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- Ministero delle infrastrutture Decreto ministeriale del 5 marzo 2007 Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle "Installazioni fisse antincendio". Preambolo IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'unione europea; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità; Vista la decisione della Commissione dell'unione europea n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto; Viste le comunicazioni della Commissione dell'unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002, 2003/C 47/02 del 27 febbraio 2003 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C165 del 27 febbraio 2003 e 2004/C 97/07 del 22 aprile 2004 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C67 del 22 aprile 2004 contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "Installazioni fisse antincendio" EN 12259-1:1999+A1:2001, EN 12259-2:1999+A1:2001, EN 12259-3:2000 +A1:2001, EN 12259-4:2000+A1:2001, EN 12259-5:2002; Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. l, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005; Espletata, con notifica 2005/0232/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/

CE; Decretano: Articolo 1: Metodi di attestazione della conformità 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1. 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n. 246. 3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto. 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - "Sistemi di attestazione della conformita" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1. Articolo 2: 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di installazioni fisse antincendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1. Articolo 3: Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto 1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre dodici mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Allegato 1: Individuazione dei prodotti e relative norme armonizzate di riferimento

Per i prodotti "Installazioni fisse antincendio" le norme europee di riferimento sono: EN 12259-1:1999+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-1:2002 "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1 - Sprinklers"; EN 12259-2:1999+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-2:2002 "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 2 - Valvole di allarme idraulico"; EN 12259-3:2000+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-3:2002 "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 3 - Valvole d'allarme a secco"; EN 12259-4:2000+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-4:2002 "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 4 - Allarmi a motori ad acqua"; EN 12259-5:2002 recepita come UNI EN 12259-5:2003 "Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 5 - Rilevatori di passaggio di acqua". Allegato 2: Sistema di attestazione della conformità I metodi di attestazione della conformità delle installazioni fisse antincendio sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella. Prodotto Impiego previsto Sistema di attestazione della conformità Installazioni fisse antincendio Sicurezza all'incendio 1 Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni. Allegato 3: da dichiarare a cura del fabbricante Il fabbricante di installazioni fisse antincendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1. Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Sprinklers Condizioni nominali di attivazione Distribuzione dei mezzi estinguenti

Durabilità, resistenza all'esposizione al calore Durabilità, resistenza agli shock termici Durabilità, resistenza alla corrosione italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole di allarme idraulico Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole di allarme a secco Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Rilevatori di passaggi di acqua Condizioni di attivazione nominali Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla corrosione Condizioni di attivazione nominali www.codiceambientesicurezza.ilsole24ore.com/ Copyright Il Sole 24 Ore