PERSONALE DEL COMPARTO SANITA : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLA FORNITURA DI CONSULENZE O SERVIZI IN CONVENZIONE. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 FINALITA 1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti di finanziamento basati sulle sponsorizzazioni, sulla fornitura di consulenze o servizi in convenzione e sui risparmi di gestione, in attuazione delle disposizioni contenute nell art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449 nell art. 4 del CCNL 7.4.1999 del personale del comparto sanità. 2. Le iniziative di sponsorizzazione devono favorire il perseguimento di interessi pubblici, il conseguimento di maggiori economie ed una migliore qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, escludendo qualsiasi conflitto di interessi tra l attività pubblica e quella privata. 3. La fornitura di consulenze o servizi in convenzione da parte dell Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale verso terzi hanno la finalità di favorire l immagine positiva dell Azienda, di aumentarne gli introiti e di mettere a disposizione di altri soggetti, pubblici e privati, le migliori professionalità acquisite dal personale della dirigenza e del comparto. 4. Le iniziative dirette a produrre risparmi di gestione devono tendere a favorire l innovazione dell organizzazione e l ottimizzazione delle risorse disponibili. 5. Tutte le iniziative di cui al presente Regolamento in materia di sponsorizzazioni, risparmi di gestione, fornitura di consulenze e servizi in convenzione devono essere approvate dal Direttore Generale. 1. Ai fini del presente Regolamento si intende: ART. 2 DEFINIZIONI a) per contratto di sponsorizzazione : contratto mediante il quale un soggetto privato o un associazione senza scopo di lucro (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi a favore dell Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale (sponsee), a fronte dell impegno, da quest ultima assunto, a consentire la veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi dello sponsor nell ambito delle proprie iniziative istituzionali; b) per sponsorizzazione : ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi a favore dell Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale, provenienti da terzi allo scopo di promuovere 1
la propria ragione sociale, il marchio, le attività, i prodotti ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e, quindi, un beneficio di immagine; c) per sponsor : il soggetto privato o l associazione senza scopo di lucro che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione; d) per spazio pubblicitario : lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messi a disposizione dall Azienda Sanitaria per la pubblicità dello sponsor; e) per convenzione per la fornitura di consulenze e servizi : la convenzione stipulata tra l Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale ed altro soggetto, pubblico o privato non convenzionato/accreditato, con la quale l Azienda medesima si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo e con determinazione precisa dell oggetto della prestazione, a fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente erogati dall Azienda. TITOLO II SPONSORIZZAZIONI ART. 3 CONTENUTI E DESTINATARI 1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni, senza fine di lucro, costituite con atto notarile per realizzare entrate aggiuntive o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività rientranti nel programmi di spesa dell Azienda o comunque ritenuti di interesse aziendale. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza in un incremento delle entrate ovvero nella realizzazione di una economia di bilancio. ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE 1. Al fine di rendere nota la possibilità di sponsorizzare alcune iniziative dell Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale, è annualmente predisposto dalla Direzione Generale con atto deliberativo l elenco delle iniziative per le quali è previsto il ricorso alla sponsorizzazione. A tale elenco è data adeguata pubblicità mediante affissione all Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet dell Azienda ed, in generale, con le forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. 2. Qualora l Azienda ritenga di individuare ulteriori iniziative da sponsorizzare rispetto a quelle definite nel piano annuale adotterà le medesime procedure individuate al comma 1). ART. 5 FACOLTA DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI 1. L Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora: a) ritenga possa derivarne un conflitto di interesse fra l attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. ART. 6 PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE 1. I progetti di sponsorizzazione possono riguardare una delle seguenti iniziative, indicate in modo non esaustivo: a) sponsorizzazioni sul sito internet dell Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale con la possibilità dell inserimento di appositi spazi pubblicitari per le imprese private con riserva della clausola di gradimento; b) sponsorizzazioni di momenti culturali o altri eventi; c) sponsorizzazioni di eventi formativi, interni o esterni, organizzati dall Azienda, ivi comprese le sponsorizzazioni di iniziative formative ECM disciplinate dall art. 7 del presente regolamento; d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all interno del patrimonio immobiliare dell Azienda ( ad esempio: bacheche, ascensori, sale ritenute idonee, androni, ecc ); e) titolazione di spazi quali sale riunioni, palestre, ambulatori, aree verdi o altro; f) abbinamenti commerciali ( ad esempio: abbinamento ad un azienda di un opera pubblica ); g) servizi di manutenzione ed altri servizi erogati dallo sponsor come corrispettivo ( ad esempio: pulizia locali, giardini ecc ); h) fornitura di beni (ad esempio: segnaletica interna, attrezzature informatiche, fioriere, stampati ecc ); i) fornitura di infopoint ed altri strumenti digitali diretti a dare informazioni al cittadino sui servizi erogati dall Azienda; j) predisposizione di gadget, forniti dallo sponsor, con l abbinamento dell Azienda sponsorizzata; k) sponsorizzazione della progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la materia. ART. 7 SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE FORMATIVE ANCHE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PER L EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) 1. La sponsorizzazione di iniziative formative si configura ogni qual volta viene data ad un soggetto esterno all Azienda la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari (nome, marchi e simboli dello sponsor), a fronte della corresponsione di una somma di denaro per la copertura totale o parziale, da parte dello stesso, degli oneri finanziari per la realizzazione di eventi formativi compresi quelli riguardanti l educazione continua in medicina (ECM), in applicazione dell art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell art. 28, comma 2, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè nel rispetto dell art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541. 2. Le sponsorizzazioni di iniziative formative saranno adottate nel rispetto del Disciplinare sulla prevenzione del conflitto di interesse nelle procedure di accreditamento e di sponsorizzazione di eventi per l educazione continua in medicina (ECM), trasmesso dalla regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 11605 DS/6 del 06.10.2005. 3
3. Per le sponsorizzazioni di iniziative formative ECM viene approvato lo schema di contratto di sponsorizzazione per eventi formativi residenziali ECM elaborato in conformità dello schema tipo regionale, allegato quale parte integrante al presente regolamento (ALLEGATO A); tale modello di contratto verrà utilizzato anche per le attività formative non ECM e potrà essere oggetto di varianti solamente su preventivo accordo delle parti stipulanti il contratto recepite con atto deliberativo. 4. L Azienda si riserva la facoltà di consentire allo sponsor, nell ambito dei luoghi adiacenti all aula ove si svolge l iniziativa formativa, fermo restando il rispetto delle disposizioni e del Disciplinare di cui al comma 1, la pubblicizzazione della propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari mediante l esposizione di marchi, simboli e quant altro ne configuri la natura, nonchè la distribuzione di materiale pubblicitario, comprensivo di oggetti di cancelleria, attraverso propri addetti. 5. L Azienda si impegna altresì nell ambito dei luoghi dell iniziativa formativa a non veicolare nomi, marchi, prodotti, servizi di soggetti concorrenti con lo /gli sponsor parti del contratto. 6. Il presente articolo potrà essere modificato, alla luce delle evoluzioni organizzative connesse alla costituzione del Centro unico di formazione interaziendale, d intesa tra questa Azienda e l Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone. ART. 8 PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR 1. L Azienda, sulla base delle iniziative di sponsorizzazione individuate ai sensi dell art. 4, provvede alla pubblicazione di apposito avviso nel rispetto di quanto previsto dall art. 26 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 2. All avviso è data pubblicità mediante affissione all Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet dell Azienda ed, in generale, con le forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. L avviso relativo ai corsi ECM avrà una pubblicazione massima di 15 giorni. 3. L offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere tutte le indicazioni contenute nell avviso. 4. L offerta di sponsorizzazione deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: a) per le persone fisiche: 1) l inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 2) l inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 3) l inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 4) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 5) il non coinvolgimento nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari); b) per le persone giuridiche: 1) oltre alle autocertificazioni di cui alla precedente lettera a) riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. 4
5. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate da una Commissione, individuata con apposito atto, nel rispetto dei criteri definiti nell avviso. 6. La scelta dello sponsor è effettuata con deliberazione del Direttore Generale sulla base della seguente procedura affidata alla Struttura complessa Affari generali e legali in colloborazione con la/e struttura/e interessata/e, ai sensi di quanto disposto all art. 27, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L affidamento della sponsorizzazione può avvenire, oltre che in ragione della maggiore utilità economica per l Azienda, in ragione di criteri qualitativo-economici fissati di volta in volta 7. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dal Direttore Generale e dallo sponsor. 8. L Azienda potrà procedere all affidamento diretto della sponsorizzazione nel caso in cui sia stata esperita senza esito la procedura di cui al comma 1. ART. 9 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 1. Il contratto di sponsorizzazione fra l Azienda e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 c.c.). 2. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto fra le parti nel quale sono in particolare stabiliti: a) L oggetto della sponsorizzazione; b) La completa descrizione della modalità di attuazione della sponsorizzazione; c) L eventuale diritto di esclusiva ; d) La durata del contratto e l eventuale sua rinnovabilità; e) Il corrispettivo; f) Le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste; g) Le responsabilità ed impegni reciproci; h) Le possibili cause di risoluzione del contratto; i) L indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie; j) L onere delle spese di bollo e di registrazione. 3. Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di sponsorizzazione. Poichè le disposizioni contenute nel contratto di sponsor sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A,. esso, da redigersi in bollo prima della sottoscrizione,verrà registrato solo in caso d uso. ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI 1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell Azienda, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi che provvederà ad individuare per ogni iniziativa il responsabile della stessa. 5
2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo Sponsor dal Direttore Generale; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti specificatamente nel relativo contratto di sponsorizzazione. ART. 11 UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI 1. Le sponsorizzazioni o i risparmi di spesa possono concorrere ad incrementare i fondi per la retribuzione di risultato e produttività collettiva del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. 2. Le sponsorizzazioni o i risparmi di spesa di cui al comma 1 sono considerate economie di bilancio e, in caso di utile comprovato a consuntivo, seguono le indicazioni normative previste e attualizzate annualmente dalla Regione. ART. 12 DIVIETO DI UTILIZZO SPAZI AZIENDALI 1. Dalla data di adozione del presente regolamento, fatte salve le sponsorizzazioni disciplinate a livello aziendale e altre fattispecie previste da specifiche disposizioni normative o contrattuali, è fatto divieto a chiunque di utilizzare spazi aziendali per scopi informativi e pubblicitari. TITOLO III CONSULENZE E SERVIZI IN CONVENZIONE ART. 13 CONTENUTI E DESTINATARI 1. Le convenzioni per la fornitura di consulenze e servizi hanno ad oggetto la fornitura, a titolo oneroso, di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente erogati dall Azienda a favore di soggetti pubblici o privati ART. 14 ESCLUSIONI 1. Sono escluse dalla presente regolamentazione quelle attività che per norme, piani o atti devono essere erogate, per mandato istituzionale, da questa Azienda alla popolazione di riferimento. 2. Non verranno accolte le richieste di prestazioni sanitarie a favore di singoli utenti in quanto espressione tipica dell attività libero professionale individuale o di equipe. 6
ART. 15 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE 1. L Azienda pubblicizza, di volta in volta, i servizi che intende fornire a titolo oneroso mediante affissione all Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet dell Azienda Sanitaria ed, in generale, con le forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. 2. Consulenze e servizi ulteriori rispetto a quelli pubblicizzati possono essere richiesti dai soggetti di cui all art. 13. In tali casi l Azienda valuterà di volta in volta la fattibilità e l opportunità delle stesse. ART. 16 FACOLTA DI RIFIUTO DI FORNITURA DI CONSULENZE E SERVIZI 1. L Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi fornitura di consulenze e servizi qualora: a) ritenga che possano essere utilizzati per fini non previsti dalla Legge; b) in presenza di situazioni che rendano impossibile l impiego del personale aziendale ai fini della fornitura. ART. 17 CONVENZIONI 1. La gestione della fornitura di consulenze e servizi viene regolata mediante sottoscrizione di un apposita convenzione nella quale, in particolare, sono stabiliti: la durata precisa della convenzione; la somma stabilita da pagare per la fornitura di consulenze e per l erogazione di beni e servizi evidenziando l eventuale parte eccedente i costi sostenuti; l oggetto o gli oggetti della convenzione; le Strutture/Servizi aziendali ed il personale direttamente coinvolto, individuato secondo criteri di rotazione ove possibile; le modalità di svolgimento della consulenza e del servizio; la responsabilità giuridica delle due parti; le clausole di tutela in caso di inadempienza. ART. 18 UTILIZZO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI CONSULENZE E SERVIZI. 1. L attività di consulenza e la prestazione di servizi può essere effettuata in orario di servizio, in eccedenza oraria ovvero fuori orario di servizio. 2. La cifra da pagare per la fornitura di consulenze e servizi, fatti salvi i limiti previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, verrà stabilita dalla Direzione Aziendale, sentito il Dirigente responsabile della Struttura interessata e il personale direttamente coinvolto. 7
3. Le somme incassate dall Azienda a seguito della fornitura di consulenze e servizi, dedotti tutti i costi diretti ed indiretti a carico aziendale, verranno utilizzate come segue: a) attività e/o servizi prestati in orario di servizio o in eccedenza oraria da personale del comparto ( pagata con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario o attraverso altri istituti contrattuali ) : nella misura del 93% destinata a bilancio; nella misura del 7% destinata all implementazione del fondo per la produttività collettiva del comparto quota del Direttore Generale per progetti specifici; b) attività e/o servizi prestati fuori orario di servizio come segue: 1) Personale del comparto: nella misura del 43% destinate al personale direttamente coinvolto nella fornitura di consulenze e servizi; nella misura del 7% destinate all implementazione del fondo per la produttività dei dipendenti del comparto; la restante quota del 50% è destinata a bilancio. 1a) Personale del comparto: Nel caso in cui l Amministrazione abbia particolari interessi, derivanti dalla mission di cui all Atto aziendale, nella fornitura di consulenze e servizi la quota destinata a bilancio potrà essere ridotta in misura non inferiore al 5% del costo totale. In presenza di tale fattispecie al personale del comparto l attività di consulenza e/o servizio verrà remunerata con un compenso pari al 100% della quota rimanente dopo aver detratto la percentuale di utile destinata a bilancio. ART. 19 ASPETTI FISCALI 1. Il valore della fatturazione per la fornitura di consulenze e servizi corrisponde alla tariffa stabilita nella convenzione di cui all art. 16 del presente Regolamento. TITOLO IV NORME FINALI ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 8
ART. 21 RINVIO 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell art. 43 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni normative e contrattuali vigenti. 01/08/2008 9