberazione Originale della Giunta Comunale N. 369 del Reg. Data: 05-12-2012 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA ER LE ARI OORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI( CUG) - INTEGRAZIONE. L anno Duemiladodici, il giorno Cinque del mese di Dicembre alle ore 17:45 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori: RESENTI ASSENTI LAENNA LUCIANO ANTONIO SADACCINI ANTONIO SUTORE VINCENZO MARCHESANI LINA TIBERIO NICOLA OLIVIERI MARIO FIORENTINO SURIANI ANNA MARRA MARCO Sindaco 8 0 artecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Generale IAZZA ROSA. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la propria precedente deliberazione n. 134 del 2 maggio 2012 con la quale veniva fornito atto di indirizzo al Dirigente del Servizio ersonale per la istituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; Considerato che le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute nella direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della residenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011;. Visto l art. 21 della Legge 183/2010 Ritenuto doveroso, stante il dettato della legge, procedere alla nomina del suddetto comitato; Dato atto che, a tutela della salvaguardia del principio dell'autonomia regolamentare dei Comuni, evidenziato anche dalla stessa direttiva interministeriale, lo strumento più appropriato per l'istituzione del Comitato, è l'approvazione di una specifica norma regolamentare che ne disciplini la composizione, la durata e le principali norme di funzionamento; Visto l'articolato proposto dall'ufficio e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di riferimento e compatibile con l'organizzazione del lavoro del nostro Comune; Acquisiti i necessari pareri di competenza, resi ai sensi dell art. 49 del T.U. n. 267/2000; Con voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge; D E L I B E R A er le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; A) di integrare l atto deliberativo della G.C. n. 134/2012, approvando il seguente articolo unico il cui testo si trascrive in calce alla presente delibera: ARTICOLO UNICO COMITATO UNICO DI GARANZIA ER LE ARI OORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) 1. In attuazione dell'articolo 57 del D. Lgs n. 165/2001 è istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), composto come segue: - da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell Ente; - da un pari numero di rappresentanti dell amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi; - 1 -

2. La costituzione del Comitato è disposta con determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di personale, previa acquisizione delle designazioni delle organizzazioni sindacali, sia per i membri effettivi, sia per quelli supplenti, nonché previa verifica dei requisiti di professionalità, esperienza ed attitudine, anche maturati in organismi analoghi, previsti dalle linee guida - direttiva del 07 marzo 2011 dei Ministri della ubblica Amministrazione e ari opportunità in capo ai rappresentanti dell'amministrazione che intendano avanzare la propria candidatura. 3. La rappresentatività delle OO.SS è data dal numero degli iscritti che deve essere almeno pari o superiore al 5% del personale a tempo indeterminato; 4. Dei rappresentanti dell'amministrazione almeno uno deve rivestire la qualifica dirigenziale al quale è demandata anche la funzione di residente. In sede di prima istituzione, ed in assenza di candidature idonee, i rappresentanti dell'amministrazione vengono individuati nel dirigente e nei dipendenti dell'unità operativa preposta alla gestione del personale. 5. Il Comitato dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento, e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell incarico per un solo mandato. 6. Le sedute del Comitato sono valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti. 7. Il Comitato entro sessanta giorni dal suo insediamento stabilisce le regole di convocazione e funzionamento da comunicare al Sindaco ed al Segretario Generale, ivi comprese le modalità di redazione dei verbali e la diffusione delle decisioni. 8. Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 9. Al Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni: formulare piani di Azioni ositive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi; promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive dell Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali; valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli; promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell Ente; pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi; assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali 10. L Ente mette a disposizione del Comitato quanto necessario per il corretto ed adeguato svolgimento dell attività.

11. Dalla costituzione del Comitato non possono derivare ulteriori e maggiori oneri a carico del Bilancio dell'ente. B) Incaricare il Dirigente del ersonale perché provveda alla formale istituzione dell'organismo dopo aver completato il procedimento sopra indicato; C) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs 165/2001 nel testo vigente.

Verbale letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco Il Segretario Generale Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, ATTESTA - che la presente deliberazione: [X] E stata affissa all albo pretorio comunale il giorno 07-12-2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del TU. 18.08.2000, n. 267); [X] E stata compresa nell elenco n. 119, in data 07-12-2012 delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); Dalla Residenza comunale, lì 07-12-2012 Il Responsabile del Servizio Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, ATTESTA - che la presente deliberazione: [X] E divenuta esecutiva il giorno [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000) [X] E stata affissa all albo pretorio comunale, come prescritto dall art. 124, c 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 07-12-2012 al Dalla Residenza comunale, lì Il Responsabile del Servizio