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Transcript:

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE del 29-12-2015 n. 216 COPIA Oggetto: Procedimento penale a carico di dipendenti. Condivisione scelta legale - Determinazioni. L anno Duemilaquindici (2015), il giorno Ventinove (29) del mese di Dicembre, alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: PRESENTI i Sigg.ri: Sandro Fallani, Andrea Giorgi, Elena Capitani, Barbara Lombardini, Giuseppe Matulli, Andrea Anichini, Diye Ndiaye ASSENTI i Sigg.ri: Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Antonello Bastiani Il Sindaco Sandro Fallani, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE Preso atto che è stato aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze( n. 235 omissis/2015) nei confronti di due dipendenti di questa Amministrazione Comunale, omissis, come da avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia per il reato di cui agli articoli ivi riportati del codice penale; Preso atto che il dipendente, omissis, con nota pervenuta al prot. n. 17922 del 27.04.15, integrata da nota del 04.08.15, prot. 33936, ha comunicato di aver individuato, per l assistenza nel suddetto procedimento, come legale di fiducia l Avv. Adriano Saldarelli, con studio in via L. il Magnifico, 53, ed ha chiesto che il Comune di Scandicci assuma il patrocinio nel suddetto procedimento penale; Visto che tale dipendente omissis, con nota del 21.12.15, prot. n. 57844/2015, ha comunicato il preventivo dell Avv. Saldarelli per gli onorari di assistenza e difesa in relazione al procedimento in oggetto, redatto secondo i valori medi dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi per la professione forense in vigore in base al DM 55/2014 per le attività sino alla conclusione del primo grado di giudizio; Preso atto che tale preventivo è suddiviso in tre fasi, (indagini preliminari, dinnanzi al GIP e dibattimentale di primo grado) e considerato che il legale precisa che gli onorari relativi al GIP saranno dovuti solo nel caso in cui, a seguito di richiesta di archiviazione del P.M. venga fissata udienza ex art. 409 c.pp e gli onorari relativi per la fase dibattimentale saranno dovuti solo nel caso in cui venga disposto il rinvio a giudizio; Visto che l Avv. Saldarelli per la prima fase delle indagini preliminari ha stimato un preventivo di 2.970,00 oltre spese generali, IVA e CAP; Preso atto che l altro dipendente, omissis, con nota pervenuta al prot. n. 17631 del 24.04.15, ha comunicato di aver individuato per l assistenza nel procedimento, come legale di fiducia l Avv. Pier Matteo Lucibello, con studio in Borgo Pinti, 80 ed ha chiesto che il Comune di Scandicci assuma il patrocinio nel suddetto procedimento penale; Visto che tale dipendente omissis, con nota del 22.12.2015, prot. n. 57797, ha comunicato che in data 1.12.15 ha ricevuto l avviso della conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia per reato nell ambito dell attività lavorativa, trasmettendo copia del suddetto avviso;

Preso atto che con tale nota il dipendente ha trasmesso preventivo delle spese legali predisposto dall Avv. Lucibello, suo legale di fiducia, pari a complessivi 2.918,24, comprensivo di spese, IVA e CAP; Richiamato l art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.09.2000 - trasposizione della norma in origine prevista dall art. 67 del DPR 268/1987 - che statuisce, al comma 1, che l ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento; Visto il comma 2 del suddetto articolo che dispone che, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio; Visto l art. 36, comma 5 dello Statuto Comunale, che dispone che il Comune assicura l assistenza legale nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, nonché a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza del Comune e che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l Ente. In caso di soccombenza, ovvero in caso dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti; Rilevato che i fatti connessi alla suddetta informazione di garanzia sono direttamente connessi agli adempimenti dei compiti d ufficio dei dipendenti interessati; Dato atto che nella fattispecie del caso non ricorrono ipotesi di conflitto di interesse con l ente, in quanto non ne sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza, secondo la quale ciò si verifica qualora la stessa PA abbia fatto formalmente valere, nei confronti dello stesso dipendente pretese economiche in contrasto con la suddetta difesa, quando l Amministrazione si sia costituita parte civile nel procedimento a carico del proprio dipendente, qualora i fatti contestati integrino una condotta del soggetto contraria agli interessi del Comune, ponendosi in una posizione di contrasto con il perseguimento degli interessi propri dell Amministrazione con l adozione di atti d ufficio che non

siano nell esclusivo interesse della medesima, (Cons. Stato, Sez. V, n. 5986/06); Dato atto che, pertanto, sussistono nel caso di specie tutte le condizioni previste dal citato art. 28 del CCNL del 14.09.2000 per l assunzione del patrocinio legale; Dato atto, inoltre, che nulla osta alla individuazione da dipendenti coinvolti alla scelta dei due citati legali; parte dei due Preso atto altresì che con lettera prot. n. 16598 del 17.04.2015 questa Amministrazione ha richiesto l attivazione della polizza tutela giudiziaria contratta con la Compagnia assicurativa e che la stessa con nota del 12.05.15 ha risposto che al momento non ne sussistono le condizioni, subordinando, però, il rimborso a pronuncia di assoluzione o proscioglimento nei limiti del massimale, (esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa); Ritenuto opportuno, al momento, assumere gli impegni di spesa solo per la fase delle indagini preliminari a carico di entrambi i dipendenti, al momento stimati in complessivi 7.251,83, di cui 4.333,59 per gli onorari dell Avv. Saldarelli, (composti da 2.970,00 per onorari, oltre 445,50 per spese generali al 15%, 136,62 per CAP al 4% ed 781,46 per IVA) ed 2.918,24 complessivi per gli onorari dell Avv. Lucibello di cui 2.000,00 per onorari, 300,00 per spese generali al 15%, 92,00 per CAP al 4% ed 526,24 per IVA al 22%; ; Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari; Dato atto che, pertanto, gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy, (Riferimenti Ufficio Avvocatura Comunale n. 581/2015). Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; Con votazione unanime,

DELIBERA 1) Di prendere atto e condividere la scelta da parte del dipendente omissis, dell Avv. Adriano Saldarelli - con studio in Firenze, via L. il Magnifico 53 - quale legale di sua fiducia ai fini dell assistenza processuale nel predetto procedimento giudiziario a suo carico. 2) Di prendere atto e condividere la scelta da parte del dipendente omissis, dell Avv. Pier Matteo Lucibello - con studio in Firenze, Borgo Pinti, 80 - quale legale di sua fiducia ai fini dell assistenza processuale nel predetto procedimento giudiziario a suo carico. 3) Di dare atto che le relative spese legali saranno rimborsate dal Comune e che in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l ente ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni grado di giudizio; 4) Di dare disposizione all Ufficio Avvocatura Comunale di assumere sul capitolo 47010/1 gli impegni di spesa per la fase delle indagini preliminari a carico di entrambi i dipendenti, al momento stimati in complessivi 7.251,83, di cui 4.333,59 per gli onorari dell Avv. Saldarelli ed 2.918,24 complessivi per gli onorari dell Avv. Lucibello ed i provvedimenti necessari all esecuzione del presente atto, con riserva di eventuali integrazioni in caso di ulteriori fasi procedimentali. Quindi, LA GIUNTA COMUNALE Ravvisata l urgenza del presente atto stante la necessità di assicurarne l esecuzione, Con votazione unanime, DELIBERA Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Antonello Bastiani IL SINDACO F.to Sandro Fallani La presente copia è conforme all originale per uso amministrativo per IL SEGRETARIO GENERALE Scandicci, lì CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell art. 134, III comma D. Lgs 267/2000 IL SEGRETARIO GENERALE Scandicci, lì