(Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali) del

Documenti analoghi
del... 1 Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento nel settore universitario svizzero

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Ordinanza dell Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Sezione 1: Disposizioni generali

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Legge federale sulla ricerca

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Tabella delle concordanze: avamprogetto LPD/ riforma del Consiglio d Europa / riforma dell Unione europea

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Revoca della dichiarazione di scomparsa

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Comune di Torno. Provincia di Como REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARI O ASSOCIAZIONI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA

Standard di qualità. Legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) Accreditamento dei cicli di perfezionamento in psicologia della salute

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell Aia sulla protezione dei minori e degli adulti

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Autorizzazione d esercizio agli istituti per invalidi. Procedure per l ottenimento e il mantenimento dell autorizzazione di esercizio

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo

Transcript:

Ordinanza del DFE sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e sui compiti di dette agenzie (Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali) del... 006 Progetto del agosto 006 Il Dipartimento federale dell economia (DFE), visto l articolo 7a capoverso della legge federale del 6 ottobre 995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP); visto l articolo 5 dell ordinanza dell settembre 996 sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP); visto l accordo del... sull accreditamento di scuole universitarie professionali; sentito il Consiglio SUP della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), ordina: Sezione : Oggetto Art. La presente ordinanza disciplina: a. le condizioni e la procedura per il riconoscimento di agenzie di accreditamento (agenzie) alle quali viene trasferita la valutazione di richieste per l accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio oppure l accreditamento di cicli di studio; b. la valutazione e l accreditamento da parte di agenzie riconosciute. Sezione : Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie Art. Condizioni Possono essere riconosciute come agenzie persone fisiche e giuridiche con sede in Svizzera o all estero. Le agenzie devono adempiere le seguenti condizioni: RS.7 RS... 006

Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali RU 006 a. devono essere autorizzate dalla competente autorità dello Stato che ospita la sede; b. devono disporre delle competenze scientifiche per valutare richieste di accreditamento e per accreditare cicli di studio secondo i requisiti di diritto federale; c. devono disporre delle necessarie competenze linguistiche per valutare richieste; d. devono disporre di esaurienti conoscenze del sistema svizzero di scuole universitarie professionali; e. devono adempiere gli standard conformemente all allegato; f. i prezzi da esse praticati devono essere adeguati alle prestazioni di servizi da fornire. Art. Procedura L agenzia deve presentare una richiesta di riconoscimento. Nella richiesta si deve comprovare, allegando la rispettiva documentazione, di adempiere le condizioni di cui all articolo. La richiesta scritta è da inoltrare in duplice copia all Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). L UFFT trasmette il dossier della richiesta alla Commissione federale delle scuole universitarie professionali per la valutazione. Fondandosi sulla valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali e sentito il Consiglio SUP della CDPE, il DFE emana una decisione concernente la richiesta. Può imporre condizioni per il riconoscimento. 5 L UFFT tiene un elenco delle agenzie riconosciute e lo pubblica in formato elettronico. Art. Durata Il riconoscimento viene rilasciato per una durata di cinque anni al massimo. Su richiesta dopo una nuova valutazione, il riconoscimento può essere prorogato di cinque anni al massimo; ulteriori proroghe sono possibili. Sezione : Valutazione e accreditamento da parte di agenzie Art. 5 Validità delle direttive sull accreditamento Qualora nella presente ordinanza non venga disposto altrimenti, durante la valutazione di richieste e l accreditamento le agenzie si attengono alle direttive del per l accreditamento di scuole universitarie professionali. RS

Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali RU 006 Art. 6 Procedura per la valutazione di richieste di accreditamento Qualora una scuola universitaria professionale desideri far valutare una richiesta di accreditamento da parte di un agenzia, stipula un contratto con la stessa. Essa inoltra la richiesta direttamente all agenzia trasmettendone copia all UFFT. A conclusione della valutazione della richiesta di accreditamento, l agenzia trasmette il parere e la raccomandazione di accreditamento alla scuola universitaria professionale e all UFFT per permettere la preparazione della decisione di accreditamento da parte del DFE. Art. 7 Procedura per l accreditamento di cicli di studio Qualora una scuola universitaria professionale desideri far accreditare un ciclo di studio da parte di un agenzia, inoltra una richiesta motivata all UFFT. Fondandosi sulla valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali, il DFE emana una decisione concernente la richiesta. Qualora l agenzia sia stata autorizzata a decidere sull accreditamento, la scuola universitaria professionale stipula un contratto con l agenzia stessa. Il contratto dev essere approvato dall UFFT. L agenzia autorizzata ad accreditare emana una decisione di accreditamento. La decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale. 5 L agenzia notifica la sua decisione di accreditamento alla scuola universitaria professionale e al DFE. 6 Trasmette un certificato d accreditamento alla scuola universitaria professionale. Art. 8 Valutazione delle richieste La valutazione delle richieste viene svolta nell ambito di una perizia su tre livelli che comprende: a. l autovalutazione scritta della scuola universitaria professionale; b. la perizia esterna svolta da un gruppo di esperti documentata con un rapporto scritto; c. la raccomandazione di accreditamento da parte dell agenzia. La composizione del gruppo di esperti avviene conformemente al capitolo. degli standard Enqa del 005. A tal fine devono essere considerate le caratteristiche specifiche di scuola universitaria delle scuole universitarie professionali. L agenzia deve assicurare che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le peculiarità del sistema svizzero delle scuole universitarie professionali.

Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali RU 006 Sezione : Responsabilità e vigilanza Art. 9 Responsabilità e obbligo di annunciare Le agenzie sono responsabili del risultato delle proprie valutazioni e delle eventuali decisioni di accreditamento. Devono annunciare immediatamente e spontaneamente all UFFT tutte le modifiche essenziali concernenti le loro attività, segnatamente una comminatoria di fallimento nei loro confronti, la cessazione dell attività commerciale, la modifica del campo di attività, dell organizzazione, del personale responsabile, dei rapporti di proprietà o finanziari. Qualora un agenzia cessi l attività commerciale oppure le venga revocato il riconoscimento, la scuola universitaria professionale incarica un altra agenzia di proseguire i lavori. L agenzia che cessa la propria attività o alla quale è stato revocato il riconoscimento sostiene le spese derivanti. Art. 0 Protezione del segreto e dei dati Servizi e persone che si occupano di dati relativi all accreditamento devono attenersi al segreto d ufficio, professionale e commerciale. Alla procedura di accreditamento si applicano le prescrizioni della legge federale del 9 giugno 99 sulla protezione dei dati. Art. Vigilanza e obbligo di informare L UFFT esercita la vigilanza sulle agenzie. Le agenzie devono fornire all UFFT tutte le informazioni necessarie per garantirgli la sua funzione di vigilanza. Qualora l UFFT accerti delle inadempienze presso un agenzia, ha la facoltà di imporle un termine per eliminarle nonché delle condizioni. In caso di gravi irregolarità, l UFFT può sospendere il riconoscimento con effetto immediato; in questo caso presenta contemporaneamente al DFE una richiesta di revoca del riconoscimento. Sezione 5: Entrata in vigore Art. Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il. Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), RS 5..

Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali RU 006 Standard per agenzie di accreditamento Allegato (art. lett. e) Se vogliono essere riconosciute, le agenzie di accreditamento devono adempiere la parte degli standard Enqa del 005 5. Parte : Standard europei per agenzie di garanzia esterna della qualità, pagine da a 7.. Utilizzo di procedure per la garanzia esterna della qualità presso scuole universitarie: in caso di garanzia esterna della qualità da parte di agenzie, si devono considerare la presenza e l efficienza delle procedure per la garanzia esterna della qualità descritte nella parte 6 delle direttive e degli standard europei.. Statuto ufficiale: le agenzie devono essere riconosciute formalmente dalle competenti autorità nello spazio universitario europeo come agenzie qualificate per la garanzia esterna della qualità e disporre di uno statuto giuridico. 7 Devono attenersi alle direttive del quadro giuridico entro cui operano. 5 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area: European Association for Quality Assurance in Higher Education/Enqa, Helsinki 005. 6 Standard Enqa, parte :. Utilizzo di procedure di garanzia interna della qualità: in caso di procedure di garanzia esterna della qualità deve essere considerata l efficacia delle procedure di garanzia interna della qualità.. Sviluppo di processi di garanzia esterna della qualità: gli obiettivi del processo di garanzia della qualità devono essere sviluppati da tutti i responsabili (comprese le scuole universitarie) prima dell inizio della procedura e resi pubblici congiuntamente con una descrizione delle procedure da utilizzare.. Criteri decisionali: ogni decisione formale adottata come risultato di un attività di garanzia esterna della qualità deve fondarsi si criteri sistematicamente applicati ed esplicitamente resi pubblici.. Processi in funzione degli obiettivi: tutti i processi di garanzia eterna della qualità devono essere concepiti in modo da garantire la realizzazione degli obiettivi a tale scopo definiti..5 Rapporti: i rapporti devono essere pubblicati e redatti in uno stile chiaro e comprensibile per i destinatari. Il lettore deve poter individuare rapidamente tutte le decisoni, distinzioni o raccomandazioni menzionate nei rapporti..6 Successive procedure di controllo (follow-up): le procedure di controllo della qualità contenenti raccomandazioni per provvedimenti oppure richiedenti un successivo piano d azione devono essere accompagnate da una procedura di controllo prestabilita che viene attuata sistematicamente..7 Review periodiche: garanzie esterne della qualità per scuole universitarie e / o programmi devono essere svolti secondo cicli regolari. L estensione di questo ciclo e le procedure di review devono essere stabilite preventivamente in modo chiaro e rese pubbliche..8 Analisi del sistema complessivo: le agenzie di garanzia della qualità devono redigere periodicamente un rapporto riassuntivo che descrive e analizza risultati generali delle loro review, valutazioni, assessement ecc. 7 Il DFE esige un riconoscimento formale da parte delle autorità competenti del settore universitario di provenienza dell agenzia. 5

Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali RU 006. Attività: le agenzie devono svolgere regolarmente attività nell ambito della garanzia esterna della qualità (a livello istituzionale o di programma).. Risorse: le agenzie devono disporre di risorse adeguate e corrispondenti alle contingenze, sia a livello di personale sia in prospettiva finanziaria per organizzare e svolgere in modo efficace ed efficiente le procedure per la garanzia esterna della qualità e per poter assicurare lo sviluppo dei loro processi e procedure..5 Mission statement: le agenzie devono avere obiettivi chiari ed espliciti per il proprio lavoro che vengono descritti in una dichiarazione pubblicamente accessibile (mission statement)..6 Indipendenza: le agenzie devono essere indipendenti secondo due punti di vista: devono essere autonome e operare sotto la propria responsabilità; i terzi, come scuole universitarie, ministeri o altri gruppi di interesse non devono avere nessuna possibilità di influenzare le conclusioni e le raccomandazioni presentate nei rapporti delle agenzie..7 Criteri e metodi applicati dalle agenzie per la garanzia esterna della qualità: processi, criteri e procedure applicati devono essere prestabiliti e pubblicamente accessibili. Si auspica che le procedure contengano di regola i seguenti elementi: un autovalutazione o una corrispondente procedura da parte dell unità la cui qualità viene valutata; una valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti svolta con il coinvolgimento, se ritenuto adeguato, di uno studente e con visite sul posto da parte dell agenzia; la pubblicazione di un rapporto, compresi decisioni, raccomandazioni o altri risultati formali; una procedura successiva di controllo per la verifica dei provvedimenti (follow-up) adottati dall unità da valutare quanto alla garanzia della qualità sulla base delle raccomandazioni contenute nel rapporto..8 Obbligo di rendere conto: le agenzie devono disporre di procedure per il proprio obbligo di rendere conto. 6

Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali RU 006 7