4. I concorsi di ammissione devono essere espletati entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorsa tale data senza che le Commissioni abbiano

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REGOLAMENTO CORSI DOTTORATO DI RICERCA (Approvato dal Senato Accademico il 28 giugno 1999) (Modificato con delibera del Senato Accademico del 15.11.2000 e del 10.06.2011 e integrato con delibere del Senato Accademico del 29.06.2010 e del 16.03.2011) Art. 1 (Istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca) 1. Presso l'università degli Studi di Cagliari sono istituiti, con Decreto Rettorale su proposta di uno o più Dipartimenti e previa delibera del Senato Accademico, corsi per il conseguimento di Dottorati di Ricerca, di durata non inferiore a tre anni, quali titoli accademici in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di qualificata ricerca scientifica. 2. I corsi possono essere attivati anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscono idonee risorse umane, strumentali e finanziarie. 3. I predetti corsi possono altresì essere istituiti mediante consorzio con altre Università. 4. L isituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore dell Università di Cagliari al Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che ne cura la diffusione. Art. 2 (Programmazione dei corsi) 1. Nell'ambito della programmazione annuale il Consiglio di Amministrazione destina le risorse sufficienti per l'istituzione di nuovi corsi di Dottorato di Ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti. 2. Nel caso di adesione dell'università di Cagliari ad un Dottorato di Ricerca istituito presso altro Ateneo, le strutture scientifiche interessate sottopongono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la proposta di partecipazione tramite apposita convenzione di cui all art. 4, comma 4, del presente regolamento. Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. L'istituzione di un Dottorato presso l'università di Cagliari, quale sede unica o consorziata, presuppone l'esistenza di una comunità scientifica di riferimento con consolidata esperienza di ricerca nell'area specifica e con produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente certificabile, in conformità a quanto disposto dal D.M. 30/04/1999. Al fine di assicurare stabilità al Dottorato, le tematiche di ricerca che lo caratterizzano dovranno essere di interesse scientifico-culturale sufficientemente ampio. 2. Laddove possibile, è auspicabile una documentata collaborazione con Università, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che garantiscano l'inserimento dei dottorandi in un eventuale contesto lavorativo e di ricerca, anche a carattere internazionale. Art. 4 (Requisiti di idoneità) 1. I Dipartimenti - singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri Atenei, italiani o stranieri propongono entro il 1 febbraio, con delibera motivata, l attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca. 2. Ciascuna proposta deve contenere: a. le tematiche di ricerca eventualmente articolate in indirizzi

b. le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con relativi programmi formativi e attività didattiche c. i requisiti di partecipazione al corso d. i tempi e le sedi di addestramento e. le strutture utilizzabili ed il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo universitario o convenzionato f. il piano finanziario g. le eventuali sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didatticoorganizzativo e finanziario h. gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi i. la composizione del Collegio dei Docenti, di cui al successivo articolo 7, costituito da professori di ruolo e ricercatori in numero non inferiore a 10 di cui non meno del 50% professori di I e II fascia; (modificato con Delibera del Senato Accademico del 16.03.2011) l. l'indicazione del Coordinatore del Dottorato, che dovrà essere un professore di I o II fascia a tempo pieno m. la produzione scientifica documentata del Coordinatore e dei docenti del Collegio nell ultimo quinquennio n. il numero di dottorandi che possono essere ammessi al primo anno, determinato in base alle strutture ed al personale di cui sopra, comunque non inferiore a tre. 3. Nel caso di Dottorati di Ricerca istituiti presso l Università di Cagliari in consorzio con altre Università, la proposta di cui al precedente comma deve contenere: a. la presenza nel Collegio dei Docenti, per ciascuna delle sedi consorziate, di un numero di professori di ruolo e ricercatori confermati, di norma, non inferiore a 4 b. l impegno, da parte di tutte le sedi consorziate, ad attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento nella gestione del Dottorato. 4. Nel caso di Dottorato istituito presso altro Ateneo, la convenzione per l'adesione al medesimo deve contenere: a. il tema di ricerca b. le strutture scientifiche coinvolte, sia dell'ateneo cagliaritano che delle altre sedi consorziate c. le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi d. la composizione del Collegio dei Docenti, al cui interno dovrà essere presente un congruo numero di docenti dell'ateno cagliaritano, in armonia alle disposizioni contenute nel regolamento della Sede Amministrativa. e. l'apporto dell'ateneo cagliaritano nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del Dottorato, anche in rapporto al numero di docenti dell Università di Cagliari e di dottorandi che svolgeranno prevalentemente l'attività di ricerca presso le strutture dell'ateneo cagliaritano 5. Nel caso di adesione dell Università di Cagliari ad un Dottorato istituito presso un altra Università, ci si atterrà al Regolamento della sede amministrativa, salvo per quanto disposto dal precedente comma 4. 6. Alle proposte di istituzione di nuovi Dottorati di Ricerca deve essere accluso il parere consultivo di una o più Aree scientifico-disciplinari previste nello Statuto dell Università, che tengono conto anche degli altri Dottorati già attivati. La richiesta di parere va inoltrata all Area almeno 20 giorni prima del termine fissato per la domanda di attivazione e l Area deve fornire il parere richiesto almeno 5 giorni prima di detta scadenza.

7. La valutazione dei requisiti di cui al presente articolo è effettuata dal Nucleo di Valutazione interna al momento dell istituzione, nonché con periodicità triennale, sulla base dei risultati raggiunti nel triennio precedente ed avvalendosi anche del giudizio di esperti nelle discipline del Dottorato, esterni all Università di Cagliari. Art. 5 (Rinnovo dei corsi già esistenti) 1. Ciascun Dottorato viene rinnovato ogni triennio con la procedura prevista dal precedente art. 4. Nell intervallo, i Dipartimenti presso i quali sono istituiti i corsi di Dottorato si limitano a chiederne, alle competenti autorità accademiche, la conferma per il ciclo successivo, accludendo una relazione del Coordinatore sull attività dell anno precedente, e proponendo eventuali variazioni nella composizione del Collegio dei Docenti e nella scelta del Coordinatore. 2. La conferma è condizionata al permanere delle condizioni previste nell art. 4 ed in particolare, nel caso di Dottorati in consorzio, dal permanere delle convenzioni di cui al comma 4 del precedente articolo. 3. Il Coordinatore del Dottorato viene designato dai Dipartimenti interessati, dura in carica 3 anni accademici e può essere riconfermato una sola volta. Nel caso che il Dottorato venga disattivato il Coordinatore ed il Collegio dei Docenti restano in carica fino al completamento dei cicli ancora accesi. Art. 6 (Corsi istituiti con accordi internazionali) In caso di Dottorati di Ricerca istituiti in base ad accordi internazionali, vale la normativa prevista da detti accordi, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento. Art. 7 (Collegio dei docenti e sue funzioni) 1. Presso la struttura scientifica in cui è stata approvata l'istituzione di un corso di Dottorato di Ricerca viene costituito un Collegio dei Docenti che provvede a: a. designare, entro 20 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i nominativi di 4 professori e 2 ricercatori universitari, tra cui il rettore, con proprio decreto, nomina i componenti, tre effettivi e due supplenti, della Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati alla ammissione al corso. A tale Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui allo art. 17 della legge n 317 del 5/10/91 la nomina di tali esperti è obbligatoria b. deliberare sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi c. individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi d. valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio e. designare, entro il 31 ottobre di ogni anno, tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso, che saranno nominati dal rettore quali componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale del corso. Almeno due dei membri della suddetta Commissione devono appartenere a Università, anche straniere, non

partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. In caso di un Dottorato articolato su più indirizzi il Collegio dei Docenti può proporre la nomina di Commissioni differenziate per indirizzo. f. proporre alla Commissione giudicatrice l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato da giudizi sintetici sulla personalità scientifica dei medesimi g. esprimere al Rettore l'opportunità di istituire posti non coperti da borsa di Studio 2. Ciascun componente di un Collegio di docenti di un corso di dottorato attivato con sede amministrativa a Cagliari non può essere componente di un altro Collegio parimenti con sede amministrativa a Cagliari (modificato con Delibera del Senato Accademico del 15.11.2000). 3. Alle riunioni del Collegio dei Docenti che non riguardino la valutazione dei Dottorandi, l assegnazione loro degli argomenti di ricerca e dei relativi tutori, ed i carichi didattici ai docenti, partecipa un rappresentante dei dottorandi per ciascuno degli anni di corso. Art. 8 (Regolamento interno) Per quanto non previsto dal presente Regolamento o dalla normativa vigente, ogni corso di Dottorato può darsi un proprio Regolamento Interno che deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento competente. In tale Regolamento può essere prevista la delega di alcuni dei compiti del Collegio ad un organismo più ristretto, escluse la valutazione periodica e finale dei dottorandi e la programmazione generale del corso. Art. 9 (Partecipazione al Collegio dei docenti di professori di altri Atenei) 1. L attività svolta in un Dottorato di Ricerca, istituito presso l Università di Cagliari o cui l Università di Cagliari partecipa quale sede consorziata, costituisce parte dei compiti didattici ed istituzionali dei docenti dell Ateneo. 2. Singoli docenti possono chiedere ai competenti organismi accademici di essere autorizzati a partecipare al Collegio dei Docenti di un Dottorato di altra Università, senza alcun nocumento per l attività istituzionale presso l Università di Cagliari 3. Il Collegio dei Docenti di un Dottorato con sede amministrativa presso l Università di Cagliari può essere integrato da docenti di altri Atenei in numero non superiore al 20% di quello dei componenti il Collegio medesimo, senza che, per la loro presenza, cali il numero minimo dei docenti dell Ateneo che devono essere presenti nel Collegio. Art. 10 (Ammissione ai corsi) 1. Per l'ammissione ai corsi di Dottorato istituiti presso l'università di Cagliari verrà emanato, entro il 31 luglio, con Decreto Rettorale, apposito bando. 2. Possono accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazione di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004, di laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999, o di diploma di laurea conseguito secondo l ordinamento didattico previgente. Il titolo può essere conseguito anche dopo la presentazione della domanda di ammissione, purché in data anteriore a quella d'inizio delle procedure selettive. 3. Per ogni corso di Dottorato è nominata una Commissione di concorso secondo le modalità di cui all art. 7, comma 1, lettera a).

4. I concorsi di ammissione devono essere espletati entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorsa tale data senza che le Commissioni abbiano concluso i lavori, il corso dovrà iniziare col ciclo successivo. 5. Possono presentare domanda di ammissione ai corsi di dottorato coloro che siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all estero preventivamente riconosciuto dalle Autorità Accademiche. Qualora il titolo di studio conseguito all estero non sia già stato riconosciuto, sarà la Commissione di concorso a deliberare sull equivalenza, ai soli fini dell ammissione al concorso. 6. L'ammissione al dottorato è subordinata al superamento di una selezione pubblica, intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica, consistente nella valutazione dei titoli, del curriculum vitae e, a scelta del Collegio dei docenti di ciascun corso, in un colloquio, o in una prova scritta e in un colloquio. Il colloquio include anche la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere. 7. I criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del colloquio o della prova scritta e del colloquio, sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice, che dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: Candidati italiani: carriera universitaria: fino ad un massimo di 50 punti, così articolati: o media esami: fino ad un massimo di 20 punti; o voto di laurea: fino ad un massimo di 20 punti; o tempi di laurea: fino ad un massimo di 10 punti; esperienze pre e/o post lauream di studio, di ricerca o professionali all estero: fino ad un massimo di 5 punti; eventuali altri titoli posseduti dal candidato nell ultimo triennio (titoli post lauream; certificazioni linguistiche; attestati di partecipazione corsi di formazione), pubblicazioni ed esperienze professionali: fino ad un massimo di 5 punti; colloquio o prova scritta e colloquio : fino ad un massimo di 40 punti. Candidati stranieri: curriculum vitae: fino ad un massimo di 50 punti; lettere di presentazione: fino ad un massimo di 20 punti; colloquio: fino ad un massimo di 30 punti. 8. Supera la selezione il candidato che ottiene un punteggio di almeno 70/100. 9. Al termine della procedura selettiva, la Commissione per l esame di ammissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi assegnati a ciascun candidato in seguito alla valutazione effettuata secondo i criteri indicati nel comma 7. 10. Il colloquio può essere tenuto in lingua diversa dall italiano e, per i candidati residenti all estero che ne facciano espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, anche per teleconferenza, con modalità idonee a consentirne l accertamento dell identità. 11. I candidati sono ammessi al corso secondo l ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili 12. A parità di merito si farà ricorso, per l'ammissione, al criterio della minore età anagrafica del candidato. 13. Qualora gli aventi titolo rinuncino prima dell inizio del corso, ovvero non risultino iscritti entro i termini stabiliti, subentrano gli altri candidati secondo l ordine di graduatoria. 14. L iscrizione al Dottorato di Ricerca è incompatibile con l iscrizione a qualunque altro corso universitario, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica. La durata del corso di dottorato, in caso di frequenza congiunta di un corso di specializzazione medica, è ridotta ad un minimo di due anni.

15. Possono essere ammessi in soprannumero e senza borsa, se la scuola o il corso di dottorato hanno previsto posti soprannumerari: i candidati stranieri che abbiano superato la selezione, anche se non figurano tra i vincitori;i candidati stranieri beneficiari di borse finanziate da Enti esterni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, se giudicati idonei;i candidati stranieri senza borsa, che abbiano fatto espressa richiesta di essere valutati per l ammissione in soprannumero, se giudicati idonei. (modificato con Delibera del Senato Accademico del 10.06.2011) Art. 11 (Borse, contributi, esoneri) 1. L'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso ai corsi di Dottorato e per la relativa frequenza, verrà deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo. 2. Con decreto rettorale è fissato annualmente il numero dei dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico (art. 4, comma 5, lett. b della legge 3/7/98, n 210) 3. I dottorandi titolari di borsa di studio conferite dall Università sono esonerati preventivamente dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. 4. Con decreto rettorale è fissato annualmente il numero, non inferiore a tre, dei posti a concorso e il numero dei posti coperti da borsa di studio conferita dall Università sia su fondi ripartiti dal MURST a norma della legge 210/98 che su quelli propri o derivanti da apposite convenzioni. Tale numero non deve essere inferiore alla metà dei posti messi a concorso. 5. Con decreto rettorale viene determinato annualmente il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare previa valutazione comparativa del merito. L importo di tali borse non può essere inferiore a quello determinato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3/8/98, n 315 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l aumento non inferiore al 50% per l eventuale periodo di soggiorno all estero. Art. 12 (Frequenza dei corsi) 1. Al termine di ciascun anno il Collegio dei Docenti accerta la capacità dei dottorandi ad intraprendere l'attività di ricerca, attraverso forme di verifica che riterrà più opportuno adottare, in base alle quali ne propone l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal corso. 2. E' prevista la esclusione dal Dottorato di Ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, in caso di: a. giudizio negativo del Collegio dei Docenti alla fine dell'anno di frequenza b. prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione, senza autorizzazione del Collegio dei Docenti, di incarichi di lavoro a tempo determinato. Detta autorizzazione non potrà essere concessa quando si tratta di prestazioni d'opera che non consentano la frequenza e le attività previste. c. assenze ingiustificate e prolungate 3. I dottorandi possono svolgere parte della loro attività di ricerca e formazione, presso i laboratori di università od enti, pubblici o privati, in Italia od all'estero, e partecipare a Scuole e Congressi su argomenti attinenti. Tali attività fuori sede non possono superare i 6 mesi in ciascun anno accademico e devono essere autorizzate dal Coordinatore. Nel caso di assenze continuative superiori ai 3 mesi e' necessario un parere positivo del Collegio dei Docenti. 4. Non si considerano attività fuori sede quelle presso le sedi consorziate o presso laboratori extra-universitari espressamente convenzionati allo scopo con l'università.

5. Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'ateneo, su parere conforme del Collegio dei Docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università. 6. L attività didattica di cui al precedente comma non può includere la partecipazione a Commissioni d esame. Art. 13 (Conseguimento del titolo) 1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore dell Università sede amministrativa del Dottorato previo superamento dell esame finale 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno i dottorandi che terminano i corsi dovranno presentare all Ufficio Dottorati Via Università, 40 CAGLIARI domanda secondo lo schema allegato al presente regolamento. Le domande possono essere spedite anche con lettera raccomandata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno (farà fede il timbro postale). 3. Le Commissioni per l esame finale del corso sono nominate secondo le modalità indicate all art. 7, comma 1, lettera e) del presente regolamento 4. Il provvedimento di nomina delle suddette Commissioni è reso pubblico mediante affissione all Albo dell Ateneo e dell Ufficio Dottorati entro la prima metà del mese di novembre. 5. Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di nomina di cui al precedente punto 4 i candidati all esame finale dovranno consegnare all Ufficio Dottorati tre copie su supporto ottico della tesi ed inviarne copia, unitamente alla relazione finale del Collegio, a ciascuno dei Commissari. La tesi potrà essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti su istanza dei dottorandi. La decisione dei Collegio dei Docenti in materia è insindacabile. L Università archivierà e renderà consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l archivio istituzionale ad accesso aperto dell Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. All atto della consegna il dottorando dovrà firmare una declaratoria relativa alla pubblica accessibilità della tesi. Potrà essere concesso, su motivata richiesta del Dottorando, un periodo, comunque non superiore ai 3 anni, in cui la tesi non sia consultabile da parte di terzi, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle opere dell ingegno e/o delle proprietà industriali. Sarà cura dell Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. (integrato con Delibera del Senato Accademico del 29.06.2010) 6. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ammette il candidato agli esami previsti per l anno successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso. 7. Gli interessati dovranno presentare, entro il 31 ottobre, una formale istanza al Magnifico Rettore, corredata dal parere del Collegio dei Docenti e dalla eventuale documentazione che giustifichi la richiesta di proroga. L eventuale proroga dovrà essere concessa per un periodo di un anno, data ultima per la presentazione della tesi. L autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico per l Università, né ulteriore titolo alla borsa di studio. 8. La data per la discussione della tesi di Dottorato di Ricerca fissata dalla Commissione di cui al precedente articolo 7 non può essere disattesa. Tuttavia l interessato può chiedere all Ateneo di tenere conto di particolari circostanze (malattie, caso fortuito, forza maggiore)

che gli hanno precluso lo svolgimento della discussione della tesi. Qualora l Università ritenga l assenza giustificata per le circostanze anzidette ne darà comunicazione all interessato che sarà comunque ammesso a sostenere l esame finale insieme ai dottorandi dell anno successivo o in altra sede in caso di mancata attivazione del corso. 9. In caso di esito negativo l'esame finale può essere ripetuto non più di una volta, a distanza di un anno, secondo le norme previste nel comma 7 del presente articolo. Il Collegio dei Docenti, sentito il tutore, provvederà a stabilire l'ulteriore attività di ricerca richiesta al dottorando, che non avrà comunque titolo ad una proroga della borsa di studio, ne' ad altro trattamento economico da parte dell'università. Art. 14 (Riunioni periodiche dei Coordinatori dei corsi) Almeno una volta all'anno - prima della pubblicazione del bando per un nuovo ciclo di Dottorato - il M. Rettore convoca l'assemblea di tutti i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca e dei responsabili locali dei Dottorati in consorzio, per esaminare problemi di carattere generale legati al funzionamento dei Dottorati di Ricerca. Art. 15 (Sospensione della borsa) E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi, e di conseguenza dell'erogazione della borsa di studio, nei casi di maternità, grave e prolungata malattia e servizio militare. In caso di assenza ingiustificata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio. Art. 16 (Norma transitoria) 1. Fino all'entrata in vigore del DM sull'autonomia Didattica, costituisce titolo di ammissione al Dottorato di Ricerca il diploma di laurea o titolo equipollente conseguito all estero. 2. Con l entrata in vigore del presente Regolamento, i nuovi cicli di Dottorato debbono essere attivati con la procedura prevista dal precedente art. 4. I successivi rinnovi avverranno secondo la procedura indicata nell art. 5, comma 1 del presente Regolamento. 3. Nella prima applicazione del presente Regolamento, i Dipartimenti presentano le domande di attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca entro il 15 Luglio e le competenti Autorità Accademiche deliberano in merito entro il 31 Luglio. 4. Qualora non fosse possibile rispettare le scadenze di cui al precedente comma, le Autorità Accademiche, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, procedono alla conferma per il XV ciclo dei Dottorati di Ricerca attivati presso l'università nel XIV ciclo con lo stesso numero di borse, compatibilmente con le necessità di bilancio. 5. Per i cicli di Dottorato già attivati e non ancora conclusi vale la normativa vigente al momento dell attivazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI C A G L I A R I AREA DIDATTICA SETTORE DIDATTICA PRE E POST LAUREAM Dottorati di Ricerca IL RETTORE Prot.: 2216 VISTO lo Statuto dell Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 29/10/1998, in G.U. n 286 del 7 dicembre 1998; VISTO l art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; VISTO il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, contenente il Regolamento generale in materia di Dottorati di Ricerca, pubblicato in G.U. del 13/07/1999 n. 162; VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 28 giugno 1999 relativa all approvazione del Regolamento dell Università di Cagliari in materia di Dottorati di Ricerca; D E C R E T A Art. 1 E emanato a tutti gli effetti l allegato Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca. Art. 2 L efficacia del presente regolamento decorre dal 28 giugno 1999, data di approvazione dello stesso da parte del Senato Accademico. Cagliari 26 agosto 1999 Il Rettore f.to P. Mistretta