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COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Provincia di Cosenza Via Nazionale, 5 C.F. 00345230783 Tel. 09853218 e fax 09853963 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 15 maggio 2012 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2012. L anno duemiladodici addì quindici del mese di maggio alle ore 17,00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: N.O. COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 1 MELE BARBARA SINDACO Si 2 MADEO EUGENIO VICE SINDACO Si 3 SANGINETO CONCETTA CONSIGLIERE Si 4 DI SANTO EGIDIO PIETRO CONSIGLIERE Si 5 BELMONTE FRANCESCO CONSIGLIERE Si 6 LAINO ROSALBINO CONSIGLIERE Si 7 OSSO ROCCO CONSIGLIERE Si 8 FORESTIERI FILIBERTO CONSIGLIERE Si 9 CIANCIO ALFREDO CONSIGLIERE Si 10 OSSO DOMENICO CONSIGLIERE Si Assiste la Signora avv. Daniela Tallarico Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza la Signora MELE Barbara nella sua qualità di Sindaco. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato. Si dà atto che la seduta ha inizio alle ore 17,00 Vista la proposta del Sindaco che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato. Si passa alla votazione della proposta: favorevoli 7 IL CONSIGLIO COMUNALE Preso atto di quanto detto in premessa; VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000; VISTO il vigente statuto comunale;

ALLEGATI:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2012. IL SINDACO VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015 ; DATO ATTO che l art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento ; EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ; CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; TENUTO CONTO che, ai sensi dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento. TENUTO CONTO che dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200 ; TENUTO CONTO che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato CONSIDERATO che per l accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e s.m.i. con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate ; PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012 : ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PER CENTO ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO 3) di determinare le seguenti detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200 ; 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato in Consiglio Comunale; 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. IL SINDACO f.to Barbara Mele

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Provincia di Cosenza Via Nazionale, 5 C.F. 00345230783 Tel. 09853218 e fax 09853963 ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2012. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 Testo Unico Enti Locali, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. San Nicola Arcella, lì 10/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Eugenio Madeo PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 Testo Unico Enti Locali, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------- In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. San Nicola Arcella, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE f.to (Mele Barbara ) f.to ( avv. Daniela Tallarico ) REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 17 maggio 2012 Si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 09 luglio 2010 n 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dall ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n 1199.- Li, 17 maggio 2012 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to (avv. Daniela Tallarico) CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267. 2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267. 3. La presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17 maggio 2012 al 01 giugno 2012 Li, 17 maggio 2012 IL MESSO COMUNALE