POLITECNICO DI TORINO Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Emanato con D.R. 446 del 20.06.2000
POLITECNICO DI TORINO Corso Duca degli Abruzzi, 24-10129 - TORINO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, sul presente regolamento è stato acquisito il preventivo parere della commissione per l accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Articolo 1 Oggetto 1. Il Politecnico di Torino impronta la propria attività amministrativa a criteri di efficienza, di pubblicità e di trasparenza uniformandosi ai principi e alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il Politecnico assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge n. 241/90, dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e dal presente regolamento. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. I procedimenti amministrativi diretti all emanazione di atti dotati di rilevanza esterna devono conformarsi alle indicazioni e ai principi del presente regolamento. 2. I procedimenti di competenza del Politecnico di Torino devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato contenente l indicazione dell unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro eventuale e successivo adempimento procedimentale. 3. Ciascuna delle tre fasi procedimentali, preparatoria, costitutiva, integrativa e attuativa dell efficacia, dovrà essere espletata entro e non oltre il termine di sessanta giorni, se non diversamente stabilito da norme specifiche. Articolo 3 Decorrenza del termine iniziale del procedimento 1. Per i procedimenti d ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l amministrazione ha formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l obbligo di provvedere. 2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell istanza. 3. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e dal disposto di cui all articolo 18 della legge n. 241/90. Articolo 4 Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. Nei casi in cui il controllo esterno sugli atti dell Ateneo abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell efficacia non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Articolo 5 Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi 1. Nel caso in cui il procedimento amministrativo richieda l acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi esterni all amministrazione, si applica l art. 17 della legge 241/90. Articolo 6 Il responsabile del procedimento 1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel responsabile della struttura da cui prende avvio il procedimento. 2. L unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale relativo al provvedimento finale da adottarsi è la persona preposta a capo di ogni singolo servizio, ufficio e struttura decentrata costituenti l apparato amministrativo, tecnico, didattico e scientifico dell ateneo. 3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal presente regolamento. In particolare la persona preposta a capo di ogni singola unità organizzativa è responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale concernente il relativo provvedimento finale da adottarsi. 4. Il responsabile del procedimento può assegnare formalmente con atto scritto ad altro dipendente addetto all unità organizzativa la responsabilità dell istruttoria o di ogni altro adempimento procedurale inerente il singolo procedimento nel rispetto delle funzioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario. In tal caso questi è considerato responsabile del singolo procedimento assegnatogli. 5. Il Direttore Amministrativo in presenza di comprovate e specifiche esigenze, può assegnare determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da quelle competenti. In tal caso il Responsabile preposto all unità assegnataria assumerà a tutti gli effetti la responsabilità del relativo procedimento. Articolo 7 Diritto di accesso ai documenti amministrativi 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/90. 2. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all ufficio competente a formare l atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente. 3. L interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi. 4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. Pag. 2
5. Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. 6. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l accesso, ai sensi della legge n. 241/90. 5. La copia dei documenti può essere rilasciata subordinatamente al pagamento dell importo dovuto sulla base di apposito tariffario che sarà successivamente emanato dall Amministrazione. Articolo 8 Categorie di atti sottratti al diritto di accesso 1. Fermo restando quanto previsto dall art.24, comma 6 della L. 241/90, ai sensi dell art.8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 352/92 ed in relazione all esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro specifici interessi giuridici sono esclusi dal diritto di accesso, se richiesti da terzi: 1. i documenti relativi alle situazioni personali o familiari del personale in servizio; 2. i documenti amministrativi formati da altre amministrazioni o concessionari e detenuti non stabilmente dal Politecnico di Torino dovranno essere richiesti alle amministrazioni o concessionari competenti; 3. i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si operi riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio, sino a conclusione del giudizio stesso (differimento temporaneo); 4. la documentazione relativa alle prove di concorso o selettive per l assunzione, a tempo determinato o indeterminato, del personale, fino alla conclusione del relativo procedimento (differimento temporaneo). 2. Coloro che per ragioni d ufficio vengano a conoscenza di documenti per i quali non è consentito l accesso in via generale sono tenuti al segreto. 3. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell interessato, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Articolo 9 Ufficio relazioni con il pubblico 1. In conformità all articolo 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di facilitare i rapporti con l utenza e di garantire la piena attuazione della legge n. 241/90, il Politecnico istituisce l Ufficio per le relazioni con il pubblico. 2. Tale ufficio è organizzato con punti di riferimento per l utenza nell ambito di ciascuna unità organizzativa dell Amministrazione Centrale. Ai suddetti punti di riferimento possono rivolgersi : dipendenti; studenti; fornitori; utenti per attività di ricerca e consulenza, sia pubblici che privati; coloro che abbiano partecipato a concorsi banditi dall Amministrazione. Pag. 3
Articolo 10 Norme finali e di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352. Articolo 11 Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua emanazione. 2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all albo del Politecnico di Torino. 3. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l indicazione delle unità organizzative responsabili dell istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Pag. 4