Decisione 2014/955/CE



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Sede operativa: Via Don Bosco, 3 27014 Genzone (PV) Telefono 0382 96 96 96 - Fax 0382 97 25 40 e mail info@envirolabsrl.it www.envirolabsrl.it Decisione 2014/955/CE Modifica della decisione 2000/532/CE relativa all elenco dei rifiuti

Cosa cambia La nuova decisione: sopprime gli articoli 2 (caratteristiche di pericolo) e 3 (elenco codici CER) della decisione 2000/532/CE Inserisce le definizioni di: sostanza pericolosa, metallo pesante, PCB, metalli di transizione, stabilizzazione, solidificazione, rifiuto parzialmente stabilizzato Prevede che l attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti venga eseguita secondo i nuovi criteri stabiliti dal reg. 1357/2014 e comunque solo dopo valutazione oggettiva Sostituisce l allegato I con un nuovo allegato : elenco dei codici CER

Le definizioni - «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; - «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose; - «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio - «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi; - «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi; - «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi; - «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo

Criterio di attribuzione del codice CER 1. identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 per risalire poi nello specifico al codice a 6 cifre 2. se il rifiuto non appartiene a nessuno dei capitoli precedenti, esaminare i capitoli 13, 14 e 15 e in caso capitolo 16 3. una volta identificato il codice CER se è presente «*» vanno attribuite le caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP15 secondo il reg. 1357/2014. La valutazione delle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata utilizzando i riferimenti presenti nell allegato III del reg. 1357/2014. La definizione di rifiuto pericoloso è opportuna solo se il rifiuto contiene sostanze pericolose secondo quanto indicato dalla direttiva.

Nuovo elenco codici CER La decisione riemette l elenco dei codici CER con alcune variazioni rispetto al precedente: Decisione 2000/352/CE Decisione 2014/955/CE 010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 010310 Non presente fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 Note Nuovo codice CER correzione Vengono specificate le lavorazioni della pietra previste

Decisione 2000/352/CE Decisione 2014/955/CE Note 010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio Si passa da oli a petrolio nello specifico 050104* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione fanghi di alchili acidi Si specifica la tipologia del rifiuto 070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 (<M^>2) 070707*/0707 08* fondi e residui di reazione, alogenati/altri rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 residui di distillazione e residui di reazione, alogenati / altri Si passa dal contenuto in silicone al contenuto di silicio Viene specificato anche il residuo di distillazione 080319* oli dispersi oli disperdenti cambia per prevedere una tipologia di olio il cui uso è a perdere 090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arrestofissaggio 100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 Si specifica che anche per il fissaggio è una soluzione derivante dal processo di lavaggio La denominazione di scorie viene modificata in fanghi La denominazione di scorie viene modificata in fanghi

Decisione 2000/352/CE Decisione 2014/955/CE Note 1002 Rifiuti dell industria del ferro e dell acciaio rifiuti dell'industria siderurgica Modifica della definizione in modo più tecnico 100402/10060 2/100702/100 810 impurità e schiumature scorie e schiumature Impurità vengono definite scorie 100813 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 100913*/1009 14/101013*/1 01014 101109*/1011 10/101201/10 1301 101113*/1011 14 110111*/1101 12 110205*/1102 06 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 Dal contenuto in carbone si specifica il contenuto in carbonio leganti Scarti di leganti 101109si specifica che il rifiuto riguarda gli scarti scarti di mescole residui di miscela di preparazione Dalla definizione di mescole si passa a quella di miscela di preparazione lucidature di vetro e fanghi di macinazione fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro Si specifica che il rifiuto è un fango derivante dalla lucidatura o macinazione soluzioni acquose di lavaggio soluzioni acquose di risciacquo Dal semplice lavaggio si specifica la derivazione da operazioni di risciacquo rifiuti della lavorazione idrometallurgica rifiuti da processi idrometallurgici Si amplia la definizione a tutti i processi

Decisione 2000/352/CE Decisione 2014/955/CE Note 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 120116*/1201 17 130204/13020 5/130206 La definizione di trucioli viene meglio descritta dalle definizioni di scaglie e polveri materiale abrasivo di scarto residui di materiale di sabbiatura Viene specificata la lavorazione di derivazione, prima sottointesa scarti di olio minerale oli minerali La definizione scarto di olio diventa olio, rendendolo conforme alle altre definizioni 1303 Oli isolanti e termoconduttori di scarto oli isolanti e oli termovettori di scarto Specifica che si tratta di tipologie di oli 1307 Rifiuti di carburanti liquidi residui di combustibili liquidi La definizione di carburante diventa genericamente combustibile 130702* petrolio Benzina Cambia definizione 1406 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol Specifica che si tratta di rifiuti derivanti dai vari componenti elencati

Decisione 2000/352/CE Decisione 2014/955/CE Note 150105 imballaggi in materiali compositi imballaggi compositi Specifica che si la multi composizione riguarda l imballaggio e non la tipologia di imballaggio, per non sovrapporsi al CER 150106 1602 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 160307 assente mercurio metallico Nuovo CER La definizione specifica che comprende non solo lo scarto di lavorazione ma anche il residuo a fine vita 161001*/1610 02 161101*/1611 02/161103*/1 61104 soluzioni acquose di scarto rifiuti liquidi acquosi Amplia la gamma di rifiuti dalle soluzioni acquose a tutte le tipologie di rifiuto liquido a base acquosa provenienti dalle lavorazioni metallurgiche provenienti da processi metallurgici Si amplia la definizione a tutti i processi 170106*/1701 07 miscugli o scorie di. miscugli o frazioni separate di. La definizione contempla ora anche le frazioni separate dei materiali da demolizione 1705 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio La nuova definizione contempla tutti i materiali di dragaggio e non solo i fanghi

Decisione 2000/352/CE Decisione 2014/955/CE Note 190115 ceneri di caldaia polveri di caldaia La definizione è meno specifica 190203/19020 4* miscugli di rifiuti rifiuti premiscelati La definizione diventa più specifica prevedendo una lavorazione 190308 assente mercurio parzialmente stabilizzato Nuovo CER 190501*/1905 02 parte di rifiuti.non compostata Parte di rifiuti.non destinata al compost La definizione indica che è la destinazione del rifiuto che serve per l attribuzione corretta del codice CER 190801 vaglio Residui di vagliatura Si specifica che è il residuo e non il prodotto del vaglio ad essere un rifiuto 191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) Si elimina la nomenclatura di CDR

Entrata in vigore e abrogazioni La decisione entrerà in vigore a partire dal 9 Gennaio 2015 e si applicherà obbligatoriamente dal 1 giugno 2015. Esso avviene in concomitanza all entrata in vigore del regolamento 1357/2014 e ne è in parte conseguenza Sede operativa: Via Don Bosco, 3 27014 Genzone (PV) Telefono 0382 96 96 96 - Fax 0382 97 25 40 e mail info@envirolabsrl.it www.envirolabsrl.it