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COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO SINDACO: DOTT.SSA ELISABETTA IACOMELLI RESPONSABILE AREA "POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO" ARCH. MASSIMO PADELLINI PROFESSIONISTA INCARICATO: ANDREA PISTOLESI ARCHITETTO REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE ADOZIONE DELIB. C.C. N. DEL APPROVAZIONE DELIB. C.C. N. DEL

SOMMARIO ART.1_! Finalità e ambito di applicazione... 1! ART.2_! Obiettivi del regolamento... 1! ART.3_! Funzioni e criteri... 2! ART.4_! Programma comunale degli impianti... 2! ART.5_! Catasto regionale impianti formazione ed aggiornamento... 3! ART.6_! Procedura per l ottenimento dell autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti... 4! ART.7_! Autorizzazione... 5! ART.8_! Interventi attuabili con permesso di costruire... 5! ART.9_! Interventi attuabili con segnalazione certificata di inizio attività... 5! ART.10_! Impianti di altri enti pubblici... 6! ART.11_! Indirizzi per la progettazione e la realizzazione degli impianti... 6! ART.12_! Azioni di risanamento... 7! ART.13_! Funzioni di vigilanza e controllo... 7! ART.14_! Sanzioni amministrative... 7! ART.15_! Partecipazione ed informazione... 7! ART.16_! Norme generali... 8! ART.17_! Entrata in vigore... 8!

ART.1_ FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento, nel rispetto dei dettami e delle disposizioni normative vigenti, persegue le finalità di tutela della salute umana alle esposizioni a campi elettronici, magnetici ed elettromagnetici ed è adottato ai sensi dell art. 8 comma 6 della L. n.36 del 22 febbraio 2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in conformità al D.M. n.381 del 10 settembre 1998,, Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana ed in applicazione dell art. 8 della L.R.T. n.49 del 06 ottobre 2011, Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione. Le indicazioni e le prescrizioni contenute negli articoli seguenti, si applicano a tutti gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz; compresi quelli realizzati da Enti Pubblici ivi comprese le Forze armate e le Forze di Polizia, con esclusione degli impianti dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale e sono fatte salve le competenze attribuite all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla L. n.249 del 31 luglio 1997, (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Dal presente Regolamento sono inoltre esclusi gli apparati di radioamatori ed i microimpianti, ed in conformità all art. 6 della L.R.T. 49/2011, è istituito l inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, che costituisce sezione del Catasto Regionale. ART.2_ OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO La disciplina e le modalità di richiesta e rilascio delle relative autorizzazioni, sono definite in attuazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs 258 del 01/08/2003. Il ottemperanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, sono definiti i seguenti obiettivi da perseguire: 1. tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio quali beni primari; 2. conoscenza dei livelli d esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici finalizzata anche all autorizzazione d installazione di nuovi impianti; 3. garanzia di partecipazione dei cittadini alle scelte per il corretto insediamento urbanisticoterritoriale degli impianti; 4. garanzia di corrette informazioni alla popolazione, con seminari, convegni, incontri e dibattiti pubblici con l'amministrazione Comunale e/o con esperti in materia; 5. corretto inserimento urbanistico-territoriale degli impianti, al fine di minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, assicurando ai gestori la copertura del servizio; 6. definizione delle procedure per l installazione, la modifica, la riconfigurazione, la delocalizzazione, la dismissione e più in generale la gestione di tutti gli impianti di cui a precedente articolo 1; 7. definizione dei criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento; 8. contenimento dell inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche e minimizzazione dello stesso anche mediante l accorpamento di impianti su strutture comuni o all'interno di siti comuni. 1

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti oggetto del presente regolamento, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, al momento della presentazione della richiesta, debbono prevedere la migliore soluzione tecnica praticabile, volta a ridurre al limite più basso possibile i campi elettromagnetici. ART.3_ FUNZIONI E CRITERI L Amministrazione Comunale, in attuazione di quanto indicato all art.8 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i., provvede a: 1. elaborare ed approvare il programma comunale degli impianti di cui all articolo 9 della LRT 49/2011 e s.m.i, curandone la trasmissione al SUAP; 2. rilasciare, anche in assenza del programma di cui al punto precedente, i titoli abilitativi necessari; 3. ordinare azioni di risanamento, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Tali azioni, necessarie per rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal d.p.c.m. di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, sono definite ai sensi dell articolo 12 della LRT 49/2011 e s.m.i,; 4. svolgere funzioni di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dall'art. 13 L.R.T. 49/2011, avvalendosi dell ARPAT ai sensi dall articolo 14, comma 1, della L. 36/2001, nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente L.R.T. 30/2009; 5. svolgere compiti di educazione ambientale e informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla L.R.T. 49/2011; 6. adeguare i Regolamenti Urbanistici ai criteri localizzativi indicati all art.11, c.1, L.R.T.49/2011 e s.m.i Il Comune, al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, provvede a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite all'art.4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz). ART.4_ PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l installazione degli impianti su proposta dei programmi presentati dagli esercenti, nel rispetto: 1. degli obiettivi di qualità di cui all art.2, c.1, lettera c), n.1) della L.R.T.49/2011, con particolare riferimento ai criteri di localizzazione di cui all art.11, c.1 L.R.T. 49/2011; 2. delle aree individuate come idonee dal Regolamento Urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione di cui all articolo 11, c.1 della L.R.T. 49/2011; 3. delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio; 4. dell esigenza di minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell anno precedente. 2

Il programma comunale degli impianti è approvato e aggiornano mediante procedure che assicurano: 1. trasparenza, informazione e partecipazione della popolazione residente e dei soggetti pubblici e privati interessati; 2. consultazione dei Comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti, in considerazione di presenti o future destinazioni d uso del territorio, al fine di favorire inoltre l accorpamento degli stessi su supporti comuni. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, sono osservati i seguenti criteri localizzativi: gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate; gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica; nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente, l installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigarne l impatto visivo; è favorito l accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all interno di siti comuni, ottimizzando l utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi; è vietata l installazione di impianti di radiodiffusione, radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, fatto salvo quanto indicato al punto successivo; l installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche, tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate e necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio. L'osservanza dei criteri localizzativi sopra elencati, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione. ART.5_ CATASTO REGIONALE IMPIANTI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO Il catasto regionale degli impianti, è definito ed attuato ai sensi dell art. 5 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i.; l Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto indicato dalla L.R.T. 49/2011 collabora con la Regione alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo in via telematica, allo scambio ed alla trasmissione dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento ai controlli. 3

ART.6_ PROCEDURA PER L OTTENIMENTO DELL AUTORIZZAZIONE ALL'IN- STALLAZIONE O ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal Comune, tramite lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP), nel rispetto: 1. dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione; 2. degli obiettivi di qualità; 3. dei criteri localizzativi; 4. del programma comunale degli impianti. Il titolo abilitativo è rilasciato nell ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del Dlgs 259/2003, e secondo quanto di seguito esposto: per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica con annessa realizzazione di opere civili o, comunque, effettuazione di scavi, occupazione di suolo pubblico o altro, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dal Comune ovvero alla figura soggettiva proprietaria delle aree. per l installazione di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o per modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all art.87 del D.Lgs 259/2003, nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dal Comune; qualora la localizzazione dell impianto lo richiedesse, l Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri Enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco; per le zone soggette a tutela paesistico- ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice Urbani). Le procedure per l ottenimento del titolo abilitativo, si possono svolgere in via telematica attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo le modalità di cui al capo III della L.R.T.40/2009. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all art.5, c.3, della L.R.T.49/2011 e s.m.i, trasmettono al Comune il proprio programma di sviluppo. Il Comune, tramite lo Sportello Unico Attività produttive (S.U.A.P.) può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti di cui al precedente art. 4, soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete. Entro novanta giorni dall installazione dell impianto, i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art.9, c.7, della L. 36/2001. L etichetta posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico, deve contenere in particolare i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo. 4

ART.7_ AUTORIZZAZIONE Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P), entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell istanza, provvede al rilascio dell autorizzazione comunale all installazione, alla riconfigurazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile di cui all art.8 della L.R.T. 49/2011 e di quelli radiotelevisivi. L Ufficio competente all istruttoria acquisisce i pareri: dell ARPAT, corredato dallo studio previsionale e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l ARPAT valuterà altresì l impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi; di compatibilità edilizia urbanistica e paesaggistico ambientale con le procedure indicate al precedente art. 6. Le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza del titolo rilasciato, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso, in conformità all art. 87 del D.Lgs 259/03. ART.8_ INTERVENTI ATTUABILI CON PERMESSO DI COSTRUIRE Il permesso di costruire è il titolo abilitativo necessario per la realizzazione e l utilizzo degli impianti di seguito elencati: - nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (S.r.b.), - nuovi impianti radiotelevisivi; - modifiche agli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sia per tipo, modello o altro, anche a seguito di eventi naturali o dolosi che danneggino l'impianto, non rientranti in particolari interventi e determinate tipologie di impianti, soggette alle disposizioni di procedura semplificata di cui all art. 87-bis del D.Lgs 259/2003, e s.m.i.. L istanza dovrà essere effettuata su apposito modello predisposto dal Comune, completo in ogni sua parte e completo della documentazione occorrente in conformità alle leggi vigenti. ART.9_ INTERVENTI ATTUABILI CON SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è il titolo abilitativo necessario per la realizzazione e l utilizzo degli impianti di seguito elencati: - installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, posizionati su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti; - modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all art. 87 del D.lgs 259/2003, nonché di quanto disposto al comma 3- bis del medesimo articolo; 5

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica; - interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni; - interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito; - impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori. L istanza dovrà essere effettuata su apposito modello predisposto dal Comune, completo in ogni sua parte e completo della documentazione occorrente in conformità alle leggi vigenti. ART.10_ IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI I Soggetti e gli Enti Pubblici diversi dal Comune, ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia, che necessitino di installare impianti indispensabili a garantire l espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale, come indicato all art.1 del presente regolamento, debbono inviare all Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori, una comunicazione nella quale sono dichiarate tali condizioni. In assenza delle condizioni sopra richiamate, valgono le procedure e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento. In ogni caso, rimane invariato l obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui alla L. 36/2001 e s.m.i.. ART.11_ INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI IM- PIANTI I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici. Salvo casi contrastanti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è favorito l utilizzo comune di un unico sito, palo/traliccio, per più gestori. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici. Le stazioni radio base e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica, dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante quanto segue: - data di installazione dell'impianto; - nome del gestore proprietario dell'impianto; - tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.); - frequenze utilizzate; - potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt; - potenza totale in Watt; - altezza in metri, del centro dell antenna. 6

ART.12_ AZIONI DI RISANAMENTO Il Comune, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16 della LRT 49/2011 e s.m.i, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità prefissati, ordina le azioni di risanamento necessarie al rispetto dei criteri di riduzione a conformità, stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'art.4, c.2, della L. 36/2001. Le azioni di risanamento sono disposte dal Comune entro e non oltre un anno dall accertamento del superamento dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione e se del caso la delocalizzazione degli impianti. Il risanamento è attuato a cura e spese dei titolari. L Amministrazione Comunale assicura comunque, anche mediante poteri d urgenza inerenti la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla delocalizzazione degli impianti e nel caso in cui sia necessaria la delocalizzazione in altro Comune, provvede alla definizione di un intesa tra i Comuni interessati. Nel caso in cui il Comune non provveda con i poteri d urgenza, o qualora l intesa tra più Comuni non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste dall art.6, c.2, della L.R.T. n.88 del 1 dicembre 1998, (attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell ambiente, tutela dell ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alle Regioni dal D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998). Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l art.28, c.7, del D.Lgs. n.177 del 31 luglio 2005, (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). ART.13_ FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO L Amministrazione Comunale svolge la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell A.R.P.A.T. ai sensi dall art.14, c.1, L. 36/2001, secondo quanto indicato dalla L.R.T. n.30 del 22 giugno 2009. La vigilanza ed il controllo sono attuati dal Comune nel rispetto di quanto disposto all art.13 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i.. ART.14_ SANZIONI AMMINISTRATIVE Le sanzioni amministrative sono determinate in riferimento a quanto definito all art.14 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i.. ART.15_ PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE Il Comune, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione dell attività di vigilanza e monitoraggio compiuta. 7

ART.16_ NORME GENERALI Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si applica quanto indicato alla L. n.36 del 22/02/2001 e s.m.i., al D.Lgs n.259 del 01/08/2003 e s.m.i., ed alla L.R.T. n.49 del 06/10/2011 e s.m.i. e più in generale quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia. ART.17_ ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore. 8