COMUNE di FICULLE Provincia di Terni

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Transcript:

COMUNE di FICULLE Provincia di Terni Regolamento comunale per la definizione e la disciplina dell'uso dello Stemma e del Gonfalone, nonché delle Bandiere e dei distintivi del Sindaco. (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del )

INDICE

Articolo 1. Fonti Articolo 2. Oggetto del regolamento Articolo 3. Dotazioni del Comune Articolo 4. Stemma Articolo 5. Gonfalone Articolo 6. Bandiera Articolo 7. Fascia distintiva del Sindaco Articolo 8. Uso dello stemma Articolo 9. Uso del Gonfalone Articolo 10. Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie civili Articolo 11. Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie religiose Articolo 12. Porta Gonfalone e scorta Articolo 13. Uso della fascia distintiva del sindaco Articolo 14. Uso della bandiera del Comune di Ficulle, di quella della Provincia e della Regione all esterno degli edifici pubblici Articolo 15. Uso della bandiera della Repubblica e di quella dell'unione Europea all esterno degli edifici pubblici Articolo 16. Esposizione delle bandiere dei Paesi stranieri Articolo 17. Esposizione delle bandiere di altri Enti, Corpi o Associazioni Articolo 18. Modalità di esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici Articolo 19. Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici Articolo 20. Responsabile della corretta esposizione delle bandiere Articolo 21. Responsabile della corretta applicazione del regolamento

Articolo 22. Entrata in vigore Articolo 23. Disposizioni di adeguamento automatico Articolo 24. Norme di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I FONTI, OGGETTO E DOTAZIONI Articolo 1 Fonti 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi della Legge 05.02.1998 n. 22 Disposizioni generali sull uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell Unione europea e del D.P.R. 07.04.2000 n. 121 Regolamento recante disciplina dell uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché dello Statuto del Comune di Ficulle ed in relazione al disposto dell articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali. Articolo 2 Oggetto del regolamento 1. Oggetto del presente Regolamento è la definizione e la disciplina dell uso dello Stemma, del Gonfalone, della fascia distintiva del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, nonché delle modalità di esposizione delle bandiere all'interno ed all esterno degli edifici comunali. Articolo 3 Dotazioni del Comune 1. Il Comune di Ficulle è dotato quali segni distintivi della propria personalità giuridica dello Stemma, del Gonfalone e della Bandiera. CAPO II DEFINIZIONI Articolo 4 Stemma 1. Il Comune di Ficulle ha come segno distintivo lo Stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, registrato alla Corte così blasonato: un albero da frutto con due stelle a sei punte nella linea orizzontale centrale, una a destra e l altra a sinistra del tronco. Ornamenti esteriori da Comune. 2. La riproduzione grafica dello Stemma del Comune di Ficulle è quella di cui all'allegato A) del presente regolamento di cui forma parte integrante e sostanziale

Articolo 5 Gonfalone 1. Il Gonfalone del Comune di Ficulle emblema ufficiale e storico della municipalità, racchiude in sé le culture, le tradizioni, le autonomie, le identità, la storia ed i colori del paese; è così blasonato: drappo partito di rosso e di giallo riccamente ornato di ricami d oro e caricato dello Stemma sopra descritto, con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà di metallo argentato. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangia ti d'argento. 2. La Giunta cura che il Gonfalone sia sempre in decoroso stato di conservazione ed il Sindaco vigila perché lo stesso sia conservato e custodito in modo idoneo nel palazzo municipale. Il Gonfalone d'ordinanza è custodito nella sala della adunanze del Consiglio comunale. 3. La riproduzione grafica del Gonfalone del Comune di Ficulle è quella di cui all'allegato B) del presente regolamento di cui forma parte integrante e sostanziale. Articolo 6 Bandiera 1. La bandiera del Comune di Ficulle, è rappresentata da un vessillo bipartito, in senso verticale, di rosso e di giallo, caricato al centro dello Stemma comunale di cui al successivo art. 8. 2. La riproduzione grafica della bandiera del Comune di Ficulle è quella di cui all'allegato C) del presente regolamento di cui forma parte integrante e sostanziale. Articolo 7 Fascia distintiva del Sindaco 1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma del Comune e lo Stemma della Repubblica. TITOLO II DISPOSIZIONI SULL'USO CAPO I USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE Articolo 8 Uso dello Stemma 1. Lo Stemma identifica il Comune e la sua effige deve essere sempre accompagnata dalla dizione Comune di Ficulle. 2. Lo Stemma comunale è sempre riprodotto su: carta intestata e sito internet del Comune, atti di ufficio, atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale; manifesti pubblici, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali; manifesti, documenti o pubblicazioni riguardanti manifestazioni promosse direttamente, in collaborazione o patrocinate dal Comune;

inviti predisposti dal Comune; targhe murali nelle sedi di uffici comunali; pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune; sugli automezzi comunali salvo non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari superiori; oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza. La riproduzione da parte del Comune dello Stemma civico al di fuori dei casi di cui sopra è facoltativa. 3. La riproduzione dello Stemma del Comune, per fini non istituzionali, da parte di associazioni, enti, società, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata, in conformità dell art. 4, terzo comma dello statuto, dalla Giunta Comunale, su proposta del competente ufficio. 4. Il legale rappresentante dell associazione, ente, società, la persona fisica o giuridica che intende ottenere la concessione in uso dello Stemma comunale deve presentare richiesta scritta motivata, che indichi l'uso che se ne vuole fare. Nel caso di autorizzazione all'uso dello Stemma, gli uffici preposti provvedono a trasmettere all associazione, ente, società, alla persona fisica o giuridica richiedente, il provvedimento autorizzativo. 5. L eventuale uso improprio ed indecoroso dello Stemma comporterà l immediata revoca dell'autorizzazione all'uso dello stesso, con contestuale comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque ( 25,00) a euro cinquecento ( 500,00), a norma dell'articolo 7-bis 1 comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'applicazione della misura ridotta della sanzione è quella che sarà stabilita nella misura fissata con successiva delibera della Giunta Comunale, in conformità all'articolo 16 comma 2, della Legge 689/81, come modificato dall'articolo 6-bis dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92. Articolo 9 Uso del Gonfalone 1. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nelle sedi comunali. 2. La presenza del Gonfalone, è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche, religiose e di altra natura, particolarmente sentite dalla comunità, quali: a. Anniversario della liberazione 25 aprile; b. Festa della Repubblica 2 giugno; c. Festa dell unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. Anniversario della vittoria della prima guerra mondiale 4 novembre o il giorno in cui si celebra la ricorrenza; d. Solennità del Corpus Domini; e. Solennità del Santo Patrono; f. Cerimonie di gemellaggio; g. Cerimonie ufficiali di altri Enti in cui il Comune sia invitato formalmente a presenziare; h. Inaugurazione di opere di interesse pubblico nel territorio comunale; i. Funerali di amministratori e di ex amministratori pubblici, e su decisione del Sindaco di cittadini onorari o benemeriti o di personaggi la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico o religioso per la comunità. 3. Per altre manifestazioni o cerimonie la presenza del Gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco, in conformità al disposto contenuto nell art. 4, comma 2, dello statuto, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Articolo 10 Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie civili 1. Nelle cerimonie civili il Gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone delle Provincia o della Regione, questi devono avere il posto d onore a fianco del Gonfalone del Comune. 2. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d onore alla destra del tavolo della presidenza. Articolo 11 Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie religiose 1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il Gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell altare. Per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quelle della Regione e della Provincia (dall altro lato dell altare) e, alternativamente, alle altre bandiere. In ugual modo, sarà disposto per la partecipazione a celebrazioni all aperto. 2. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l ordine di rappresentanza, come previsto al precedente articolo 10, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico. 3. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà il feretro e sarà listato a lutto con due strisce di velo nero. Articolo 12 Porta Gonfalone e scorta 1. Il Gonfalone è portato da personale ausiliario, munito di abito blu e copricapo, designato dal rispettivo responsabile di servizio, e scortato da almeno un operatore di Polizia Municipale in alta uniforme. 2. In casi eccezionali il Gonfalone potrà essere portato da persona estranea al personale comunale, designata dal Sindaco o da una delle figure indicate nel successivo comma 3, ma sempre scortato da almeno un operatore di Polizia Municipale in alta uniforme. 3. La presenza a qualsiasi manifestazione o cerimonia del Gonfalone sarà sempre accompagnata dal Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare dal Vice-Sindaco, da un Assessore oppure da un Consigliere a ciò delegato. In tali occasioni, indosseranno la fascia distintiva di cui al precedente art. 7. CAPO II USO DEI DISTINTIVI DEL SINDACO Articolo 13 Uso della fascia distintiva del Sindaco 1. L uso della fascia tricolore, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l uso di tale distintivo esclusivamente dal Vice-Sindaco, da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

CAPO III USO DELLE BANDIERE Articolo 14 Uso della bandiera del Comune di Ficulle, di quella della Provincia e della Regione all esterno degli edifici pubblici 1. All'esterno della sede del Consiglio comunale, del Palazzo municipale e degli edifici comunali che lo consentono, la bandiera del Comune di Ficulle è esposta di norma in via permanente. 2. Sugli edifici indicati al comma precedente è prescritto l'uso della bandiera del Comune di Ficulle nelle seguenti giornate: a. in occasione delle riunioni del Consiglio comunale; b. Solennità del Santo Patrono 18 settembre 3. La bandiera del Comune deve essere esposta insieme a quella della Repubblica e di quella dell'unione Europea; 4. All esterno degli edifici indicati al primo comma il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, che vengano esposte le bandiere della Provincia e della Regione, sempre affiancate da quella del Comune di Ficulle. L esposizione delle bandiere viene sempre fatta secondo le rispettive precedenze dettate dalla Legge. Articolo 15 Uso della bandiera della Repubblica e di quella dell'unione Europea all esterno degli edifici pubblici 1. All'esterno della sede del Consiglio comunale, del Palazzo municipale e degli edifici comunali che lo consentono, la bandiera della Repubblica e del l'unione Europea sono esposta di norma in via permanente. 2. L esposizione della bandiera della Repubblica e dell Unione Europea è comunque sempre disposta, oltre ai casi di imbandieramento permanente previste dalla legge per gli edifici pubblici, in occasione delle seguenti ricorrenze: a. 7 gennaio (festa del tricolore), b. 11 febbraio (patti lateranensi), c. 25 aprile (liberazione), d. 1 maggio (festa del lavoro), e. 9 maggio (giornata d'europa), f. 2 giugno (festa della Repubblica), g. 18 settembre (festa del Patrono di Ficulle) h. 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), i. 4 ottobre (Santo Patrono d'italia), j. 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) k. 4 novembre (festa dell'unità nazionale); l. in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e in ambito locale, dal Prefetto. m. in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale.

Articolo 16 Esposizione delle bandiere dei Paesi stranieri 1. Il Sindaco può disporre che all'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongano bandiere di Paesi stranieri solo in caso di convegni, gemellaggi, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali. Articolo 17 Esposizione delle bandiere di altri Enti, Corpi o Associazioni 1. Il Sindaco può disporre, all'esterno e all'interno degli edifici pubblici, l esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di Legge in caso di convegni, gemellaggi, incontri e manifestazioni, o di visite ufficiali di personalità, che coinvolgano detti soggetti, o per analoghe ragioni cerimoniali. Articolo 18 Modalità di esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici 1. Le bandiere devono essere esposte in modo proprio e dignitoso e non devono essere in cattivo stato d uso. Non possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo né su di esse, né sul pennone o l'asta che le reca. 2. Le bandiere devono essere di eguali dimensioni e materiale, e su ciascuna asta o pennone può essere issata una sola bandiera, e tutte alla medesima altezza. 3. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero. 4. Per le ulteriori modalità di esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici, si rimanda alle disposizione di Legge, agli usi e consuetudine ed alle norme cerimoniali vigenti in materia. Articolo 19 Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici 1. La bandiera del Comune, della Repubblica e quella dell'unione Europea, sono esposte, su aste a terra, nell ufficio del Sindaco alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco; 2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera comunale, quella della repubblica e quella europea sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate. 3. In occasione di cerimonie ufficiali che coinvolgano ospiti stranieri o di altri Enti, corpi o associazioni, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate, sono esposte oltre la bandiera comunale, della repubblica ed europea, anche quelle di detti soggetti ospiti. Articolo 20 Responsabile della corretta esposizione delle bandiere 1. Il Responsabile della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno della sede del Consiglio comunale, del Palazzo Municipale e degli edifici comunali che lo consentono è individuato dal Sindaco con proprio provvedimento, all'interno del personale dell'amministrazione comunale. 2. Il Responsabile di cui al punto precedente tramite personale del proprio servizio dovrà vigilare sul corretto adempimento dei compiti assegnati.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI CAPO I NORME FINALI E DI RINVIO Articolo 21 Responsabile della corretta applicazione del regolamento 1. Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale dovrà vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato. Articolo 22 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio comunale con cui vengono approvati. Articolo 23 Disposizioni di adeguamento automatico 1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. 2. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Articolo 24 Norme di rinvio. 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati.

Allegato (A)

Allegato B Allegato C