Regolamento d esercizio per il porto comunale di Castellaccio

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Regolamento d esercizio per il porto comunale di Castellaccio

INDICE DEGLI ARTICOLI Pag. CAPITOLO I : SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE Art. 1 Scopo 1 Art. 2 Applicazione 1 CAPITOLO II: ASSEGNAZIONE DEI POSTI D ORMEGGIO Art. 3 Condizioni generali 1 Art. 4 Autorizzazioni speciali 1 Art. 5 Cambiamento o vendita del natante 1 Art. 6 Durata, rinnovo, revoca 1-2 CAPITOLO III: SCELTA DEGLI UTENTI Art. 7 All inizio 2 Art. 8 In seguito 2 Art. 9 Riserve 2 CAPITOLO IV: TASSE D USO Art. 10 Categorie di natanti 2 Art. 11 Tasse 3 Art. 12 Adeguamenti 3 CAPITOLO V: USO DEL PORTO Art. 13 Accesso al porto 3 Art. 14 Targhe 3 Art. 15 Assegnazione dei posti 3 Art. 16 Ormeggio 3-4 Art. 17 Regole di circolazione 4 Art. 18 Manutenzione 4 Art. 19 Ordine generale 4 Art. 20 Responsabilità e Assicurazione 5 CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E PENALI Art. 21 Competenza 5 Art. 22 Sanzioni 5 Art. 23 Ricorso 5 Art. 24 Entrata in vigore 5

CAPITOLO I: SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE Art.1 Scopo Art.2 Applicazione Il presente regolamento definisce le modalità e le condizioni per l assegnazione dei posti d ormeggio e disciplina l uso del porto e delle sue attrezzature allo scopo di tenerle in buono stato e di rendere confortevole e sicuro il convivere di tutti i suoi utenti. Il regolamento si applica a tutto il comprensorio del porto, comprese le attrezzature a terra, ed è vincolante per tutti gli autorizzati all uso di un posto d ormeggio e per tutte le altre persone che si soffermano all interno del comprensorio del porto. CAPITOLO II: ASSEGNAZIONE DEI POSTI D ORMEGGIO Art.3 Condizioni generali 1 I posti d ormeggio vengono assegnati, con una relativa autorizzazione a singole persone fisiche che devono essere proprietari di un natante immatricolato nel Cantone Ticino o ammesso alla navigazione sul Ceresio. 2 Per lo stesso nucleo familiare viene autorizzato al massimo 1 posto d ormeggio. 3 La cessione delle autorizzazioni a terzi e il subaffitto non sono ammessi, con riserva della possibilità di subingresso di un membro del medesimo nucleo familiare. Il subingresso per successione non è ammesso, in caso di decesso del proprietario l autorizzazione decade. 4 Le ulteriori condizioni sono precisate nell autorizzazione. Art.4 Autorizzazioni speciali Art.5 Cambiamento o vendita del natante E ammesso il rilascio di autorizzazioni speciali temporanee a cantieri nautici e alberghi. Il numero di posti d ormeggio al medesimo richiedente non può eccedere le cinque unità. 1 Il cambiamento del natante necessita dell adeguamento dell autorizzazione. 2 Un diritto al mantenimento dell autorizzazione esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle del posto finora occupato. 3 In caso di vendita del natante, l acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso per quel che riguarda l autorizzazione del posto d ormeggio. Art.6 Durata rinnovo, revoca 1 Di principio, le autorizzazioni hanno la durata di un anno e decadano alla fine dell anno calendario. 2 Senza comunicazioni formali entro i termini definiti nel cpv.3, l autorizzazione si intende rinnovata per un altro anno. 3 Il non rinnovo, rispettivamente la rinuncia da parte del titolare dell autorizzazione devono essere comunicate per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell autorizzazione. 1

4 Il Municipio può revocare in ogni tempo l autorizzazione con l obbligo dell immediata riconsegna del posto d ormeggio, in particolare in caso di mora, se il comportamento del titolare compromette il regolare esercizio del porto o se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli rilevati al momento del rilascio dell autorizzazione. L autorizzazione precisa le condizioni della revoca. 5 L inesecuzione dell ordine di restituzione comporterà la riconsegna forzata con la possibilità del Municipio di reclamare il risarcimento danni dinanzi alle competenti autorità giudiziarie. CAPITOLO III: SCELTA DEGLI UTENTI Art.7 All inizio La prima volta, all inizio dell esercizio del porto, i beneficiari di un autorizzazione per l uso di un posto d ormeggio vengono scelti, mediante la procedura del pubblico concorso, rispettando il seguente ordine di priorità: a) concessionari di boe o di altri impianti di ormeggio autorizzati lungo la riva di Magliaso e da rimuovere al momento della messa in esercizio del porto, in conformità a quanto stabilito nella concessione cantonale per l uso speciale del demanio pubblico; b) domiciliati nel Comune di Magliaso, proprietari di natanti, in ordine di anzianità del domicilio, rispettivamente d anzianità di possesso della targa. c) residenti non domiciliati nel Comune di Magliaso, proprietari di natanti, in ordine di anzianità quali proprietari o affittuari di un immobile nel Comune; d) altri proprietari di natanti non appartenenti alle categorie sopra specificate. Art.8 In seguito Art.9 Riserve Successivamente, nel caso di non rinnovo, rinuncia o revoca di autorizzazioni, la scelta dei nuovi utenti avviene in base all ordine d iscrizione nell apposita lista d attesa tenuta dall UTC, seguendo le precedenze di cui all art.7 lett.b)-d). 1 L ordine di priorità di cui agli art. 7 e 8 è applicabile alla condizione che le dimensioni dei natanti corrispondono a quelle dei posti d ormeggio disponibili. 2 In caso di disponibilità di posti, il Municipio ha la facoltà di assegnare, a natanti con dimensioni di categoria inferiore, posti d ormeggio di categoria superiore alla tassa stabilita per quest ultime categorie. CAPITOLO IV: TASSE D USO Art.10 Categorie di natanti Art.11 1 I natanti ormeggiati sono suddivisi in categorie in funzione della loro larghezza: categoria A fino 160 centimetri categoria B da 161 a 200 centimetri categoria C oltre 201 centimetri 2 Per la larghezza fa stato quella riportata nella licenza di navigazione. 1 Le tasse annuali per l uso di un posto d ormeggio sono, a seconda della categoria, 2

Tasse le seguenti: categoria A fr. 660.- categoria B fr. 1 235.- categoria C fr. 1 835.- 2 Le bollette emesse dal Municipio sono parificate a sentenza esecutiva, ai sensi dell art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF. 3 La tassa dovuta al Cantone per l uso speciale del demanio pubblico è calcolata a parte. Art.12 Adeguamenti 1 Il Municipio adegua periodicamente le tasse di cui all articolo precedente all aumento dell indice nazionale dei prezzi al consumo in misura massima corrispondente al calcolo dei canoni d affitto secondo l art. 27 cpv.3 del Regolamento 31 marzo 1993 sulla navigazione interna. 2 Altri adeguamenti possono essere decisi dal Consiglio Comunale se motivi fondati lo giustificano. CAPITOLO V: USO DEL PORTO Art.13 Accesso al porto 1 L accesso alle aree a terra e al molo (pontile principale) è libero. 2 L accesso ai pontili interni e ai bracci per l attracco dei natanti è riservato ai titolari di una autorizzazione, nonché ai loro ospiti. 3 L ormeggio permanente all esterno del molo è vietato. 4 In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a titolari di un autorizzazione, possono rifugiarsi nel porto. Art.14 Targhe 1 Tutti i natanti ormeggiati all interno dell area portuale devono essere immatricolati immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l identificazione. 2 Sono eccettuati i natanti menzionati all art. 16 cpv.2 dell Ordinanza federale dell 8 novembre sulla navigazione nelle acque svizzere. Art.15 Assegnazione dei posti Art.16 Ormeggio 1 I posti d ormeggio sono assegnati dal Municipio. 2 Un cambiamento del posto d ormeggio può avvenire solo con il consenso dell UTC. 1 Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti. 2 I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta. 3 E vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati lavori di traforo o altri interventi meccanici. 3

4 Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma, commisurati alla grandezza dell imbarcazione. Art.17 Regole di circolazione Art.18 Manutenzione 1 Nel porto e nelle sue immediate adiacenze, la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h. 2 L accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da mantenere libero. 1 La manutenzione ordinaria del porto è eseguita dal Comune. 2 I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere. 3 Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate sono rimosse su ordine del Municipio, a spese del titolare del natante. 4 Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l attrezzatura e a usarla con la massima cura. 5 Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all UTC, rispettivamente al proprietario del natante. Art.19 Ordine generale 1 È vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze. E pure vietata la pesca sportiva all interno del porto, nonché praticare il surf a meno di 50 m dall accesso al porto. 2 Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi. In particolare è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche. 3 Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio. 4 Le acque luride dei natanti, nonché l acqua di sentina, devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio nei cantieri autorizzati. 5 E vietato l attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. I wc chimici chiusi devono essere scaricati nel water del gabinetto pubblico più vicino. 6 Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell area portuale e, qualora dovesse lasciare tracce di sporco, è suo dovere provvedere all immediata pulizia. 7 Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere delle drizze contro l albero. Art.20 Responsabilità e Assicurazione 8 Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto. 1 L uso del porto e delle attrezzature avviene ad esclusivo rischio dell utente. 2 Il proprietario dell imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti. A questo proposito, al 4

momento del rilascio dell autorizzazione, il proprietario dovrà presentare la dichiarazione o la ricevuta del versamento del premio attestante la copertura assicurativa RC, per un importo minimo di 2 milioni di franchi. 3 Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati. 4 Il Municipio si impegna a stipulare un contratto di assicurazione responsabilità civile (RC) per i danni che dovessero derivare dalle installazioni portuali. E comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni dovuti ad avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali. CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E PENALI Art.21 Competenza Art.22 Sanzioni Il presente Regolamento è applicato dal Municipio. 1 Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento o l inosservanza delle disposizioni del Municipio o dell UTC provocano un ammonimento scritto e l applicazione degli art. 145 segg. della Legge organica comunale (norme di polizia). 2 In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere deciso l immediata revoca dell autorizzazione senza indennizzo alcuno. Art.23 Ricorso Art.24 Entrata in vigore Contro le decisioni prese in applicazione al presente Regolamento è data ricorso al Consiglio di Stato entro il termine stabilito dalla Legge. Il presente Regolamento entra in vigore con l approvazione da parte dell Autorità cantonale competente. Adottato dal Consiglio Comunale di Magliaso nella seduta del 27 marzo 2000. Approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato, con risoluzione del 24 maggio 2000 / inc. 141-RE-6209. Modifica art. 3 cpv. 3 adottata dal Consiglio Comunale di Magliaso nella seduta del 14 maggio 2001. Approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato, con risoluzione del 3 luglio 2001 / inc. 141-RE-6881. 5