presentata dai consiglieri Piccin, Revelant 1, Ret 2 il 14 febbraio 2017 <<Norme in materia di recupero di fauna selvatica ferita con l ausilio dei recuperatori abilitati>> 1 Firma aggiunta il 20 febbraio 2017 2 Firma aggiunta il 24 febbraio 2017
Signor Presidente, colleghi consiglieri, l articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria", disciplina, nella nostra Regione, l attività di recupero della fauna ferita. Questo articolo fin dal suo inserimento ad opera dell articolo 3, comma 1 della legge regionale 7/2013 ha mostrato tutti i suoi limiti e ha reso di fatto inutilmente macchinosa la procedura di attivazione degli interventi di recupero, producendo una forte disaffezione da parte dei cacciatori verso questo importante servizio. Questa inutile burocratizzazione infatti ha avuto, come esito finale, un crollo del numero di chiamate da parte dei cacciatori e di conseguenza la perdita di capi di pregiata fauna ungulata. Per rendersi conto della dimensione del fenomeno, è utile portare un esempio: in provincia di Udine vengono abbattuti circa 5.000 capi di ungulati all anno, stando alla media degli altri paesi europei, circa il 15 per cento dei capi abbattuti viene recuperato dai cani da traccia, pertanto nel nostro caso si tratterebbe di 750 capi. Stando sempre alle medie europee la percentuale di successo degli interventi di recupero, che comprendono anche le verifiche dei tiri, è di circa il 50 per cento, quindi il recupero di 750 animali richiederebbe circa 1.500 richieste d intervento, ma lo scorso anno, anche a causa dell articolo 11 bis, in provincia di Udine sono stati richiesti solo 80 interventi, l 1,6 per cento. Il dato si commenta da sé. Va sottolineato che i conduttori abilitati e i soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria che svolgono l attività di recupero della fauna selvatica ferita ricoprono un importantissimo ruolo nella gestione del patrimonio di ungulati, infatti nell ambito dei piani di prelievo basati su quote numeriche, come quelli che vengono annualmente assegnati a ciascuna Riserva di Caccia della nostra regione, i capi non recuperati, e dei quali si ignora il destino, non vengono conteggiati tra i prelievi effettuati, portando quindi ad aumentare il numero dei capi effettivamente abbattuti, con conseguente sforamento dei piani stessi. Inoltre, fatto ancor più importante, queste unità cinofile, svolgono un importante funzione nel campo del benessere animale poiché il risvolto etico del lavoro porta ad accorciare il periodo di agonia degli esemplari feriti. Non va sottovalutato nemmeno il lato della sicurezza: infatti, un cinghiale ferito può rappresentare un particolare pericolo per l incolumità umana. Per tutto quanto sopra esposto, con la presente proposta di legge, si vuole inserire nel corpus normativo regionale una disciplina specifica per il recupero della fauna selvatica ferita con l ausilio dei recuperatori abilitati, abrogando l attuale disciplina dell articolo 11 bis della legge regionale 6/2008. Con la presente proposta di legge si vuole portare la nostra Regione all avanguardia in Italia sul fronte del corretto rapporto tra l attività venatoria e il benessere degli animali e dare un giusto riconoscimento a quel gruppo di volontari che sono i conduttori di cane da traccia. Entrando nel merito dell articolato, la proposta di legge si compone di sette articoli. All articolo 1 sono enucleati i principi della legge e viene data una definizione dell attività di recupero della fauna selvatica, normata all articolo 2. L articolo 3 prevede una disciplina più completa ed articolata, rispetto a quella attuale, della figura del Recuperatore abilitato. I
Gli articoli 4 e 5 rispettivamente si occupano dei cani da traccia abilitati e del loro allenamento e addestramento. L articolo 6 prevede l abrogazione dell attuale disciplina prevista dall articolo 11 bis della legge regionale 6/2008. L articolo 7 presenta le norme transitorie e finali. Si confida nella più ampia condivisione della proposta di legge da parte di codesto Consiglio Regionale. PICCIN II
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Principi e definizioni) 1. La Regione riconosce l attività di recupero della fauna selvatica ferita come un servizio pubblico altamente qualificato, avente valore etico ambientale, per la tutela e la gestione della fauna selvatica. 2. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. 3. Per recupero della fauna selvatica si intende l attività posta in essere da soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria di cui al Titolo V della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria), e dai recuperatori abilitati di cui all articolo 3 che si esplica nella proceduta di presa in carico della segnalazione di fauna selvatica ferita, nella verifica, nella ricerca e nell individuazione dell animale e nella cattura dello stesso. 4. I soggetti di cui al comma 3 svolgono le attività di recupero della fauna selvatica ferita con la qualifica di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell articolo 358 del codice penale. 5. L attività di recupero, svolta dai recuperatori abilitati, è attività di volontariato e viene svolta a titolo gratuito. Art. 2 (Attività di recupero della fauna selvatica ferita) 1. L attività di recupero della fauna selvatica ferita è consentita, nel territorio regionale, tutti i giorni della stagione venatoria senza limiti di orario. L attività di recupero per le specie di cui all articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), è consentita nei periodi ivi indicati, senza limiti di orario. 2. Nei giorni di cui all articolo 18, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e nelle aree in cui l attività venatoria non è consentita, l attività di recupero può essere svolta dai recuperatori abilitati di cui all articolo 3 in presenza dei soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria. 3. Qualora il ferimento della fauna selvatica derivi da causa non riconducibile all attività venatoria, l attività di recupero è consentita tutti i giorni dell anno senza limiti di orario e può essere svolta dai recuperatori abilitati di cui all articolo 3 in presenza di soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria. 4. Il cacciatore che abbia ferito un ungulato, nell esercizio dell attività venatoria, e non rinvenga o raccolga il capo di selvaggina deve dare immediata comunicazione dell accaduto al Direttore della Riserva di caccia o al legale rappresentante dell Azienda faunistico venatoria e richiedere l intervento di un recuperatore abilitato di cui all articolo 3. Le spoglie dell animale recuperato sono di
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 2 - XI Legislatura - Atti consiliari proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell attività venatoria che provvederà ad annotarlo sul proprio tesserino venatorio regionale. Art. 3 (Recuperatori abilitati) 1. L attività di recupero di cui all articolo 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia, abilitati al recupero di fauna selvatica ferita ai sensi dell articolo 4, di seguito denominati recuperatori abilitati, che abbiano frequentato gli appositi corsi organizzati, almeno una volta all anno, dalla Regione o da associazioni riconosciute a livello regionale, in base agli indirizzi dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e abbiano superato con esito positivo i relativi esami di abilitazione indetti dalla Direzione regionale competente. 2. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 1 sono valide sull intero territorio regionale. 3. I recuperatori abilitati sono iscritti, previa domanda, nell elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico. 4. Ai fini dell iscrizione all elenco di cui al comma 3 l Amministrazione regionale ha la facoltà di richiedere al recuperatore abilitato idonea polizza assicurativa. 5. Il recuperatore abilitato, nell esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all articolo 13 della legge 157/1992. 6. Nei giorni di cui all articolo 18, comma 5, della legge 157/1992 e nelle aree in cui l attività venatoria non è consentita, l uso delle armi di cui al comma 5 può avvenire solo alla presenza di soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria. 7. Il recuperatore abilitato comunica preventivamente l inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria le quali possono partecipare o effettuare direttamente l attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità. Art. 4 (Cani da traccia abilitati) 1. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalla Regione o dall Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). 2. Le razze canine ammissibili ad abilitazione sono quelle che, negli standard approvati dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI) e dall ENCI, prevedano, specificatamente, la prova su pista di sangue. 3. I soggetti appartenenti alle razze di cui al comma 2 devono risultare iscritti ai libri genealogici dell ENCI o di equivalenti enti stranieri appartenenti alla FCI.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 3 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 5 (Addestramento e allenamento dei cani da traccia) 1. Il recuperatore abilitato può eseguire, non armato, con cane da traccia legato alla lunga, tracce artificiali di addestramento e allenamento su tutto il territorio regionale, a esclusione delle zone precluse alla caccia e nel territorio delle Zone di Protezione Speciale, durante tutto l anno. 2. Nel territorio di competenza delle Riserve di caccia l allenamento può avvenire previa comunicazione al Direttore della riserva. 3. Al recuperatore abilitato è consentito detenere e utilizzare materiale biologico, necessario alla posa delle tracce, anche di selvaggina, purché non proveniente da specie protette. Art. 6 (Abrogazioni) 1. L articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 è abrogato. Art. 7 (Norme transitorie e finali) 1. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell entrata in vigore della presente legge. 2. La Regione provvede al riconoscimento dei titoli abilitativi al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguiti, sulla base degli indirizzi dell ISPRA, in altre Provincie e Regioni italiane.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 4 - XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 1 - Il testo del Titolo V della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria) è il seguente: TITOLO V VIGILANZA Capo I Vigilanza venatoria Art. 35 (Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori) 1. La vigilanza sull applicazione della presente legge è affidata alla Regione. 2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato alla Regione. 3. La Regione organizza annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l esercizio venatorio, la tutela dell ambiente e della fauna selvatica. 4. (ABROGATO) 5. L Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 5 - XI Legislatura - Atti consiliari - Il testo dell articolo 358 del Codice penale è il seguente: Articolo 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Note all articolo 2 - Il testo dell articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) è il seguente: Art. 2 1. Sull intero territorio regionale la caccia selettiva per qualità, sesso e struttura agli ungulati potrà essere esercitata nei confronti delle specie e per i periodi sotto elencati senza cane e con fucile a canna rigata: a) capriolo: dal 15 maggio al 15 gennaio; b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio; c) cervo: dal 16 agosto al 15 gennaio; d) camoscio: dal 16 agosto al 31 dicembre; e) daino e muflone: dal 16 agosto al 15 gennaio. 2. È ammesso l uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3. 2 bis. Al fine di contenere l espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio. 3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì. 4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo, il cinghiale ed il cervo, nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 6 - XI Legislatura - Atti consiliari 5. La pratica della caccia selettiva per le specie qui considerate rimane subordinata alla non inclusione delle specie medesime nell elenco degli ungulati particolarmente protetti a seguito di divieti regionali adottati ai sensi dell articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. - Il testo dell articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è il seguente: Art. 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria 1. Ai fini dell esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Sylvilagus floridanus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola), taccola (Corvus monedula), corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); francolino di monte (Bonasia bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa). 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell anno nel rispetto dell arco temporale massimo indicato al comma 1. L autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunisticovenatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 7 - XI Legislatura - Atti consiliari di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell arco temporale di cui al comma 1. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell agricoltura e delle foreste, d intesa con il Ministro dell ambiente, vengono recepiti in nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall avvenuta approvazione comunitaria o dall entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell agricoltura e delle foreste, d intesa con il Ministro dell ambiente, sentito l Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. 4. Le regioni, sentito l Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, con l indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l esercizio dell attività venatoria è in ogni caso sospeso. 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre. 7. La caccia è consentita da un ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto. 8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. Note all articolo 3 - Il testo dell articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è il seguente: Art. 13 Mezzi per l esercizio dell attività venatoria 1. L attività venatoria è consentita con l uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 8 - XI Legislatura - Atti consiliari 2. E consentito, altresì, l uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l uso dell arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Note all articolo 6 - Il testo dell articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria) è il seguente: Art. 11 bis (Fauna selvatica ferita) 1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. 2. L attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalla Regione in base agli indirizzi dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalla Regione o dall Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). 3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull intero territorio regionale. 4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico. 5. Il recuperatore abilitato, nell esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all articolo 13 della legge 157/1992. 6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell attività venatoria. 7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 9 - XI Legislatura - Atti consiliari l attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità. 8. (ABROGATO) 9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).