SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2522 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BONATESTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2003 Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viterbo TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2522 Onorevoli Senatori. In materia di case da gioco e disciplina del gioco d azzardo, l Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri paesi europei, poiché ha mantenuto, da una parte il divieto generale per il gioco d azzardo, dall altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d Italia e Saint Vincent. Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale. Oggi questa disciplina appare del tutto inadeguata rispetto alle promozioni che il fenomeno del gioco d azzardo legato al turismo ha avuto in tutti i paesi più avanzati. Il settore turistico è oggi una delle risorse più rilevanti per il paese e dev essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all altezza delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato. In quest ottica si muove il presente disegno di legge, il quale stabilisce l assegnazione di una casa da gioco al comune di Viterbo, senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco esistenti. Riguardo al divieto generale per il gioco d azzardo, ormai da più parti si è rilevato come la disciplina complessiva della materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione monopolistica dello Stato sulle scommesse «legali» e la posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro città sedi dei casinò autorizzati. D altra parte, il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata. La istituzione di nuove case da gioco come quella in oggetto consentirebbe di convogliare i flussi di denaro, oggi nelle mani della malavita, verso canali leciti e funzionali per la vita delle comunità che le ricevono. La scelta di Viterbo, quale sede di una nuova casa da gioco, deve ricercarsi nella vocazione turistica che l antica città medievale ha saputo sviluppare negli ultimi anni e che oggi deve essere opportunamente rinforzata se si vuole garantire uno sviluppo per la città e per la Tuscia in generale. L istituzione di una casa da gioco servirebbe da stimolo per la realizzazione di strutture turistiche, consentendo agli operatori del settore un apertura maggiore verso i mercati nazionali ed esteri fino ad oggi sfruttati solo minimamente. Un catalizzatore turistico di tale efficacia permetterebbe a Viterbo di divenire in breve tempo il punto di riferimento per un vasto bacino di utenza turistica, nazionale ed estero. Le enormi capacità di miglioramento e di sviluppo che offrirebbe un tale scenario sono facilmente intuibili. Oltre ad una maggiore incentivazione al turismo, la istituzione di una casa da gioco consentirebbe un miglioramento delle reti viarie e ferroviarie, il rilancio del termalismo, il rilancio dell Università della Tuscia, ulteriori possibilità di investimenti con capitale estero, favorendo l uscita dall isolamento e la creazione di nuovi posti di lavoro (attualmente sono circa 37.000 i disoccupati). Inoltre, la speciale disciplina del vincolo per i proventi permetterebbe alle amministrazioni comunali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2522 parte finalizzata alle attività di investimenti e sviluppo. In particolare, il disegno di legge attribuisce alla regione Lazio il compito di autorizzare l apertura di una casa da gioco nel comune di Viterbo, su richiesta del consiglio comunale (articolo 1). L articolo 2 stabilisce che entro sei mesi dall entrata in vigore della legge la regione deve disciplinare la gestione del casinò stabilendo le norme per l assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell ordine pubblico. In merito a quest ultimo aspetto è prevista l applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nella casa da gioco (articolo 6). L articolo 5 prevede che i proventi della gestione vengano assegnati per il 70 per cento al comune di Viterbo e per il restante 30 per cento ai restanti comuni della provincia, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2522 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data la facoltà alla regione Lazio di autorizzare l apertura e l esercizio di una casa da gioco nel comune di Viterbo. 2. L autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale del Lazio, previa deliberazione del consiglio comunale di Viterbo. Art. 2. 1. Il presidente della giunta regionale del Lazio, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l esercizio della casa da gioco di cui alla presente legge. 2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce: a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio nell ambito della regione; b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; c) i giorni di chiusura e l orario di apertura; d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti; e) le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato, tenendo conto: 1) delle garanzie per l appalto e le cauzioni;

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2522 2) delle qualità morali e delle condizioni economiche del concessionario e del personale addetto; 3) delle modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; 4) delle fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; 5) della possibilità di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione. Art. 3. 1. L autorizzazione di cui all articolo 1 deve essere richiesta con deliberazione del consiglio comunale di Viterbo, nella quale possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico e storico idonei all esercizio della casa da gioco. Art. 4. 1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti all uso di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario. 2. Entro un anno dalla data della gara di appalto, gli eventuali lavori di cui al comma 1 devono essere conclusi e deve essere avviato l esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza. Art. 5. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco di cui alla presente legge sono ripartiti come segue: a) per il 70 per cento al comune di Viterbo, con l obbligo per l amministrazione

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2522 comunale di destinarne una metà ad attività promozionali e turistiche; b) per il 30 per cento ai restanti comuni della provincia, con l obbligo di destinare interamente tali fondi ad attività promozionali e turistiche. Art. 6. 1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici. 2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, alla legge 17 maggio 1991, n. 157, e successive modificazioni, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1998, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Art. 7. 1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

E 0,50