REVISIONE DEL PREZZO NEI CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO Art. 40 cod. tur.* consente all organizzatore una revisione del prezzo del pacchetto solo nel limite del 10% del prezzo originario e ricorrendo 3 condizioni: 1) deve essere stata espressamente convenuta nel contratto di viaggio; 2) deve essere giustificata da una delle cause tassativamente indicate nell art. 40 cod.tur. 3) Il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza
REVISIONE DEL PREZZO NEI CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO Se non sussistono le tre condizioni, la revisione deve considerarsi inefficace per il turista. Se la revisione è superiore al 10% scatta la presunzione legale di significatività della modifica della principale condizione contrattuale (art. 41, co1., cod.tur.) e il turista può recedere dal contratto previo rimborso delle somme già versate.
MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO ANTERIORI ALLA PARTENZA L organizzatore o l intermediario devono dare immediato avviso in forma scritta della proposta di modifica al turista, informandolo della variazione di prezzo che ne consegue. Il turista che rifiuta la proposta ha facoltà di recedere dal contratto previo rimborso, entro 7 giorni e senza pagamento di penali e gli è riconosciuta la facoltà di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente (in tal caso deve comunicare la scelta entro 2 giorni dal ricevimento dell avviso).
MODIFICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PARTENZA* L organizzatore deve predisporre adeguate soluzioni alternative che non comportino oneri per la prosecuzione del viaggio programmato o rimborsare la differenza del costo delle prestazioni pattuite e quelle eseguite, salvo il risarcimento del danno. L organizzatore, se non c è soluzione alternativa deve mettere a disposizione mezzo di trasporto per il rientro al luogo di partenza e restituire la differenza tra costo prestazioni previste e quelle effettuate.**
RECESSO PER MUTAMENTO DEI PRESUPPOSTI 3 CASI: - Revisione del prezzo; - Modifiche significative delle condizioni contrattuali; - Cancellazione pacchetto turistico prima della partenza dall organizzatore. Il turista ha diritto di recedere dal contratto previo rimborso delle somme già versate alla controparte entro 7 giorni e senza il pagamento di penali. In alternativa ha diritto di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente. Spetta al turista il risarcimento del danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.*
RECESSO PER GIUSTA CAUSA diritto del turista di recedere dal contratto turistico allorché sopravvenga un fatto a lui non imputabile che gli renda impossibile la partenza (come una malattia o un infortunio); diritto dell organizzatore e del turista di recedere senza indennità qualora si manifestino circostanze di carattere eccezionale non conoscibili al momento della stipulazione del contratto (es. attentato terroristico, terremoto, calamità naturale). Il codice del turismo contempla solo recesso per giusta causa del turista.*
RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA Il contratto di viaggio organizzato si estingue anche nel caso di sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione in cui è venuta meno la causa concreta che il turista vuole perseguire.* Sul turista incombe solo l obbligo di informare immediatamente l organizzatore dell evento sopravvenuto.
INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO Principale fonte di responsabilità dell organizzatore e dell intermediario: difformità degli standard qualitativi promessi e pubblicizzati Il turista ha l obbligo di contestare tempestivamente ogni mancanza Il turista deve, rientrato dal viaggio, sporgere reclamo mediante invio di una raccomandata all organizzatore o all intermediario entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro.*
RESPONSABILITÀ Art. 43 cod.tur.: in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. La responsabilità non è solidale ma parziaria*
RESPONSABILITÀ DELL INTERMEDIARIO E DELL ORGANIZZATORE L agenzia di viaggio è responsabile solo per l inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato L organizzatore è responsabile per i pregiudizi subiti dal viaggiatore derivanti dall inadempimento degli obblighi di organizzazione.
CAUSE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ L esonero da responsabilità è circoscritto ai casi di mancata o inesatta esecuzione del contratto imputabile al turista o dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile (art. 46 cod.tur.)* Onere della prova in capo all organizzatore.