IL CONSIGLIO COMUNALE. VISTO l art. 30 del Decreto Legislativo 267/ ;

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Transcript:

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 30 del Decreto Legislativo 267/18.08.2000; Richiamata la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 con la quale è stata istituita la figura dell Amministratore di Sostegno, che ha finalità di tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente; VISTO che il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Venezia sede distaccata di Dolo ha espresso la tesi della necessità della difesa tecnica da parte di un avvocato per il ricorso alla nomina dell Amministratore di Sostegno ; VISTE le linee operative condivise dagli Assessori ai Servizi Sociali dei dieci Comuni della Riviera del Brenta, negli incontri del 3 e 13 Ottobre 2005, che hanno definito l opportunità di predisporre un progetto che preveda di incaricare un operatore assistente sociale esterno, senza quindi distaccare il personale operante nelle diverse sedi comunali, facendo riferimento eventualmente a cooperative sociali in grado di sostenere il servizio; VISTO che gli Assessori ai Servizi Sociali dei dieci Comuni della Riviera del Brenta, hanno manifestato l interesse che il Comune di Pianiga si proponga quale Comune Capofila per l attivazione e la gestione della convenzione; VISTA l allegata convenzione che disciplina, ai sensi dell art. 30 del Dec. Leg.vo 267/2000: l impiego di un operatore esterno con qualifica assistente sociale per l attività di segretariato e collaborazione con gli avvocati nelle procedure di ricorso alla nomina dell Amministratore di Sostegno; l individuazione del Comune di Pianiga quale Capofila; il Comune di Pianiga, in qualità di capofila, provvederà al conferimento dell incarico e al pagamento delle relative spese a ad ogni altra incombenza prevista dalla legge; PRESO ATTO che la spesa complessiva già preventivata ammonta a 5.800,00 per una annualità e che tutti i dieci Comuni della Riviera del Brenta hanno espresso adesione al progetto prima specificato, la somma da impegnare a carico di ciascuna Amministrazione Comunale per la corrente annualità sarà di 580,00 pro-capite; RITENUTO, quindi, di procedere all approvazione della convenzione come trasmessa dal Comune di Pianiga, in qualità di capofila, mediante nota n. 0005663 del 23 marzo 2006; Dato atto che la spesa trova copertura all interno dell intervento 1100405; Acquisito il parere favorevole di cui all art. 49 del Testo Unico ordinamento degli enti locali, approvato con Dec. Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione della Consigliera Bano. DELIBERA 1. Di approvare l allegata convenzione (allegato A) che disciplina, ai sensi dell art.30 del Dec. Leg.vo 267/2000, le modalità operative per l applicazione della nomina di Amministratore di Sostegno; 2. Di demandare alla Responsabile dell Area Amministrativa Socio Culturale l adozione dei conseguenti provvedimenti Messo ai voti dal Sindaco Presidente il su esteso partito di deliberazione ottiene in forma palese, per alzata di mano, presenti n. 14 consiglieri, voti favorevoli n. 14. IL CONSIGLIO COMUNALE Con successiva votazione favorevole unanime per alzata di mano il Consiglio Comunale DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Dec. Leg.vo 267/2000.

ALLEGATO A OGGETTO: CONVENZIONE PER L APPLICAZIONE DELLA NOMINA DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. N... di Reg. Scritture Private L'anno duemilasei (2006) il giorno (..) del mese di., I sottoscritti Signori: tra sig. Nodelli Beppino Responsabile Settore Socio Culturale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Pianiga, Capofila del progetto, che rappresenta; dott. Casali Bruno, Responsabile Settore Socio Culturale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Campagna Lupia, che rappresenta; dott. Tramonte Enzo, Responsabile dell area Servizi alla Persona del Comune di Campolongo Maggiore, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Campolongo Maggiore, che rappresenta; dott. Garbin Fausto, Responsabile Settore Socio Culturale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Fiesso d Artico, che rappresenta; dott.ssa Nardo Silvia, Responsabile Area Amministrativa Socio Culturale, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Vigonovo, che rappresenta; dott. Siro Trolese, Responsabile Area Servizi Socio Culturali, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Fossò, che rappresenta; dott. Faedda Marco Responsabile Settore Socio Culturale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Camponogara, che rappresenta; dott. ssa Sedona Elisabetta, Responsabile Settore Servizi Sociali, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Dolo, che rappresenta; dott. Salvadego Fabio, Responsabile Settore Servizi Sociali, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Strà, che rappresenta; dott. Dino Segantin Dirigente Settore Servizi ai Cittadini- Politiche Sociali e Casa, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse del Comune di Mira. PREMESSO: - che con la L. 9 Gennaio 2004 n. 6, è stata istituita la figura dell Amministratore di Sostegno, che ha la finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente;

- che il Giudice Tutelare in sede presso il Tribunale di Venezia sede distaccata di Dolo - ha espresso la tesi della necessità della difesa tecnica da parte di un avvocato per il ricorso alla nomina dell Amministratore di sostegno; - che le linee operative condivise dagli Assessori agli Interventi Sociali dei 10 Comuni della Riviera del Brenta, negli incontri del 3 e 13 Ottobre 2005, hanno definito l opportunità di mettere a punto un progetto che preveda di incaricare un operatore assistente sociale esterno, senza quindi distaccare il personale operante nelle diverse sedi comunali, facendo riferimento eventualmente a cooperative sociali in grado di sostenere il servizio; - che l articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni; - che gli Assessori ai Servizi Sociali presenti agli incontri hanno manifestato l interesse che il Comune di Pianiga si proponga quale Comune Capofila per l attivazione e la gestione della convenzione; - Tutto ciò premesso: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto della convenzione I Comuni di Pianiga, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Fiesso d Artico, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Dolo, Mira e Stra, come sopra rappresentati, con la presente convenzione stabiliscono di dare applicazione al progetto della nomina dell Amministratore di sostegno. Il progetto prevede l impiego di un operatore esterno con qualifica assistente sociale per lo svolgimento di attività di segretariato e collaborazione con gli Avvocati nelle procedure di ricorso alla nomina dell Amministratore di sostegno. Art. 2 Comune capo convenzione Il Comune di Pianiga assume la veste di Comune capo convenzione. Art. 3 - Modalita' Operative Con la presente convenzione i 10 Comuni prevedono che il progetto sarà realizzato mediante l utilizzo di un operatore esterno con qualifica assistente sociale per un impegno complessivo annuale pari a n. 300 (trecento) ore.

Il Tribunale di Venezia sede distaccata di Dolo si è impegnato a garantire all operatore sociale adeguati spazi logistici (compreso il necessario materiale di cancelleria) utili a poter svolgere con efficacia il mandato assegnato dalle Amministrazione Comunali. L operatore sarà presente una mattina la settimana per il ricevimento del pubblico. Art. 4 - Durata La presente convenzione ha la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione. Non è ammessa proroga tacita. Art. 5 - Riparto e gestione delle spese Tutte le spese derivanti concernenti il servizio ivi regolato saranno equamente ripartite tra i 10 Comuni convenzionati. Il Comune di Pianiga provvederà al conferimento dell incarico e alla gestione del relativo contratto. Gli altri enti si impegnano a rimborsare al Comune di Pianga la spesa da questi sostenuta per la gestione del contratto entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto loro trasmesso. L impegno economico complessivo presunto per il biennio è pari a. 11.600,00 (euro undicimilaseicento) con una ripartizione annuale complessiva pari a. 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/00). E esclusa da tale convenzione la parcella di spesa documentata dai legali rinviando a ogni singolo regolamento comunale la specifica competenza sulle valutazioni delle situazioni di indigenza per le quali tali spese saranno a carico delle rispettive Amministrazioni Comunali. Art. 6 - Prestazione del Servizio I dieci Comuni della Riviera del Brenta garantiranno la presenza di un operatore assistente sociale, una volta alla settimana per 6 ore, per dare informazioni e farsi carico dell aspetto tecnico-sociale della pratica.

L operato dell assistente sociale si svolgerà in autonomia rispetto la gestione delle istanze prodotte dai cittadini ma in stretta collaborazione con i servizi sociali e le amministrazioni comunali di provenienza degli stessi. Art. 7 - Consultazione fra Enti Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati relative al servizio, sono costituite da incontri periodici fra i rispettivi Servizi sociali che opereranno in accordo con gli Assessori preposti al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio. Art. 8 - Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono equamente a carico dei Comuni contraenti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Tabella, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 10 tariffa, parte II D.P.R. 131/86). Art. 9 - Disposizioni finali Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia. Letto approvato e sottoscritto per il Comune di Pianga Sig. Beppino Nodelli per il Comune di Campagna Lupia dott. Bruno Casali per il Comune di Campolongo Maggiore dott. Enzo Tramonte per il Comune di Fiesso d Artico dott. Fausto Garbin per il Comune di Vigonovo dott. Ssa Silvia Nardo per Comune di Fossò dott. Siro Tirolese per il Comune di Camponogara Dott. Marco Faedda per il Comune di Dolo Sig.ra Elisabetta Sedona per il Comune di Strà dott. Fabio Salvadego per il Comune di Mira dott. Dino Segantin